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Data pubblicazione: 31 marzo 2008

Delibera 17 marzo 2008

VIS 26/08

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti del Comune di Barisciano con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 14 marzo 2006, n. 52/06

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 17 marzo 2008

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 febbraio 2005, n. 22;
  • la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62;
  • la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2005, n. 196;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2006, n. 52;
  • la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 196/05 (punto 3), l'Autorità ha richiesto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas naturale, fra cui il Comune di Barisciano, di fornire informazioni in merito all'applicazione delle tariffe loro approvate o determinate ai sensi della deliberazione n. 170/04,entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, ordinando contestualmente, nel caso in cui non vi avessero ancora provveduto:
    • di applicare le suddette tariffe, con decorrenza dalla prima fatturazione utile, successiva al quindicesimo giorno dalla notificazione del provvedimento;
    • di trasmettere all'Autorità:
      1. entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, una relazione in ordine alle modalità che intendevano seguire per dare attuazione alla prescrizione di cui al punto precedente;
      2. entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della prima fatturazione utile, la documentazione idonea a dimostrare l'adempimento di quanto prescritto;
  • a fronte della inottemperanza alla richiesta di informazioni disposta con deliberazione n. 196/05, l'Autorità, con deliberazione n. 52/06, ha avviato nei confronti del Comune di Barisciano un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
  • nel corso dell'istruttoria è stata acquisita nota del Comune di Barisciano in data 31 marzo 2006 (prot. Autorità n. 7683);
  • con nota del 21 novembre 2006 (prot. n. FS/M06/5385), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato al Comune di Bariscianole risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01;
  • successivamente alla comunicazione delle risultanze istruttorie, il Comune di Barisciano, con nota acquisita in data 6 dicembre 2006 (prot. Autorità n. 30167), ha dato evidenza di aver cessato l'attività di distribuzione del gas naturale a far data dal 6 settembre 2005 e quindi in data anteriore alla notifica della deliberazione n. 196/05 avvenuta l'11 ottobre 2005.

Ritenuto che:

  • non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 nei confronti del Comune di Barisciano, non essendo lo stesso assoggettabile agli obblighi informativi di cui alla deliberazione n. 196/05

DELIBERA

  1. di non irrogare al Comune di Barisciano una sanzione amministrativa pecuniaria, a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti del medesimo comune con deliberazione n. 52/06;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  3. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento al Comune di Barisciano, con sede legale in Piazza Trieste, 10 - Barisciano (AQ).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

17 marzo 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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