Data pubblicazione: 31 marzo 2008
Delibera 17 marzo 2008
VIS 17/08
Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti del Comune di Barete
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 marzo 2008
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62;
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2005, n. 99;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2005, n. 196;
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2006, n. 52;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531.
Il fatto
- Con deliberazione n. 196/05 (punto 3), l'Autorità ha richiesto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas naturale, fra cui il Comune di Barete, di fornire informazioni in merito all'applicazione delle tariffe loro approvate o determinate ai sensi della deliberazione n. 170/04,entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, ordinando contestualmente, nel caso in cui non avessero ancora provveduto:
- di applicare le suddette tariffe, con decorrenza dalla prima fatturazione utile, successiva al quindicesimo giorno dalla notificazione del provvedimento;
- di trasmettere all'Autorità:
- entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, una relazione in ordine alle modalità che intendevano seguire per dare attuazione alla prescrizione di cui al punto precedente;
- entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della prima fatturazione utile, la documentazione idonea a dimostrare l'adempimento di quanto ivi prescritto.
- A fronte della inottemperanza alla richiesta di informazioni disposta con la suddetta deliberazione n. 196/05, l'Autorità, con deliberazione n. 52/06, ha avviato nei confronti del Comune di Barete un'istruttoria formale per l' irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
- Nel corso del procedimento il Comune di Barete ha prodotto la seguente documentazione:
- nota del 16 marzo 2006 (prot. Autorità n. 6417);
- nota del 16 marzo 2006 (prot. Autorità n. 6439);
- nota del 27 dicembre 2006 (prot. Autorità n. 31502);
- nota del 9 gennaio 2007 (prot. Autorità n. 1031);
- Con nota del 21 novembre 2006 (prot. n. FS/M06/5366), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato al Comune di Barete le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
- In data 23 gennaio 2007 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio ha consentito al Comune di Barete di produrre ulteriore documentazione oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR., la quale è pervenuta in data 15 marzo 2007 (prot. Autorità n. 6587).
Valutazione giuridica
- Nel corso dell'istruttoria, con nota del 16 marzo 2006, il Comune di Barete ha affermato che "le tariffe di distribuzione per l'A.T. 2004/05 [&] sono state applicate agli utenti, sui consumi a far data dal 01/10/2004, senza alcun conguaglio, con la fatturazione emessa il 5/5/2005, relativa al bimestre novembre/dicembre 2004". In seguito, con nota del 15 marzo 2007, il Comune ha ammesso l'erroneità della suddetta affermazione, sostenendo però di aver comunque applicato regolarmente "la struttura tariffaria stabilita dalla deliberazione n. 170/04" e che, di conseguenza, l'incompletezza delle informazioni trasmesse all'Autorità "di fatto non ha comportato alcuna ripercussione sugli utenti".
- Tali affermazioni non sono evidentemente idonee ad escludere la fondatezza degli addebiti contestati, in quanto:
- sebbene il Comune di Barete stesse effettivamente applicando le tariffe approvate dall'Autorità, la deliberazione n. 196/05 imponeva all'esercente di inviare la documentazione idonea a dimostrare tale adempimento, secondo i termini di cui al punto 2), lettera (b), mentre il suddetto Comune, non ha provveduto a fornire alcun riscontro idoneo a dimostrare l'avvenuta applicazione delle tariffe;
- la violazione in questione si è perfezionata con l'omessa trasmissione dei dati (entro i termini previsti dalla deliberazione n. 196/05), prima dell'avvio del presente procedimento.
Quantificazione della sanzione
- L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, nonché di comunicazione di informazioni non veritiere, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
- L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- la gravità della violazione;
- l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- la personalità dell'agente;
- le condizioni economiche dell'agente.
- Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si rileva che l'addebito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di controllo dell'Autorità. In particolare, i dati che il Comune di Barete non ha fornito erano finalizzati a verificare l'effettiva applicazione da parte dell'esercente delle tariffe di distribuzione approvate o determinate dall'Autorità, ai sensi della deliberazione n. 170/04.
- Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, si rileva che il Comune di Barete, con nota del 15 marzo 2006, ha trasmesso, seppure tardivamente, la documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta applicazione delle tariffe approvate, secondo quanto prescritto dalla deliberazione n. 196/05.
- Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, il Comune di Barete non si è reso responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
- Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, il Comune di Barete esercita il servizio di distribuzione del gas in un ambito territoriale costituito da un comune, per un totale di 331 clienti finali, con un vincolo sui ricavi di distribuzione pari a 26.217 euro.
Ritenuto che:
- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti del Comune di Barete per violazione dell'obbligo informativo disposto con deliberazione n. 196/05;
- per le ragioni sopra indicate, considerate in particolare l'opera svolta dall'agente e le sue modeste dimensioni, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro
DELIBERA
- di irrogare al Comune di Barete una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue,84) euro;
- di ordinare al Comune di Barete il pagamento della sanzione nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane Spa, presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
- di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
- di ordinare al Comune di Barete di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento al Comune di Barete, con sede legale in Via Federici, 5 - Barete (AQ).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
17 marzo 2008 Il Presidente: Alessandro Ortis
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