Data pubblicazione: 31 marzo 2008
Delibera 17 marzo 2008
VIS 25/08
Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Ofin S.a.s.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 marzo 2008
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62;
- la deliberazione dell'Autorità 27 giugno 2005, n. 130;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2005, n. 196;
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2006, n. 52;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531.
Il fatto
- Con deliberazione n. 196/05 (punto 3), l'Autorità ha richiesto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas naturale, fra cui Ofin S.a.s., di fornire informazioni in merito all'applicazione delle tariffe loro approvate o determinate ai sensi della deliberazione n. 170/04,entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, ordinando contestualmente, nel caso in cui non avessero ancora provveduto:
- di applicare le suddette tariffe, con decorrenza dalla prima fatturazione utile, successiva al quindicesimo giorno dalla notificazione del provvedimento;
- di trasmettere all'Autorità:
- entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, una relazione in ordine alle modalità che intendevano seguire per dare attuazione alla prescrizione di cui al punto precedente;
- entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della prima fatturazione utile, la documentazione idonea a dimostrare l'adempimento di quanto ivi prescritto.
- Con nota ricevuta in data 6 marzo 2006, Ofin ha dichiarato di non aver ancora applicato la rispettiva tariffa.
- Con deliberazione n. 52/06, pertanto, l'Autorità ha avviato nei confronti di Ofin un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 per inadempimento all'ordine di applicare le tariffe approvate, impartito con deliberazione n. 196/05.
- Nel corso dell'istruttoria, Ofin non ha prodotto alcun documento né memoria, né ha chiesto di essere sentita in audizione finale, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del dPR 244/01.
- Con nota del 21 novembre 2006 (prot. n. FS/M06/5365), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a Ofin le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
Valutazione giuridica
- Gli addebiti contestati risultano confermati in quanto dagli atti in possesso dell'Autorità non risulta che Ofin abbia adempiuto all'ordine di applicare le dovute tariffe di distribuzione, né la stessa ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il contrario nel corso del procedimento.
Quantificazione della misura sanzionatoria
- L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, nonché di comunicazione di informazioni non veritiere, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
- L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- la gravità della violazione;
- l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- la personalità dell'agente;
- le condizioni economiche dell'agente.
- Con riferimento al criterio della gravità della violazione, si rileva che l'addebito contestato riguarda una condotta contrastante con la disciplina tariffaria in materia di distribuzione e di fornitura del gas, definita dall'Autorità a tutela della concorrenza e del consumatore finale.
- Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, non è emerso alcun elemento rilevante.
- Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, Ofin non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
- Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, Ofin è una società che, fino al 1° marzo 2006, ha esercitato il servizio di distribuzione del gas naturale in un ambito territoriale costituito da un comune, per un totale di 417 clienti finali, con un vincolo sui ricavi di distribuzione pari a 62.126 euro.
Ritenuto che:
- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti della società Ofin per violazione dell'ordine di applicare le rispettive tariffe di distribuzione, impartito con deliberazione n. 196/05;
- per le ragioni sopra indicate, specie in considerazione delle modeste dimensioni dell'esercente, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro
DELIBERA
- di irrogare a Ofin una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro;
- di ordinare a Ofin il pagamento della sanzione nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
- di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
- di ordinare a Ofin di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Ofin, con sede legale in Zona industriale, 89811 - Porto Salvo di Vibo Valentia (VV).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
17 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis
Allegati: