Data pubblicazione: 16 luglio 2007
Delibera 12 luglio 2007
Delibera 173/07
Avvio di procedimento per il riesame di richieste di verifica e certificazione di risparmi energetici e per l'eventuale esercizio di poteri di autotutela
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12 luglio 2007
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 (di seguito: legge n. 241/90);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244; (di seguito: dPR n. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;
- la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2002, n. 234/02 (di seguito: deliberazione n. 234/02) come modificata dalla deliberazione 2 febbraio 2007 n. 18/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 come modificata dalla deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04 (di seguito: Linee guida);
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 111/04) come modificata dalla deliberazione 2 febbraio 2007 n. 18/07;
- la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04 (di seguito: deliberazione n. 219/04);
- la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 (di seguito: deliberazione n. 4/06);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 18/07 (di seguito: deliberazione n. 18/07).
Considerato che:
- il meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall'Autorità è orientato a promuovere il conseguimento di risparmi energetici reali e verificabili e dei connessi benefici collettivi di natura economica, ambientale e di sistema;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 7, delle Linee guida è facoltà dell'Autorità fissare nell'ambito delle schede tecniche di valutazione standardizzata dei coefficienti correttivi;
- in particolare, l'articolo 4, comma 6, lettera b), delle Linee guida ha disciplinato il coefficiente correttivo b, tenendo conto dei minori risparmi di energia primaria conseguibili in caso di progetti che prevedono l'utilizzo di buoni acquisto;
- l'Autorità ha previsto l'applicazione del coefficiente correttivo b di cui al precedente alinea nella scheda tecnica n. 1, riportata nell'Allegato A alla deliberazione n. 234/02, e nelle schede tecniche n. 13a e n. 14, riportate nell'Allegato A alla deliberazione n. 111/04;
- l'Autorità, preso atto dell'inadeguatezza del coefficiente b al conseguimento degli obiettivi fissati dalla vigente normativa in materia di promozione dell'efficienza energetica negli usi finali, ha previsto con la deliberazione n. 18/07:
- di eliminare dalla scheda tecnica n. 1, riportata nell'Allegato A alla deliberazione n. 234/02, e dalle schede tecniche n. 13a e n. 14, riportate nell'Allegato A alla deliberazione n. 111/04, le seguenti parole: "Nel caso di realizzazione dell'intervento tramite invio di buoni di acquisto agli utenti il valore del risparmio specifico lordo per singola unità fisica di riferimento viene ridotto del 50% (coefficiente correttivo b)";
- che in seguito all'eliminazione del coefficiente b dalle schede tecniche oggetto della delibera n. 18/07, resti salva la possibilità per i soggetti titolari di progetto di richiedere all'Autorità la verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguibili, ai sensi delle medesime schede, per singola unità fisica di riferimento;
- che l'entrata in vigore del provvedimento abbia effetto per tutte le richieste di verifica e certificazione presentate all'Autorità dopo la data di sua prima pubblicazione;
- le Linee guida e, successivamente, la deliberazione n. 4/06 hanno delineato l'attività di certificazione dei risparmi energetici conseguiti da progetti realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 come attività di verifica ex-post volta alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione dei suddetti progetti, la cui gestione è pertanto attribuita alla Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità (di seguito: DCQS), con il supporto dell'Enea, e i cui esiti vengono comunicati con atto del Direttore DCQS.
Considerato inoltre che:
- in data antecedente l'entrata in vigore della deliberazione n. 4/06 sono pervenute all'Autorità 30 richieste di verifica e certificazione relative a progetti di risparmio energetico che prevedono l'utilizzo e la rendicontazione di buoni acquisto tramite l'applicazione del coefficiente b previsto nella scheda tecnica n. 1, riportata nell'Allegato A alla deliberazione n. 234/02, e nelle schede tecniche n. 13a e n. 14, riportate nell'Allegato A alla deliberazione n. 111/04, e che la valutazione di tali richieste è tutt'ora in corso in considerazione della presenza di alcuni progetti di dimensione assai rilevante in termini di risparmi energetici di cui è stata richiesta la certificazione;
- per 27 delle richieste di verifica e certificazione di cui al precedente alinea la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità, anche supportata dall'Enea, ha richiesto, anche successivamente all'emanazione della deliberazione n. 18/07, informazioni integrative relative alle modalità di realizzazione dei progetti e, in alcuni casi, al tasso di utilizzo dei buoni acquisto distribuiti;
- in particolare, dalle informazioni ricevute emerge che alcuni dei progetti di cui al primo alinea del considerato hanno registrato un tasso di utilizzo dei buoni distribuiti sensibilmente inferiore rispetto a quanto assunto dal coefficiente b in vigore prima della pubblicazione della deliberazione n. 18/07;
- l'eventuale approvazione dei progetti così come richiesta dai proponenti di fatto porterebbe alla certificazione di risparmi energetici non effettivi, così falsando il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico fissati dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dei connessi benefici di natura economica, ambientale e di sistema;
- in particolare, l'applicazione del coefficiente b a progetti presentati prima dell'entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 e quindi il riconoscimento di risparmi energetici non effettivamente realizzati porterebbe:
- al mancato conseguimento di un ammontare assai rilevante di risparmi di energia primaria, di entità paragonabile almeno agli obiettivi nazionali di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 per gli anni 2005 e 2006;
- all'ulteriore depressione del valore di mercato dei titoli di efficienza energetica, con conseguente danno per gli offerenti i titoli e disincentivo allo sviluppo di nuovi interventi di risparmio energetico.
