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Data pubblicazione: 31 marzo 2008

Delibera 17 marzo 2008

VIS 24/08

Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Bragas S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 marzo 2008

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2005, n. 22;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2005, n. 196;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2006, n. 52;
  • la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531.

Il fatto

  1. Con deliberazione n. 196/05, l'Autorità ha ordinato agli esercenti il servizio di distribuzione del gas naturale, fra cui la società Bragas S.r.l., che a riscontro di una specifica richiesta di informazioni avevano risposto di non applicare le tariffe loro approvate o determinate ai sensi della deliberazione n. 170/04:
    • di applicare le suddette tariffe, con decorrenza dalla prima fatturazione utile, successiva al quindicesimo giorno dalla notificazione del provvedimento;
    • di trasmettere all'Autorità:
      1. entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, una relazione in ordine alle modalità che intendevano seguire per dare attuazione alla prescrizione di cui al punto precedente;
      2. entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della prima fatturazione utile, la documentazione idonea e dimostrare l'adempimento di quanto prescritto.
  2. A fronte della inottemperanza alla richiesta di informazioni di cui al punto 2) della suddetta deliberazione n. 196/05, l'Autorità, con deliberazione n. 52/06, ha avviato nei confronti di Bragas un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
  3. Nel corso dell'istruttoria è stata acquisita nota di Bragas in data 16 maggio 2006 (prot. Autorità n. 11862).
  4. Con nota in data 21 novembre 2006 (prot. n. FS/M06/5383), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a Bragas le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.

Valutazione giuridica

  1. Nel corso dell'istruttoria, l'esercente ha sostenuto:
    • che le tariffe di distribuzione approvate con deliberazione n. 22/05 "sono state utilizzate per la fatturazione del vettoriamento", ma non è stato tecnicamente possibile effettuare il conguaglio, in quanto il sistema informaticodella società necessitava "di un completo adeguamento";
    • di non aver potuto fornire alcun riscontro alla richiesta di informazione di cui alla deliberazione n. 196/05, non per volontà omissiva, ma perchéquella deliberazione risulterebbe introvabile negli archivi della società.
  2. I suddetti argomenti difensivi non appaiono idonei ad escludere la fondatezza degli addebiti contestati.
  3. In primo luogo, la stessa società ammette di non aver dato completa attuazione a quanto stabilito al punto 1) della deliberazione n. 196/05, e di non aver fornito alcun riscontro alla richiesta di informazioni e documenti, di cui al punto 2) della medesima deliberazione.
  4. In secondo luogo la deliberazione n. 196/05 imponeva all'esercente di inviare la documentazione idonea a dimostrare tale adempimento, secondo i termini di cui al punto 2) lett. b), mentre la società non ha provveduto a fornire alcun riscontro;
  5. Infine, quanto asserito da Bragas in relazione ai problemi al sistema informatico e all'impossibilità di rintracciare nei propri archivi la deliberazione n. 196/05, regolarmente notificata, non costituisce di certo una causa di esclusione della responsabilità trattandosi di inconvenienti che, oltre a non essere dimostrati, avrebbero potuto e dovuto essere evitati con adeguate misure organizzative.

Quantificazione della sanzione

  1. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, nonché di comunicazione di informazioni non veritiere, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
  2. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    1. la gravità della violazione;
    2. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    3. la personalità dell'agente;
    4. le condizioni economiche dell'agente.
  3. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si rileva che l'addebito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di controllo dell'Autorità. In particolare, i dati che Bragas non ha fornito, erano finalizzati a verificare l'effettiva applicazione da parte dell'esercente delle tariffe di distribuzione approvate o determinate dall'Autorità, ai sensi della deliberazione n. 170/04.
  4. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, non sono è emerso alcun elemento rilevante.
  5. Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, Bragas non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
  6. Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, Bragas è una società che esercita il servizio di distribuzione del gas in un ambito territoriale costituito da un comune, per un totale di 675 clienti finali, con un vincolo sui ricavi di distribuzione pari a 101.835euro.

Ritenuto che:

  • sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Bragas per violazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 196/05;
  • per le ragioni sopra indicate, anche in considerazione delle modeste dimensioni dell'esercente, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro

DELIBERA

  1. di irrogare a Bragas una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro;
  2. di ordinare a Bragas il pagamento della sanzione nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  3. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
  4. di ordinare a Bragas di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Bragas, con sede legale in Via Giovanni Piumati, 169/A- Bra (CN).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

17 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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