Data pubblicazione: 31 marzo 2008
Delibera 17 marzo 2008
VIS 20/08
Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti del Comune di Poggio Picenze con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 marzo 2006, n. 52/06
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 marzo 2008
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2005, n. 22;
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2005, n. 196;
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2006, n. 52;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531.
Considerato che:
- con deliberazione n. 196/05 (punto 3), l'Autorità ha richiesto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas naturale, fra cui il Comune di Poggio Picenze, di fornire informazioni in merito all'applicazione delle tariffe loro approvate o determinate ai sensi della deliberazione n. 170/04,entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, ordinando contestualmente, nel caso in cui non vi avessero ancora provveduto:
- di applicare le suddette tariffe, con decorrenza dalla prima fatturazione utile, successiva al quindicesimo giorno dalla notificazione del provvedimento;
- di trasmettere all'Autorità:
- entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, una relazione in ordine alle modalità che intendevano seguire per dare attuazione alla prescrizione di cui al punto precedente;
- entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della prima fatturazione utile, la documentazione idonea a dimostrare l'adempimento di quanto prescritto;
- a fronte della inottemperanza alla richiesta di informazioni disposta con la suddetta deliberazione n. 196/05, l'Autorità, con deliberazione n. 52/06, ha avviato nei confronti del Comune di Poggio Picenze un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- con nota del 21 novembre 2006 (prot. n. FS/M07/5481), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato al comune di Poggio Picenze le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01;
- successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie, il Comune di Poggio Picenze, con nota acquisita in data 11 dicembre 2006 (prot. Autorità n. 30499), ha dato evidenza di aver cessato l'attività di distribuzione del gas naturale a far data dal 1° ottobre 2005 e quindi in data anteriore alla notifica della deliberazione n. 196/05 avvenuta l'11 ottobre 2005;
- in data 6 marzo 2006 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio ha consentito al Comune di Poggio Picenze di produrre ulteriore documentazione oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR., la quale è pervenuta in data 15 marzo 2007 (prot. Autorità n. 6586).
Ritenuto che:
- non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 nei confronti del Comune di Poggio Picenze, non essendo lo stesso assoggettabile agli obblighi informativi di cui alla deliberazione n. 196/05
DELIBERA
- di non irrogare al Comune di Poggio Picenze una sanzione amministrativa pecuniaria, a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti del medesimo comune con deliberazione n. 52/06;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Comune di Poggio Picenze, con sede legale in Via della Repubblica, 1 - Poggio Picenze (AQ).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
17 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis