Data pubblicazione: 31 marzo 2008
Delibera 17 marzo 2008
VIS 22/08
Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Carbotrade Gas S.p.A.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 marzo 2008
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2005, n. 130;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2005, n. 196;
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2006, n. 52;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531.
Il fatto
- Con deliberazione n. 196/05, l'Autorità ha ordinato agli esercenti il servizio di distribuzione del gas naturale, fra cui la società Carbotrade Gas S.p.A., che a riscontro di una specifica richiesta di informazioni avevano risposto di non applicare le tariffe loro approvate o determinate ai sensi della deliberazione n. 170/04:
- di applicare le suddette tariffe, con decorrenza dalla prima fatturazione utile, successiva al quindicesimo giorno dalla notificazione del provvedimento;
- di trasmettere all'Autorità:
- entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, una relazione in ordine alle modalità che intendevano seguire per dare attuazione alla prescrizione di cui al punto precedente;
- entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della prima fatturazione utile, la documentazione idonea e dimostrare l'adempimento di quanto prescritto.
- A fronte della inottemperanza alla richiesta di informazioni di cui al punto 2) della suddetta deliberazione n. 196/05, l'Autorità, con deliberazione n. 52/06, ha avviato nei confronti di Carbotrade Gas un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
- Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita nota di Carbotrade Gas in data 17 gennaio 2007 (prot. Autorità n. 1200).
- Con nota del 21 novembre 2006 (prot. n. FS/M06/5384), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a Carbotrade Gas le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
Valutazione giuridica
- Nel corso del procedimento, l'esercente ha sostenuto che:
- vicende interne alla società, che hanno portato nel maggio 2006 alla cessione della proprietà del ramo di azienda cui faceva capo la gestione della distribuzione del gas naturale, hanno posto "Carbotrade Gas nell'impossibilità di ottemperare, seppure tardivamente, a quanto richiesto da AEEG";
- in seguito alla cessazione dell'attività, un'eventuale sanzione pecuniaria nei confronti di Carbotrade Gas, "seppur corretta dal punto di vista anagrafico, non andrebbe a sanzionare il mero esecutore della contestazione di AEEG, bensì una Società operante nel ramo della gestione di reti di distribuzione GPL, che nulla ha in comune con l'effettivo distributore di gas non ottemperante alle disposizioni impartite".
- I suddetti argomenti difensivi non appaiono idonei ad escludere la fondatezza degli addebiti contestati.
- Il mancato adempimento alla richiesta di informazioni disposta con deliberazione n. 196/05 si è verificato ben prima della cessione del ramo di azienda cui faceva capo la gestione della distribuzione del gas naturale ad altra società, avvenuto solo nel maggio 2006, ovvero quando Carbotrade Gas esercitava ancora il servizio di distribuzione del gas naturale, sicché la condotta illecita è imputabile a quest'ultima, anche in ragione del principio della non trasmissibilità della sanzione di cui all'articolo 7 della legge n. 689/81.
- Ciò, peraltro, trova conferma nelle dichiarazioni dello stesso esercente, là dove afferma di non aver ottemperato, neppure tardivamente, a quanto richiesto dall'Autorità e riconosce la correttezza "dal punto di vista anagrafico" di un'eventuale irrogazione di una sanzione nei suoi confronti.
- Al riguardo, infine, non può assumere rilevanza né la progressiva degenerazione dei rapporti interni alla società, nei mesi precedenti la cessione del ramo di azienda, né il fatto che Carbotrade Gas non eserciti più il servizio di distribuzione del gas naturale, poiché tali circostanze non sono evidentemente idonee ad escludere la responsabilità della medesima per le condotte illecite poste in essere prima della cessazione dell'attività.
Quantificazione della sanzione
- L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, nonché di comunicazione di informazioni non veritiere, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
- L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- la gravità della violazione;
- l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- la personalità dell'agente;
- le condizioni economiche dell'agente.
- Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si rileva che l'addebito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di controllo dell'Autorità. In particolare, i dati che Carbotrade Gas non ha fornito, erano finalizzati a verificare l'effettiva applicazione da parte dell'esercente delle tariffe di distribuzione approvate o determinate dall'Autorità, ai sensi della deliberazione n. 170/04.
- Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, non è emerso alcun elemento rilevante.
- Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, Carbotrade Gas non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
- Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, Carbotrade Gas è una società che esercita il servizio di distribuzione del gas in un ambito territoriale costituito da 28 comuni, per un totale di 5.553 clienti finali, con un vincolo sui ricavi di distribuzione pari a 952.004 euro.
Ritenuto che:
- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Carbotrade Gas per violazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 196/05;
- per le ragioni sopra indicate, anche in considerazione delle modeste dimensioni dell'esercente, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro
DELIBERA
- di irrogare a Carbotrade Gas una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro;
- di ordinare a Carbotrade Gas il pagamento della sanzione nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
- di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
- di ordinare a Carbotrade Gas di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Carbotrade Gas, con sede legale in Via Pietro Chiesa, 9 - Genova (GE).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
17 marzo 2008 Il Presidente: Alessandro Ortis
Allegati: