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Data pubblicazione: 03 settembre 2009

Delibera 01 settembre 2009

EEN 11/09

Rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0696408100107R006 presentata dalla società Edilhouse 2002 S.r.l, in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 12 marzo 2009, n. 1888/2009

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'1 settembre 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • gli artt. 90 e 91 del Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642, recante "Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato";
  • l'art. 27, n. 4 del Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato";
  • l'art. 26, comma 2, e l'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante "Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali";
  • la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuova norme sul procedimento amministrativo";
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
  • il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004";
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 gennaio 2006, n. 4/06 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 4/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007 n. 18/07 (di seguito: deliberazione n. 18/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07 (di seguito: deliberazione n. 173/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2007, n. 309/07;
  • la deliberazione 13 marzo 2008, VIS 14/08;
  • la deliberazione 27 maggio 2009 EEN 6/08;
  • la deliberazione 9 settembre 2008, EEN 29/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2008 EEN 32/08 (di seguito: deliberazione EEN 32/08);
  • la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III (di seguito: Tar Lombardia) depositata il 12 marzo 2009, n. 1888/2009 (di seguito: sentenza n. 1888/2009);
  • la sentenza del Tar Lombardia depositata il 16 luglio 2009, n. 4381/2009 (di seguito: sentenza n. 4381/2009);
  • la diffida in data 23 luglio 2009 (prot. Autorità n. 044017 del 30 luglio 2009) con cui la società Edilhouse 2002 S.r.l chiede che si dia esecuzione alla sentenza del Tar Lombardia n. 1888/2009.

Considerato che:

  • con sentenza n. 1888/2009, non notificata, il Tar Lombardia ha accolto la censura di carenza di istruttoria sollevata nel ricorso proposto dalla società Edilhouse 2002 S.r.l. e per l'effetto ha annullato la deliberazione EEN 32/08 con la quale l'Autorità, a conclusione del procedimento di riesame avviato con la deliberazione n. 173/07, ha rigettato l'istanza di verifica e certificazione avente codice 0696408100107R006, presentata dalla medesima società;
  • in procedimento identico a quello in esame il Tar Lombardia ha precisato che la rinnovazione fa salvi "i poteri di verifica e controllo" dell'Autorità (sentenza n. 4381/2009);
  • avverso la citata sentenza l'Autorità ha proposto appello;
  • con atto di diffida notificato in data in data 23 luglio 2009 la società Edilhouse 2002 S.r.l ha chiesto che si dia esecuzione alla sentenza del Tar Lombardia n. 1888/2009.

Ritenuto che:

  • stante la suddetta diffida della società Edilhouse 2002 S.r.l occorre procedere alla rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0696408100107R006 presentata dalla stessa società, in esecuzione della sentenza del Tar Lombardia n. 1888/2009;
  • tale deliberazione non costituisce acquiescenza alla suddetta sentenza del Tar Lombardia avverso la quale è pendente l'appello proposto dall'Autorità

DELIBERA

  1. di procedere, salvo e impregiudicato l'esito del giudizio in corso avverso lasentenza del Tar Lombardia n. 1888/2009, alla rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0696408100107R006 presentata da Edilhouse 2002 S.r.l in esecuzione della citata sentenza del Tar Lombardia n. 1888/2009, al fine di approfondire le modalità di realizzazione del progetto e di verificare, come ha precisato il Tar Lombardia nella richiamata sentenza n. 4381/2009, "se l'attuazione dei progetti sia avvenuta in base ai criteri di buona fede e diligenza";
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi della deliberazione n. 4/06, il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità;
  3. di acquisire agli atti della nuova istruttoria tutti i documenti depositati da Edilhouse 2002 S.r.l nell'ambito del procedimento di riesame avviato con la predetta deliberazione n. 173/07, inclusi quelli forniti dalla società nell'ambito dell'ispezione avviata con la predetta deliberazione VIS 14/08;
  4. di effettuare tutte le verifiche necessarie;
  5. di fissare in 60 (sessanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento;
  6. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 90 (novanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 5;
  7. di rendere noto che i soggetti legittimati a partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità;
  8. di rendere noto che coloro che partecipano al procedimento, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01 contestualmente alla produzione dei documenti e delle memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  9. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni, che decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento per Edilhouse 2002 S.r.l ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, mentre decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  10. di conferire mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, in collaborazione con la Direzione Legislativo e Legale, per i seguiti di competenza;
  11. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Edilhouse 2002 S.r.l con sede in Roma, via dei Campioni 1;
  12. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

1 settembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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