Data pubblicazione: 31 marzo 2008
Delibera 17 marzo 2008
VIS 19/08
Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti del Comune di Jelsi
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 17 marzo 2008
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 29 settembre 2004, n. 170, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 31 marzo 2005, n. 62;
- la deliberazione dell'Autorità 27 aprile 2005, n. 74;
- la deliberazione dell'Autorità 26 settembre 2005, n. 196;
- la deliberazione dell'Autorità 14 marzo 2006, n. 52;
- la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 16 febbraio 2005, n. 531.
Il fatto
- Con deliberazione n. 196/05 (punto 3), l'Autorità ha richiesto agli esercenti il servizio di distribuzione del gas naturale, fra cui il Comune di Jelsi, di fornire informazioni in merito all'applicazione delle tariffe loro approvate o determinate ai sensi della deliberazione n. 170/04,entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, ordinando contestualmente, nel caso in cui non avessero ancora provveduto:
- di applicare le suddette tariffe, con decorrenza dalla prima fatturazione utile, successiva al quindicesimo giorno dalla notificazione del provvedimento;
- di trasmettere all'Autorità:
- entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla notificazione del provvedimento, una relazione in ordine alle modalità che intendevano seguire per dare attuazione alla prescrizione di cui al punto precedente;
- entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data della prima fatturazione utile, la documentazione idonea a dimostrare l'adempimento di quanto ivi prescritto.
- A fronte della inottemperanza alla richiesta di informazioni disposta con la suddetta deliberazione n. 196/05, l'Autorità, con deliberazione n. 52/06, ha avviato nei confronti del Comune di Jelsi un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
- Nel corso dell'istruttoria, è stata acquisita nota del Comune di Jelsi in data 28 giugno 2006 (prot. Autorità n. 15487).
- Con nota del 21 novembre 2006 (prot. n. FS/M06/5693), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato al Comune di Jelsi le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
Valutazione giuridica
- Nel corso dell'istruttoria, l'esercente ha affermato:
- di stare già applicando le tariffe, approvate ai sensi della deliberazione n. 170/04, ma di non aver potuto fornire le dovute informazioni per una serie di coincidenze negative;
- di aver già ottemperato a quanto richiesto dall'Autorità"relativamente alla comunicazione dei dati necessari alla quantificazione delle tariffe, avendo fornito i parametri necessari per la loro determinazione", ma di non aver dato corso all'applicazione delle tariffe per l'anno termico 2004-2005, in quanto alcuni parametri erano errati.
- I suddetti argomenti difensivi non appaiono idonei ad escludere la fondatezza degli addebiti contestati.
- Innanzitutto, non si comprende come il Comune di Jelsi possa affermare di stare già applicando le tariffe approvate in conformità alle generali previsioni della deliberazione n. 170/04 e allo stesso tempo ammettere di non aver dato corso all'applicazione delle proprie tariffe, ossia quelle relative all'anno termico 2004-2005, approvate con deliberazione n. 74/05.
- In secondo luogo, lo stesso esercente ammette di non aver ottemperato alle richieste di informazioni in merito all'applicazione delle tariffe approvate, di cui alla deliberazione n. 196/05, ma soltanto di aver comunicato i dati necessari alla quantificazione delle tariffe, ciò che evidentemente era solo il presupposto per l'approvazione delle tariffe per l'anno termico 2004-2005 al Comune di Jelsi, avvenuta con deliberazione n. 74/05, e per la successiva richiesta di informazioni avanzata con la citata deliberazione n. 196/05.
- Infine, le presunte coincidenze negative richiamate dal Comune di Jelsi a giustificazione del mancato riscontro alle richieste dell'Autorità, non costituiscono una causa di esclusione della responsabilità dell'esercente, trattandosi di accadimenti che, oltre a non essere dimostrati, ben avrebbero potuto e dovuto essere fronteggiati sul piano organizzativo dallo stesso.
- Gli addebiti contestati, quindi, risultano confermati in quanto dagli atti in possesso dell'Autorità non risulta che l'esercente abbia adempiuto all'obbligo informativo in questione, né lo stesso ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il contrario nel corso del procedimento.
Quantificazione della misura sanzionatoria
- L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, nonché di comunicazione di informazioni non veritiere, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
- L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- la gravità della violazione;
- l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- la personalità dell'agente;
- le condizioni economiche dell'agente.
- Con riferimento al criterio della gravità della violazione, occorre osservare che l'illecito contestato riguarda una condotta contrastante con disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di controllo dell'Autorità. In particolare, i dati che il Comune di Jelsi non ha fornito erano finalizzati a verificare l'effettiva applicazione da parte dell'esercente delle tariffe di distribuzione approvate o determinate dall'Autorità, ai sensi della deliberazione n. 170/04, che, nel caso di specie, lo stesso Comune ha ammesso di non aver applicato per l'anno termico 2004-2005.
- Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, non è emerso alcun elemento rilevante.
- Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, il Comune di Jelsi non si è reso responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
- Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, il Comune di Jelsi esercita il servizio di distribuzione del gas naturale in un ambito territoriale costituito da un comune, per un totale di 338 clienti finali, con un vincolo sui ricavi di distribuzione pari a 37.029 euro.
Ritenuto che:
- sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti del Comune di Jelsi per violazione delle disposizioni di cui alla deliberazione n. 196/05;
- per le ragioni sopra indicate, considerate in particolare le modeste dimensioni dell'esercente, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84) euro.
DELIBERA
- di irrogare al Comune di Jelsi una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue,84) euro;
- di ordinare al Comune di Jelsi il pagamento della sanzione nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
- di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
- di ordinare al Comune di Jelsi di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento al Comune di Jelsi, con sede legale in Piazza Umberto I, 42 - Jelsi (CB).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
17 marzo 2008 Il Presidente: Alessandro Ortis
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