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Data pubblicazione: 14 marzo 2006

Delibera 14 marzo 2006

Delibera/Provvedimento 52/06

Avvio di istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di alcune imprese di distribuzione del gas per inottemperanza alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 26 settembre 2005, n. 196/05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorita 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 16 febbraio 2005, n. 22/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 31 marzo 2005, n. 62/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 27 aprile 2005, n. 74/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 31 maggio 2005, n. 99/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 27 giugno 2005, n. 130/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 26 settembre 2005, n. 196/05 (di seguito: deliberazione n. 196/05).

Considerato che:

  • in seguito a specifica richiesta di informazioni, formula ta dagli Uffici dell'Autorita ad alcune imprese di distribuzione del gas in merito all'applicazione delle tariffe loro approvate o determinate, l'Autorita, con deliberazione n. 196/05:
    • ha ordinato agli esercenti che avevano dichiarato non aver ancora applicato la rispettiva tariffa, di provvedervi con decorrenza dalla prima fatturazione utile, successiva al quindicesimo giorno dalla notificazione del provvedimento, imponendo ai medesimi di trasmettere:
      1. entro 10 (dieci) giorni dalla notifica del provvedimento, una relazione in ordine alle modalita che si intendevano eseguire per dare attuazione all'applicazione delle tariffe;
      2. entro 10 (dieci) giorni dalla data della prima fatturazione, la documentazione idonea a dimostrare l'adempimento di quanto prescritto;
    • ha intimato agli esercenti che non avevano dato riscontro alla citata richiesta, di provvedervi entro i 10 giorni successivi dalla notificazione della medesima deliberazione n. 196/05;
  • ad oggi, gli esercenti elencati nell'Allegato Aal presente provvedimento non hanno provveduto a trasmettere i documenti e le informazioni richieste nei termini di cui sopra;
  • con nota ricevuta in data 6 marzo 2006, la societa Ofin Spa (di seguito: Ofin) ha dichiarato di non aver ancora applicato la rispettiva tariffa.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti dei predetti esercenti, di istruttorie formali per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di avviare istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
    1. nei confronti delle societa elencate nell'Allegato A al presente provvedimento, per inottemperanza alle richieste di informazioni e documenti dell'Autorita disposte con deliberazione n. 196/05;
    2. nei confronti di Ofin, per inadempimento all'ordine di applicare le rispettive tariffe di distribuzione, impartito con la medesima deliberazione n. 196/05;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento e, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera d), della deliberazione n. 182/04 e del punto 18 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento;
  4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possano accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie;
  7. di rendere noto che chi ne ha titolo puo chiedere di essere sentito in sede di audiz ione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorita entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01 e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  8. di notificare il presente provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle societa elencate nell'Allegato A, nonche ad Ofin, con sede in Zona industriale, 89811, Porto Salvo di Vibo Valentia;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).

Allegati: