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Data pubblicazione: 31 ottobre 2008

Delibera 27 ottobre 2008

EEN 32/08

Chiusura del procedimento avviato con deliberazione 12 luglio 2007, n. 173/07 per il riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0696408100106R006 presentata dalla società Edilhouse 2002 S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 ottobre 2008

Visti:

  • la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 e, in particolare, l'articolo 16;
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
  • il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004";
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2002, n. 234/02, come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 e dalla deliberazione 2 febbraio 2007 n. 18/07e, in particolare, la scheda tecnica n. 1, relativa alla sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato, (di seguito: scheda tecnica n. 1);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 come modificata dalla deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04 (di seguito: Linee guida);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 e, in particolare, le schede tecniche n. 13a e n. 14 relative, rispettivamente, all'installazione di erogatori per doccia a basso flusso in ambito residenziale (di seguito: scheda tecnica n. 13a) e all'installazione di rompigetto aerati per rubinetti in ambito residenziale (di seguito: scheda tecnica n. 14);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 (di seguito: deliberazione n. 4/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007 n. 18/07 (di seguito: deliberazione n. 18/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07 (di seguito: deliberazione n. 173/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2007, n. 309/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 345/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 13 marzo 2008, VIS 14/08 (di seguito: deliberazione VIS 14/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2008, EEN 6/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 settembre 2008, EEN 29/08;
  • il parere del Consiglio di Stato, Sezione Terza, del 18 dicembre 2007, n. 4389/2007, in merito alla qualificazione giuridica dei procedimenti di verifica e certificazione dei progetti di risparmio energetico di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03.

Considerato che:

  • il meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall'Autorità è orientato a promuovere il conseguimento di risparmi energetici reali e verificabili e dei connessi benefici collettivi di natura economica, ambientale e di sistema;
  • ai sensi dell'articolo 4, comma 7, delle Linee guida, è facoltà dell'Autorità fissare nell'ambito delle schede tecniche di valutazione standardizzata dei coefficienti correttivi;
  • in particolare, l'articolo 4, comma 6, lettera b), delle Linee guida, ha disciplinato il coefficiente correttivo b, tenendo conto dei minori risparmi di energia primaria conseguibili in caso di progetti che prevedono l'utilizzo di buoni acquisto;
  • l'Autorità ha previsto l'applicazione nelle schede tecniche n. 1, n. 13a e n. 14 del coefficiente correttivo b di cui al precedente alinea;
  • l'Autorità, preso atto dell'inadeguatezza del coefficiente b al conseguimento degli obiettivi fissati dalla vigente normativa in materia di promozione dell'efficienza energetica negli usi finali, con la deliberazione n. 18/07 ha previsto:
    • di eliminare dalle schede tecniche n. 1, n. 13a e n. 14 la possibilità di beneficiare del riconoscimento forfettario dei buoni acquisto inviati, eliminando dalle schede le seguenti parole: "Nel caso di realizzazione dell'intervento tramite invio di buoni di acquisto agli utenti il valore del risparmio specifico lordo per singola unità fisica di riferimento viene ridotto del 50% (coefficiente correttivo b)";
    • che in seguito all'eliminazione del coefficiente b dalle schede tecniche oggetto della deliberazione n. 18/07, resti salva la possibilità per i soggetti titolari di progetto di richiedere all'Autorità la verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguibili, ai sensi delle medesime schede, per singola unità fisica di riferimento;
    • che l'entrata in vigore del provvedimento abbia effetto per tutte le richieste di verifica e certificazione presentate all'Autorità dopo la data di sua prima pubblicazione;
  • le schede tecniche n. 1, n. 13a e n. 14 hanno previsto fra le condizioni di applicabilità la realizzazione degli interventi esclusivamente nel settore domestico;
  • in data antecedente l'entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 sono pervenute all'Autorità 30 richieste di verifica e certificazione relative a progetti di risparmio energetico che prevedono l'utilizzo e la rendicontazione di buoni acquisto tramite l'applicazione del coefficiente b previsto nelle schede tecniche di cui al precedente alinea e che la valutazione di tali richieste è tutt'ora in corso;
  • per 27 delle richieste di verifica e certificazione di cui al precedente alinea, la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità (di seguito: DCQS), supportata dall'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (di seguito: ENEA), ha richiesto, anche successivamente all'emanazione della deliberazione n. 18/07, informazioni integrative relative alle modalità di realizzazione dei progetti e, in alcuni casi, al tasso di utilizzo dei buoni acquisto distribuiti;
  • in particolare, dalle informazioni ricevute è emerso che alcuni progetti hanno registrato un tasso di utilizzo dei buoni distribuiti sensibilmente inferiore rispetto a quanto assunto dal coefficiente b in vigore prima della pubblicazione della deliberazione n. 18/07;
  • l'eventuale approvazione dei progetti così come richiesta dai proponenti di fatto avrebbe portato alla certificazione di risparmi energetici non effettivi, così falsando il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico fissati dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dei connessi benefici di natura economica, ambientale e di sistema;
  • in particolare, l'applicazione del coefficiente b a progetti presentati prima dell'entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 e quindi il riconoscimento di risparmi energetici non effettivamente realizzati avrebbe portato:
    • al mancato conseguimento di un ammontare assai rilevante di risparmi di energia primaria, di entità paragonabile almeno agli obiettivi nazionali di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 per gli anni 2005 e 2006;
    • alla riduzione del valore di mercato dei titoli di efficienza energetica, con conseguente danno per gli offerenti i titoli e riduzione dell'incentivo allo sviluppo di nuovi interventi di risparmio energetico;
  • pertanto, con deliberazione n. 173/07, l'Autorità ha avviato un procedimento per il riesame delle richieste di verifica e certificazione di risparmi energetici presentate fino alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 ed allora ancora in corso di valutazione, e per l'eventuale esercizio di poteri di autotutela;
  • le Linee guida e, successivamente, la deliberazione n. 4/06 hanno delineato l'attività di certificazione dei risparmi energetici conseguiti da progetti realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 come attività di verifica ex-post volta alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione dei suddetti progetti, la cui gestione è pertanto attribuita a DCQS, con il supporto dell'ENEA, e i cui esiti vengono comunicati con atto del Direttore di DCQS.

Considerato inoltre che:

  • in data 12/12/06 (prot. Autorità n. 30796 del 14/12/2006) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha trasmesso all'Autorità la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi con codice 0696408100106R006;
  • con nota in data 23/02/07 (protocollo Autorità n. AG/M07/836) gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società Edilhouse 2002 S.r.l. alcune integrazioni e chiarimenti in merito alla richiesta di cui al precedente alinea;
  • con nota in data 01/03/07 (prot. Autorità n. 5601 del 05/03/07) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha trasmesso integrazioni e chiarimenti alla richiesta precedentemente inviata;
  • con nota in data 21/06/07 (prot. Autorità n. 15178) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha sollecitato gli uffici dell'Autorità ai fini della valutazione della predetta richiesta di verifica e certificazione;
  • con nota in data 24/08/07 (protocollo Autorità n. AG/M07/3815) gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società Edilhouse 2002 S.r.l. alcune integrazioni e chiarimenti in merito alla richiesta di cui al precedente alinea; in particolare, gli approfondimenti hanno riguardato la necessità:
    • di descrivere il contenuto dei buoni acquisto inviati e di fornire copia degli stessi, nonché della eventuale documentazione di accompagnamento inviata ai clienti unitamente ad essi;
    • di descrivere, rendendoli verificabili con adeguata documentazione, i criteri e le modalità utilizzate per assicurare l'invio dei buoni unicamente a clienti appartenenti al settore domestico (abitazioni); nel caso in cui siano stati utilizzati canali distributivi gestiti da soggetti terzi e/o elenchi di destinatari forniti da soggetti terzi si è richiesto di fornire documentazione attestante la fornitura del servizio con modalità tali da assicurarne l'invio esclusivamente ai clienti del solo settore domestico;
    • di indicare, rendendola verificabile con adeguata documentazione, la data in cui sono stati inviati ai clienti i buoni e, nel caso di invii raggruppati in lotti diversi, la data in cui è stato effettuato l'ultimo invio;
    • di indicare il numero di buoni inviati ad ogni cliente domestico;
    • di indicare la data di avvenuta ricezione dei buoni acquisto da parte dei clienti partecipanti, fornendo adeguata documentazione a supporto;
    • di fornire informazioni relative alle modalità adottate al fine di assicurare la corrispondenza fra il soggetto richiedente l'unità fisica di riferimento e il soggetto destinatario del buono acquisto;
    • di descrivere le modalità di richiesta e di ritiro delle unità fisiche di riferimento oggetto dei buoni acquisto;
    • di indicare il rapporto percentuale a consuntivo tra il numero di buoni acquisto inviati dai clienti partecipanti e il numero di buoni distribuiti dalla società (tasso di ritorno dei buoni);
    • di fornire idonea documentazione attestante che le apparecchiature consegnate ai clienti finali che hanno utilizzato i buoni abbiano rispettato il disposto dell'articolo 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
    • di fornire fatture di acquisto delle apparecchiature distribuite a fronte dei buoni acquisto che risultano essere stati utilizzati dai clienti partecipanti in base a quanto dichiarato relativamente al tasso di ritorno dei buoni;
  • con nota pervenuta in data 31/08/07 (prot. Autorità n. 22690) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha trasmesso una memoria chiedendo altresì di essere audita;
  • con nota in data 25/09/07 (prot. Autorità n. 25931 del 27/09/07) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha trasmesso integrazioni e chiarimenti alla richiesta precedentemente inviata;
  • nei giorni 1 e 2 aprile 2008 si è svolta presso la sede della società Edilhouse 2002 S.r.l. l'ispezione disposta con deliberazione VIS 14/08, nel corso della quale gli uffici dell'Autorità hanno acquisito dalla società Edilhouse 2002 S.r.l. documentazione riguardante, tra l'altro, le richieste di verifica e certificazione presentate dalla società aventi 0696408100106R003, 0696408100106R005 e 0696408100107R007;
  • con nota in data 03/06/08 (prot. Autorità n. 17447 del 13/06/08) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha rinnovato la richiesta di audizione finale;
  • con nota pervenuta in data 12/06/2008 (prot. Autorità n. 17311) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha richiesto l'accesso agli atti relativi a tutti i procedimenti avviati ai sensi della deliberazione n. 173/07;
  • con nota in data 13/06/2008 (prot. Autorità n. 17441) gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società Edilhouse 2002 S.r.l. di specificare i documenti o le parti di essi dei quali si intendeva salvaguardare la riservatezza a fronte della richiesta di accesso agli atti proposta dalla società Euroedil ‘98 S.r.l.;
  • con nota del 13/06/2008 (prot. Autorità n. 17445) gli uffici dell'Autorità hanno invitato la società Edilhouse 2002 S.r.l. a prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta;
  • con nota del 16/06/2008 (prot. Autorità n. 17739 del 17/06/2008) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha dato riscontro alla richiesta degli uffici dell'Autorità di cui alla nota in data 13/06/2008 (prot. Autorità n. 17441);
  • in data 19/06/2008 si è svolto l'accesso agli atti relativi a tutti i procedimenti avviati ai sensi della deliberazione n. 173/07;
  • con nota del 20/06/08 (protocollo Autorità n. 18350), gli uffici dell'Autorità hanno dato riscontro alla richiesta formulata dalla società Edilhouse 2002 S.r.l. con nota in data 03/06/08 (prot. Autorità n. 17447 del 13/06/08);
  • con nota del 18/07/08 (protocollo Autorità n. 21535), gli uffici dell'Autorità hanno trasmesso alla società Edilhouse 2002 S.r.l. le risultanze istruttorie evidenziando l'adeguatezza della documentazione fornita in merito a:
    • la quantità di unità fisiche di riferimento ottenibili da parte dei clienti finali;
    • le modalità di invio dei buoni acquisto adottate;
    • il rispetto del disposto dell'articolo 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
  • con la medesima nota di cui al precedente alinea gli uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società Edilhouse 2002 S.r.l. l'inadeguatezza e contraddittorietà della documentazione relativa alla richiesta avente codice 0696408100106R006 fornita in merito:
    • alla determinazione dell'effettivo del tasso di ritorno dei buoni inviati;
    • alla quantità di unità fisiche di riferimento effettivamente distribuite ai clienti finali;
    • all'effettiva disponibilità di unità fisiche di riferimento in quantità sufficiente per soddisfare le richieste dei clienti finali nonché alla spedizione delle stesse ai soggetti richiedenti;
    • alla corrispondenza tra i soggetti richiedenti gli apparecchi oggetto del buono e i destinatari dei buoni medesimi;
  • con nota del 29/07/08 (prot. Autorità n. 23119) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha replicato alla nota di cui ai precedenti alinea;
  • con nota del 08/08/08 (prot. Autorità n. 24358) gli uffici dell'Autorità hanno convocato la società Edilhouse 2002 S.r.l. per l'audizione finale, fissata al 4 settembre 2008, concedendo il termine del 19 settembre 2008 limitatamente alla produzione di memorie difensive;
  • con nota in data 02/09/08 (prot. Autorità n. 26824) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha richiesto lo spostamento della data dell'audizione finale di cui al precedente alinea per specifici motivi ivi indicati;
  • con nota del 02/09/08 (prot. Autorità n. 26839) ed in considerazione della richiesta di cui al precedente alinea, gli uffici dell'Autorità hanno convocato la società Edilhouse 2002 S.r.l. per l'audizione finale il 17 settembre 2008, concedendo il termine del 27 settembre 2008 limitatamente alla produzione di memorie difensive;
  • in data 17/09/08 si è svolta l'audizione finale della società Edilhouse 2002 S.r.l.;
  • le richieste di verifica e certificazione aventi codice 0696408100106R005 e 0696408100106R003 presentate dalla società Edilhouse 2002 S.r.l., approvate con comunicazioni del Direttore Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità rispettivamente del 14/09/2006 (prot. Autorità. RM/M06/4256) e del 14/03/2005 (prot. Autorità RM/M06/1352), ai sensi della deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2002, n. 234/02, come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04, tramite l'applicazione del citato coefficiente correttivo b).

Considerato in particolare che:

  • con riferimento all'effettivo tasso di ritorno dei buoni utilizzati:
    • con la citata nota del 25/09/07 (prot. Autorità n. 25931 del 27/09/07), in risposta alle richieste avanzate dagli uffici dell'Autorità con nota in data 24/08/2007 (protocollo Autorità n. AG/M07/3815), la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha dichiarato un tasso di ritorno dei buoni inviati pari al 3,5% ed ha dichiarato di avere distribuito 54.540 lampade e 34.575 kit idrici a seguito della ricezione di 20.081 buoni da parte dei clienti finali;
    • dal rapporto fra i buoni ricevuti dalla società, pari a 20.081, e i buoni complessivamente inviati, pari a 2.500.050, come dichiarato dalla società nella richiesta, si evince invece un tasso di ritorno pari allo 0,8%;
    • successivamente alla censura al riguardo mossa dagli uffici per mezzo della citata comunicazione delle risultanze istruttorie, con nota del 29/07/08 (prot. Autorità n. 23119) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha confermato il tasso di ritorno pari al 3,5%, precisando, in rettifica dei dati precedentemente comunicati, che sono state ricevute richieste da 20.081 clienti finali, ciascuno dei quali ha inviato un numero variabile pro capite di buoni;
  • con riferimento alla disponibilità di kit idrici in quantità sufficiente per soddisfare le richieste dei clienti finali e al possesso delle documentazione giustificativa dell'acquisto degli stessi:
    • con la medesima comunicazione del 25/09/07 (prot. 25931 del 27/09/07), in risposta alle richieste avanzate dagli uffici dell'Autorità con nota in data 24/08/2007 (protocollo Autorità n. AG/M07/3815), la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha prodotto documenti giustificativi in merito all'acquisto dei kit idrici;
    • nell'ambito dell'ispezione disposta con deliberazione VIS 14/08, la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha prodotto soltanto alcuni dei documenti giustificativi di cui al precedente alinea;
    • successivamente all'invio da parte degli uffici della comunicazione delle risultanze istruttorie, con nota del 29/07/08 (prot. Autorità n. 23119) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha confermato quanto dichiarato in sede ispettiva, rettificando la comunicazione del 25/09/07;
    • con la citata comunicazione del 29/07/08 (prot. 23119) e con la comunicazione del 29/07/08 (prot. Autorità n. 23117) riferita alla richiesta di verifica e certificazione avente codice 0696408100107R007 presentata dalla stessa società Edilhouse 2002 S.r.l., la società attribuisce i documenti giustificativi degli acquisti di kit idrici, così come da ultimo identificati dalla stessa, in maniera indistinta in relazione ad entrambe le suddette richieste nonché alla richiesta di verifica e certificazione dei risparmi avente codice 0691455100406R006 presentata dalla società Euroedil '98 S.r.l., già oggetto del medesimo procedimento;
    • la società Euroedil '98 S.r.l. ha prodotto, all'interno del procedimento che la riguarda, ulteriori documenti giustificativi rispetto a quelli richiamati nel precedente alinea;
  • con riferimento alla disponibilità di lampade fluorescenti compatte (di seguito: cfl) in quantità sufficiente per soddisfare le richieste dei clienti finali e al possesso delle documentazione giustificativa dell'acquisto delle stesse:
    • con la comunicazione del 25/09/07 (prot. 25931 del 27/09/07) in risposta alle richieste avanzate dagli uffici dell'Autorità con nota in data 24/08/2007 (protocollo Autorità n. AG/M07/3815), la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha prodotto documenti giustificativi in merito all'acquisto delle cfl;
    • nell'ambito dell'ispezione disposta con deliberazione VIS 14/08, la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha prodotto documenti giustificativi in parte diversi rispetto a quelli indicati nel precedente alinea;
    • successivamente all'invio da parte degli uffici della comunicazione delle risultanze istruttorie, con nota del 29/07/08 (prot. Autorità n. 23119) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha confermato quanto prodotto in sede ispettiva, rettificando la comunicazione del 25/09/07, dichiarando che la corrispondente quantità di cfl debba essere integrata da un'ulteriore quantità, già in possesso della società stessa poiché residua di altri progetti, e richiamando i documenti giustificativi dell'acquisto di cfl relativi anche alle richieste di verifica e certificazione aventi codice 0696408100106R005 e 0696408100106R003 presentate dalla stessa società;
    • nell'ambito dell'ispezione disposta con deliberazione VIS 14/08 e con riferimento alle richieste aventi codice 0696408100106R003 e 0696408100106R005, la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha prodotto documenti giustificativi in parte diversi rispetto a quelli indicati nel precedente alinea;
  • con riferimento all'effettiva spedizione dei kit idrici e delle cfl ai clienti finali:
    • con la comunicazione del 25/09/07 (prot. 25931 del 27/09/07), in risposta alle richieste avanzate dagli uffici dell'Autorità con nota in data 24/08/2007 (protocollo Autorità n. AG/M07/3815), la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha prodotto un documento giustificativo in merito alla spedizione dei kit idrici e delle cfl richieste dai clienti finali;
    • nell'ambito dell'ispezione disposta con deliberazione VIS 14/08, la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha prodotto documenti giustificativi ulteriori rispetto a quello indicato nel precedente alinea;
    • successivamente all'invio da parte degli uffici della comunicazione delle risultanze istruttorie, con nota del 29/07/08 (prot. Autorità n. 23119) la società Edilhouse 2002 S.r.l. ha confermato quanto dichiarato in sede ispettiva, rettificando la comunicazione del 25/09/07;
    • con la citata comunicazione del 29/07/08 (prot. 23119) e con la comunicazione del 29/07/08 (prot. Autorità n. 23117) riferita alla richiesta di verifica e certificazione avente codice 0696408100107R007 presentata dalla stessa società Edilhouse 2002 S.r.l., la società attribuisce i documenti giustificativi delle spedizioni dei kit idrici e delle cfl richieste dai clienti finali, così come da ultimo identificati dalla stessa, in maniera indistinta in relazione ad entrambe le suddette richieste, dichiarando peraltro che le spedizioni in numero inferiore rispetto ai destinatari indicati dalle rettifiche di cui ai precedenti alinea sono dovute all'accorpamento delle richieste pervenute dai medesimi clienti finali;
  • ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. v), delle citate Linee guida, il soggetto titolare del progetto risponde della corretta preparazione, esecuzione e valutazione del progetto, ivi inclusa la veridicità e completezza delle informazioni di cui agli articoli 13 e 14 delle stesse Linee guida;
  • per i progetti standardizzati l'articolo 14 delle Linee guida menziona espressamente la documentazione fiscale tra la documentazione cartacea atta ad attestare quanto dichiarato in sede di presentazione del progetto;
  • le parti del procedimento amministrativo sono tenute a comportarsi secondo canoni di leale collaborazione e correttezza.

Ritenuto che:

  • dalle dichiarazioni rese dalla società Edilhouse 2002 S.r.l. nel corso del procedimento, nonché in occasione dell'attività ispettiva svolta ai sensi della deliberazione VIS 14/08, emergono indicazioni contraddittorie in merito alla realizzazione del progetto relativo alla richiesta di verifica e certificazione avente codice 0696408100106R006, con riferimento all'effettivo tasso di ritorno dei buoni utilizzati, alla disponibilità di unità fisiche di riferimento in quantità sufficiente per soddisfare le richieste dei clienti finali, nonché alla quantità di esse effettivamente spedite agli stessi;
  • pertanto, dal riesame della richiesta di verifica e certificazione presentata all'Autorità dalla società Edilhouse 2002 S.r.l. con codice 0696408100106R006, al fine di approfondire le modalità di realizzazione del progetto ad essa relativo, emergano difformità rispetto alla normativa ed alla regolazione attuativa emanata dall'Autorità, con particolare riferimento all'impossibilità di verificare l'effettivo tasso di ritorno dei buoni utilizzati, l'effettiva disponibilità di unità fisiche di riferimento in quantità sufficiente per soddisfare le richieste dei clienti finali, nonché la quantità di esse effettivamente spedite ai clienti finali;
  • quindi, la richiesta di verifica e certificazione presentata all'Autorità dalla società Edilhouse 2002 S.r.l. con codice 0696408100106R006 debba essere rigettata ai fini del procedimento di riesame avviato con deliberazione n. 173/07;
  • non sussistano i presupposti per accordare la facoltà di presentare una nuova richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici eventualmente conseguiti dal progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione di cui al precedente alinea, da valutarsi ai sensi della scheda tecnica n. 1 di cui alla deliberazione n. 234/02, così come modificata dalla deliberazione n. 18/07, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, delle Linee guida

DELIBERA

  1. a conclusione del procedimento di riesame avviato con la deliberazione n. 173/07, di rigettare la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi avente codice 0696408100106R006 presentata dalla società Edilhouse 2002 S.r.l.;
  2. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Edilhouse 2002 S.r.l. con sede in Roma nel Viale dei Campioni, 1;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

27 ottobre 2008

Il Presidente: Alessandro Ortis