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Data pubblicazione: 29 settembre 2005

Delibera 26 settembre 2005

Delibera/Provvedimento 196/05

Ordine ad alcune imprese di distribuzione del gas di applicare le tariffe approvate ai sensi della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 (provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26-09-2005

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95), in particolare l'articolo 2, comma 20, lettera d);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 170/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 16 febbraio 2005, n. 22/05 (di seguito: deliberazione n. 22/05);
  • la deliberazione dell'Autorita 31 marzo 2005, n. 62/05 (di seguito: deliberazione n. 62/05);
  • la deliberazione dell'Autorita 27 aprile 2005, n. 74/05 (di seguito: deliberazione n. 74/05);
  • la deliberazione dell'Autorita 31 maggio 2005, n. 99/05;
  • la deliberazione dell'Autorita 21 giugno 2005, n. 122/05 (di seguito: deliberazione n. 122/05);
  • la deliberazione dell'Autorita 27 giugno 2005, n. 130/05 (di seguito: deliberazione n. 130/05);
  • le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531/05 (di seguito: sentenza n. 531/05) e 12 luglio 2005, n. 3403/05 (di seguito: sentenza n. 3403/05, nonche le ordinanze del med esimo giudice 26 luglio 2005, n. 1951/05, n. 1952, n. 1953/05, n. 1954/05 e n. 1956/05 (di seguito: ordinanze n. 1951/05, n. 1952, n. 1953/05, n. 1954/05 e n. 1956/05).

Considerato che:

  • con la sentenza n. 531/05 il Tar Lombardia ha annullato parzialmente la deliberazione n. 170/04, in particolare l'articolo 7, commi 7.1 e 7.2, e l'articolo 8, nella parte in cui definiscono criteri che:
    1. non prevedono che il vincolo sui ricavi di distribuzione per il secondo periodo di regolazione sia calcolato tenendo conto degli investimenti che sono stati, e che saranno, effettuati dalle imprese successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004;
    2. prevedono, ai fini dell'aggiornamento del vincolo sui ricavi, una percentuale di recupero di produttivita costante per l'intera durata del periodo regolatorio;
  • mentre il principio di cui alla lettera (a) esplica i propri effetti sui procedimenti di determinazione del vincolo sui ricavi a far data dall'anno termico 2004-2005, quello richiamato alla lettera (b), invece, riguarda i procedimenti relativi agli anni termici successivi, cio che e stato ribadito dallo stesso Tar Lombardia nella sentenza n. 3403/05;
  • l'Autorita, pertanto:
    • con la deliberazione n. 62/05, ha avviato un procedimento per l'adozione di un provvedimento che, a modifica degli articoli dichiarati illegittimi dal Tar Lombardia con la sopra richiamata sentenza, definisse le modalita di calcolo del vincolo sui ricavi di distribuzione che tengano conto degli investimenti effettuati successivamente a quelli considerati per l'approvazione del vincolo relativo all'anno termico 2003-2004; e che tale provvedimento e stato adottato con deliberazione n. 122/05;
    • con riferime nto al profilo di illegittimita richiamato alla precedente lettera (b) ha proposto appello al Consiglio di Stato;
  • il punto 5 della deliberazione n. 62/05 ha previsto che, nella pendenza del predetto procedimento, le imprese di distribuzione continuassero ad applicare la disciplina di cui all'articolo 7, comma 7.1 e 7.2, della deliberazione n. 170/01;
  • con la citata sentenza n. 3403/05, il Tar Lombardia ha riconosciuto la legittimita della deliberazione n. 62/05; e che con le ordinanze n. 1951/05, n. 1952, n. 1953/05, n. 1954/05 e n. 1956/05 il medesimo giudice, in sede cautelare, ha respinto le istanze di sospensione degli effetti della deliberazione n. 130/05 di approvazione delle proposte tariffarie presentate dalle rispettive ricorrenti, confermandone l'efficacia;
  • da quanto sopra consegue che la disciplina definita dall'Autorita in materia di tariffe di distribuzione del gas conserva la propria efficacia nei confronti degli esercenti che, pertanto, sono tenuti ad applicare le tariffe approvate ovvero determinate dall'Autorita per l'anno termico 2004-2005 con le deliberazioni n. 22/05, n. 74/05, 31 maggio 2005, n. 99/05 e n. 130/05;
  • alla luce di quanto sopra, con nota in data 1 agosto 2005 (prot. EF/M05/3263/em) gli uffici dell'Autorita hanno richiesto ai predetti esercenti - 423 (quattrocentoventitre) - di fornire, entro il 31 agosto successivo, informazioni circa l'applicazione delle rispettive tariffe;
  • a tale richiesta:
    • 266 (duecentosessantasei) esercenti hanno risposto di aver applicato le tariffe approvate o determinate dall'Autorita con decorrenza dall'1 ottobre 2004, o comunque, pur avendo applicato le tariffe in un momento successivo a tale data, di aver effettuato il relativo conguaglio entro il 31 agosto;
    • 32 (trentadue) ese rcenti hanno risposto di aver applicato le rispettive tariffe in un momento successivo all'1 ottobre 2004, senza peraltro aver ancora provveduto ai relativi conguagli;
    • 69 (sessantanove) esercenti hanno risposto di non applicare le tariffe approvate o determinate dall'Autorita;
    • 56 (cinquantasei) esercenti non hanno, ad oggi, fornito alcun riscontro;
  • l'omessa applicazione delle tariffe di distribuzione approvate o determinate dall'Autorita pregiudica il diritto degli utenti il servizio a versare corrispettivi coerenti con la disciplina tariffaria vigente, riverberandosi, in particolare, su un significativo numero di clienti finali allacciati alle reti di distribuzione, pari a circa 5,7 milioni (un terzo della clientela finale), ai quali vengono praticate di norma condizioni piu elevate;
  • il protrarsi delle predette condotte, pur a fronte di tariffe pubblicate nel sito dell'Autorita, determina una situazione di incertezza tra gli utenti e le imprese di vendita ai fini della formulazione di competitive offerte ai clienti finali, compromettendo lo sviluppo della concorrenza nel mercato della vendita al dettaglio del gas.

Ritenuto che:

  • l'attivita conoscitiva degli uffici sopra richiamata, anche alla luce delle recenti pronunce del Tar Lombardia, abbia consentito alle imprese di distribuzione di fornire tutte le informazioni necessarie a chiarire la propria posizione in ordine ai fatti descritti;
  • le condotte omissive sopra riscontrate costituiscano presupposto per l'adozione, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge n. 481/95 di un ordine urgente alle imprese inadempienti di applicare le rispettive tariffe di distribuzione del gas come approvate ovvero determinate dall'Autorita

 

DELIBERA

 

  1. di ordinare agli esercenti elencati nell'Allegato A al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, di applicare, con decorrenza dalla prima fatturazione utile successiva al quindicesimo giorno dalla notificazione del presente provvedimento, le tariffe di distribuzione del gas approvate ovvero determinate dall'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) con proprie deliberazioni 16 febbraio 2005 n. 22/05, 27 aprile 2005 n. 74/05, 31 maggio 2005, n. 99/05 e 27 giugno 2005, n. 130/05;
  2. di richiedere ai predetti esercenti di trasmettere all'Autorita:
    1. entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, una relazione in ordine alle modalita che si intendono seguire per dare attuazione alla prescrizione di cui al punto 1;
    2. entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della prima fatturazione utile di cui al punto 1, documentazione idonea e dimostrare l'adempimento di quanto ivi prescritto;
  3. di intimare gli esercenti di cui all'Allegato B di trasmettere all'Autorita, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notificazione del presente provvedimento, le informazioni di cui alla nota richiamata in motivazione, imponendo sin d'ora, nel caso in cui risultino non applicare le tariffe di cui al punto 1, quanto previsto al medesimo punto nonche al punto 2;
  4. di notificare agli esercenti di cui all'Allegato A ed all'Allegato B il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  5. di pubblicare il presente provvedimento nel sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).

Allegati: