Data pubblicazione: 31 marzo 2008
Delibera 17 marzo 2008
VIS 21/08
Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Amga Legnano S.p.A. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 marzo 2006, n. 52/06
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 marzo 2008
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2005, n. 130;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2005, n. 196;
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2006, n. 52;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531.
Considerato che:
- con deliberazione n. 196/05, l'Autorità ha ordinato agli esercenti il servizio di distribuzione del gas naturale, fra cui Amga Legnano S.p.A., che a riscontro di una specifica richiesta di informazioni avevano risposto di non applicare le tariffe loro approvate o determinate ai sensi della deliberazione n. 170/04:
- di applicare le suddette tariffe, con decorrenza dalla prima fatturazione utile, successiva al quindicesimo giorno dalla notificazione del provvedimento;
- di trasmettere all'Autorità:
- entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, una relazione in ordine alle modalità che intendevano seguire per dare attuazione alla prescrizione di cui al punto precedente;
- entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della prima fatturazione utile, la documentazione idonea a dimostrare l'adempimento di quanto prescritto;
- a fronte della inottemperanza alla richiesta di informazioni di cui al punto 2) della deliberazione n. 196/05, l'Autorità, con deliberazione n. 52/06, ha avviato nei confronti di Amga Legnano un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- nel corso dell'istruttoria è stata acquisita:
- memoria difensiva di Amga Legnano in data 16 giugno 2006 (prot. Autorità n. 14483);
- nota di Amga Legnano in data 30 giugno 2006 (prot. Autorità n. 15691);
- con tale documentazione, Amga Legnano ha dimostrato di aver ottemperato a tutti gli adempimenti prescritti dalla deliberazione n. 195/06;
- in particolare, dalla documentazione trasmessa risulta che l'esercente:
- ha tempestivamente trasmesso, in ottemperanza a quanto prescritto al punto 2), lettera a), della deliberazione n. 196/05, la relazione in ordine alle modalità che intendeva seguire per dare attuazione alla prescrizionedi cui al punto 1) della medesima deliberazione, oltre ad aver pubblicato le tariffe di distribuzione sul proprio sito internet, al fine di renderle conoscibili ai venditori e metterli in condizione di formulare le loro offerte ai clienti finali;
- ha emesso fatture in maniera conforme alle proposte tariffarie approvate dall'Autorità fin dalla prima fatturazione utile successiva al quindicesimo giorno dalla notificazione della deliberazione n. 196/05, in ottemperanza a quanto ivi prescritto al punto1), cioè a partire dal mese di giugno 2006;
- ha inviato le suddette fatture all'Autorità per le opportune verifiche, in ottemperanza a quanto prescritto al punto 2), lettera b), della deliberazione n. 196/05;
- con nota del 21 novembre 2006 (prot. n. FS/M07/163), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato ad Amga Legnano le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, in cui non si ravvisavano elementi idonei a configurare la violazione contestata nella delibera di avvio.
Ritenuto che:
- non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 nei confronti di Amga Legnano, avendo essa tempestivamente ottemperato a quanto prescritto dalla deliberazione n. 196/05
DELIBERA
- di non irrogare ad Amga Legnano una sanzione amministrativa pecuniaria, a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della medesima società con deliberazione n. 52/06;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Amga Legnano, con sede legale in Viaper Busto Arsizio, 53 - Legnano (MI).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
17 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis