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Data pubblicazione: 31 marzo 2008

Delibera 17 marzo 2008

VIS 28/08

Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Gemi S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 marzo 2008

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2005, n. 22;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2005, n. 196;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2006, n. 52;
  • la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531.

Il fatto

  1. Con deliberazione n. 196/05 (punto 3), l'Autorità ha richiesto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas naturale, fra cui Gemi S.r.l., di fornire informazioni in merito all'applicazione delle tariffe loro approvate o determinate ai sensi della deliberazione n. 170/04,entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, ordinando contestualmente, nel caso in cui non avessero ancora provveduto:
    • di applicare le suddette tariffe, con decorrenza dalla prima fatturazione utile, successiva al quindicesimo giorno dalla notificazione del provvedimento;
    • di trasmettere all'Autorità:
      1. entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, una relazione in ordine alle modalità che intendevano seguire per dare attuazione alla prescrizione di cui al punto precedente;
      2. entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della prima fatturazione utile, la documentazione idonea a dimostrare l'adempimento di quanto ivi prescritto.
  2. A fronte della inottemperanza alla richiesta di informazioni disposta con deliberazione n. 196/05, l'Autorità, con deliberazione n. 52/06, ha avviato nei confronti di Gemi un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
  3. Nel corso dell'istruttoria Gemi ha prodotto una nota in data 15 dicembre 2006 (prot. Autorità n. 30861).
  4. Con nota del 21 novembre 2006, gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a Gemi le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.

Valutazione giuridica

  1. Gli addebiti contestati risultano confermati in quanto, dagli atti in possesso dell'Autorità e come ammesso da Gemi nella citata nota 15 dicembre 2006, non risulta che la suddetta società abbia adempiuto, nei termini previsti dalla deliberazione n. 196/05, agli obblighi informativi in questione, né la stessa ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il contrario nel corso del procedimento.
  2. Peraltro la circostanza, esposta nella citata nota, che la società non dispone di alcun dipendente dedicato agli adempimenti amministrativi, dovendo quindi ricorrere a collaborazioni esterne, non costituisce causa di esclusione della responsabilità, ma solo un elemento di fatto giuridicamente irrilevante ai fini dell'imputazione della responsabilità medesima.

Quantificazione della sanzione

  1. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, nonché di comunicazione di informazioni non veritiere, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
  2. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    1. la gravità della violazione;
    2. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    3. la personalità dell'agente;
    4. le condizioni economiche dell'agente.
  3. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, occorre osservare che l'addebito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di controllo dell'Autorità. In particolare, i dati richiesti ai sensi della deliberazione n. 196/05, che Gemi non ha fornito, erano finalizzati a verificare l'effettiva applicazione da parte dell'esercente delle tariffe di distribuzione approvate o determinate dall'Autorità, ai sensi della deliberazione n. 170/04.
  4. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che Gemi, con nota del 15 dicembre 2006, ha trasmesso, seppure tardivamente, documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta applicazione delle tariffe approvate, secondo quanto prescritto dalla deliberazione n. 196/05.
  5. Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, risulta che Gemi non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
  6. Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, Gemi è una società che esercita il servizio di distribuzione del gas in un ambito territoriale costituito da un comune, per un totale di 720 clienti finali, con un vincolo sui ricavi di distribuzione pari a 71.696 euro.

Ritenuto che:

  • sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Gemi per violazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 196/05;
  • per le ragioni sopra indicate, considerate in particolare l'opera svolta dall'agente e le sue modeste dimensioni, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro.

DELIBERA

  1. di irrogare a Gemi una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro;
  2. di ordinare a Gemi il pagamento della sanzione nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  3. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
  4. di ordinare a Gemi di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Gemi, con sede legale in Via Festola, 138 -Olevano sul Tusciano (SA).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

17 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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