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Data pubblicazione: 11 dicembre 2007

Delibera 06 dicembre 2007

Delibera 309/07

Proroga dei termini previsti dalla deliberazione 12 luglio 2007, n. 173/07 relativi al procedimento per il riesame di richieste e verifica e certificazione di risparmi energetici e per l'eventuale esercizio di poteri di autotutela

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 dicembre 2007

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 7 agosto 1990, n. 241 (di seguito: legge. n. 241/90);
  • la legge 11 febbraio 2005, n. 80 (di seguito: legge n. 80/05);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 11 novembre 2004, n. 200/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 18/07;
  • la deliberazione 12 luglio 2007, n. 173/07 (di seguito: deliberazione n. 173/07).

Considerato che:

  • l'articolo 20, comma 1, della legge n. 241/90, così come modificato dalla legge n. 80/05, prevede che "nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2";
  • il comma 4 dello stesso articolo 20 della legge n. 241/90 esclude l'applicazione della regola del silenzio-assenso, tra gli altri, agli "atti e procedimenti riguardanti (&) l'ambiente";
  • con deliberazione n. 173/07 l'Autorità ha avviato, nei confronti dei soggetti indicati nell'allegato A alla medesima deliberazione, un procedimento "per il riesame di richieste di verifica e certificazione di risparmi energetici e per l'eventuale esercizio di poteri di autotutela", fissando la sua durata in 150 (centocinquanta) giorni decorrenti dalla data di notificazione della citata deliberazione;
  • a conferma della qualificabilità dei procedimenti di verifica e certificazione di risparmi energetici come "procedimenti riguardanti l'ambiente", il Direttore generale dell'Autorità ha chiesto (comunicazione Prot. RM/M07/5625 del 29 novembre 2007) al Consiglio di Stato in sede consultiva un parere, con la conseguente necessità di prorogare la chiusura del procedimento avviato con deliberazione n. 173/07 al fine di consentire l'acquisizione di tale parere;
  • in esito all'apertura del procedimento di cui al precedente alinea l'Autorità ha avviato attività istruttorie, provvedendo a richiedere ai soggetti riportati nell'Allegato A della deliberazione n. 173/07 le informazioni necessarie al riesame, nonché a valutare le informazioni sino ad oggi ricevute;
  • in alcuni casi le attività istruttorie sino ad oggi svolte non consentono di definire un quadro certo e dettagliato, rendendo opportuna una più ponderata analisi delle richieste oggetto di esame, attraverso la richiesta di ulteriori informazioni o chiarimenti ai soggetti interessati.

Ritenuto opportuno:

  • prorogare al 31 maggio 2008 il termine per la chiusura del procedimento avviato con la deliberazione n. 173/07, al fine di dare certezza alla qualificazione dei procedimenti di verifica e certificazione di risparmi di efficienza energetica e di consentire una più ponderata valutazione delle richieste oggetto di esame.

DELIBERA

  1. di prorogare al 31 maggio 2008 il termine di chiusura del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07 nei confronti dei soggetti riportati nell'Allegato A a tale deliberazione;
  2. di notificare il presente provvedimento ai soggetti di cui al precedente alinea mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

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