Ritenuto che:
- la regolazione in materia di certificazione di risparmi energetici sia orientata all'effettivo conseguimento di tali risparmi;
- la previsione del coefficiente b, con il suo automatismo, fosse diretta a consentire la realizzazione di progetti tramite invio di buoni acquisto, nella presunzione che almeno il 50% dei buoni inviati fosse concretamente utilizzato;
- la deliberazione n. 18/07 abbia inteso eliminare la distorsione connessa all'applicazione del coefficiente b, salvaguardando l'affidamento degli operatori di mercato che avevano presentato le richieste di verifica e certificazione prima dell'entrata in vigore della suddetta deliberazione;
- l'abnormità degli effetti connessi all'eventuale applicazione del coefficiente b ai progetti presentati prima della deliberazione n. 18/07 imponga, eventualmente anche nell'esercizio dei poteri di autotutela di cui all'art. 21 quinquies della legge n. 241/90, una rivalutazione dell'interesse pubblico al perseguimento di risparmi energetici, anche in termini di prevalenza rispetto ad altri interessi cui la stessa deliberazione ha dato rilievo;
- sia da riconsiderare la meritevolezza della tutela dell'affidamento di coloro che svolgono un'attività che impedisca di fatto il raggiungimento degli obiettivi perseguiti con la regolazione, ed in particolare l'interesse al conseguimento di risparmi energetici;
- sia quindi necessario verificare che i progetti presentati prima dell'entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 e non ancora approvati non siano stati realizzati con finalità deliberatamente speculative e con modalità artatamente elusive dell'intendimento della normativa e della regolazione attuativa emanata dall'Autorità;
- che sia pertanto opportuno riesaminarele richieste di verifica e certificazione ricevute prima dell'entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 e tutt'ora in corso di valutazione, al fine di approfondire le modalità di realizzazione dei progetti ad esse relativi e di valutare, in particolare, l'impegno e la diligenza profusi dagli operatori per la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni acquisto inviati e i risparmi energetici effettivamente conseguiti, tenuto conto della necessità di perseguire effettivamente l'interesse tutelato dalla normativa in materia;
- per tutto quanto esula dall'applicazione del presente provvedimento restino salve le disposizioni delle Linee guida e della deliberazione n. 4/06 in materia di gestione delle attività di verifica e certificazione dei risparmi energetici
DELIBERA
- di avviare un procedimento:
- per il riesame delle richieste di verifica e certificazione presentate all'Autorità in data antecedente a quella di entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 e ad oggi ancora in corso di valutazione al fine di approfondire le modalità di realizzazione dei progetti ad esse relativi e di valutare, in particolare, l'impegno e la diligenza profusi nell'assicurare il conseguimento di risparmi energetici reali attraverso la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni acquisto inviati;
- per l'eventuale esercizio dei relativi poteri di autotutela ai sensi dell'art. 21 quinquies della legge n. 241/90;
- di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi della deliberazione n. 4/06, il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità;
- di fissare in 150 (centocinquanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
- di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
- di stabilire che i soggetti possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5 del dPR n. 244/01, con facoltà di accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità;
- di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01 contestualmente alla produzione dei documenti e delle memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, durante lo svolgimento dell'audizione medesima;
- di rendere noto che, chi ne ha titolo, può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del dPR n. 244/01 e della data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del medesimo dPR n. 244/01;
- di notificare il presente provvedimento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai soggetti individuati nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prevedere che in esito al procedimento di cui al primo alinea l'Autorità potrà assumere, ove necessarie, determinazioni in via di autotutela ai sensi dell' articolo 21-quinquies della legge n. 241/90;
- di conferire mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, in collaborazione con la Direzione Legislativo e Legale, per i seguiti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Allegato A
Ragione sociale | Richiesta di verifica e certificazione da sottoporre al riesame |
Leadergy Light S.r.l., Roma | 0784556100505R001_revAEEG-1#2 |
Konner s.r.l. societa' unipersonale, Amaro (UD) | 0225730030705R001-1#3 0225730030705R001-1#4 0225730030705R001-1#5 0225730030705R001-1#6 |
Sirio Energy S.r.l., Roma | 0808829100306R001-1#2 |
White Energy S.r.l., Genova | 0164385099106R001-1#1 |
Tesi S.r.l., Bolotana (NU) | 0327540010306R002-1#1 |
Natura S.r.l., Lecce | 0397421075306R001 |
Matel Distribuzione S.p.A., Caselle di Selvazzano (PD) | 0349301028806R002 |
Stars Energy S.r.l., Genova | 0163547099806R002 |
TEP Energy Solutions S.r.l., Roma | 0892225100706R006 0892225100706R007 0892225100706R008 0892225100706R009 |
Naturaenergia S.r.l., Lecce | 0399118075706R004 |
Edil Project 2006 S.r.l., Roma | 0897902100606R001 |
Azienda Energetica S.p.A. - Etschwerke AG, Bolzano | 0010118021406R003 |
Ascopiave S.p.A., Pieve di Soligo (TV) | 0391627026107R015 |
Edihouse 2002 S.r.l., Roma | 0696408100107R006 0696408100107R007 |
Euroedil '98 S.r.l., Roma | 0691455100406R006 |
Green Network S.p.A., Roma | 0745152100407R011 0745152100407R012 0745152100407R013 0745152100407R014 0745152100407R015 |
Fotosfera S.r.l., Fornaci di Barga (LU) | 0205662046707R001 |
ACEA Reti e Servizi Energetici S.p.A., Roma | 0123915099607R022 |
Toscana Energia S.p.A., Ospedaletto (PI) | 0034781050907R005 |