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Data pubblicazione: 30 luglio 2008

Delibera 16 luglio 2008

EEN 22/08

Chiusura del procedimento avviato con deliberazione 12 luglio 2007, n. 173/07 per il riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0691455100406R006 presentata dalla società Euroedil '98 S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 luglio 2008

Visti:

  • la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. n. 244/01) e, in particolare, l'articolo 16;
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
  • il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
  • il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004";
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 luglio 2001, n. 156/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 luglio 2001, n. 157/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2002, n. 234/02 (di seguito: deliberazione n. 234/02) come modificata dalla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007 n. 18/07e, in particolare, la scheda tecnica n. 1, relativa alla sostituzione di lampade ad incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato, (di seguito: scheda tecnica n. 1);
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2003, n. 103/03 come modificata dalla deliberazione 11 novembre 2004, n. 200/04 (di seguito: Linee guida);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 111/04) e, in particolare, le schede tecniche n. 13a e n. 14 relative, rispettivamente, all'installazione di erogatori per doccia a basso flusso in ambito residenziale (di seguito: scheda tecnica n. 13a) e all'installazione di rompigetto aerati per rubinetti in ambito residenziale (di seguito: scheda tecnica n. 14);
  • la deliberazione dell'Autorità 16 dicembre 2004, n. 219/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06(di seguito: deliberazione n. 4/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007 n. 18/07 (di seguito: deliberazione n. 18/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07 (di seguito: deliberazione n. 173/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2007, n. 309/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2007, n. 345/07;
  • il parere del Consiglio di Stato, Sezione Terza, del 18 dicembre 2007, n. 4389/2007, in merito alla qualificazione giuridica dei procedimenti di verifica e certificazione dei progetti di risparmio energetico di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03.

Considerato che:

  • il meccanismo introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e disciplinato dalla regolazione attuativa emanata dall'Autorità è orientato a promuovere il conseguimento di risparmi energetici reali e verificabili e dei connessi benefici collettivi di natura economica, ambientale e di sistema;
  • ai sensi dell'articolo 4, comma 7, delle Linee guida, è facoltà dell'Autorità fissare nell'ambito delle schede tecniche di valutazione standardizzata dei coefficienti correttivi;
  • in particolare, l'articolo 4, comma 6, lettera b), delle Linee guida, ha disciplinato il coefficiente correttivo b, tenendo conto dei minori risparmi di energia primaria conseguibili in caso di progetti che prevedono l'utilizzo di buoni acquisto;
  • l'Autorità ha previsto l'applicazione nella scheda tecnica n. 1 del coefficiente correttivo b di cui al precedente alinea;
  • l'Autorità, preso atto dell'inadeguatezza del coefficiente b al conseguimento degli obiettivi fissati dalla vigente normativa in materia di promozione dell'efficienza energetica negli usi finali, con la deliberazione n. 18/07 ha previsto:
    • di eliminare dalle schede tecniche n. 1, n. 13a e n. 14 la possibilità di beneficiare del riconoscimento forfettario dei buoni acquisto inviati, eliminando dalle schede le seguenti parole: "Nel caso di realizzazione dell'intervento tramite invio di buoni di acquisto agli utenti il valore del risparmio specifico lordo per singola unità fisica di riferimento viene ridotto del 50% (coefficiente correttivo b)";
    • che in seguito all'eliminazione del coefficiente b dalle schede tecniche oggetto della deliberazione n. 18/07, resti salva la possibilità per i soggetti titolari di progetto di richiedere all'Autorità la verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguibili, ai sensi delle medesime schede, per singola unità fisica di riferimento;
    • che l'entrata in vigore del provvedimento abbia effetto per tutte le richieste di verifica e certificazione presentate all'Autorità dopo la data di sua prima pubblicazione;
  • le schede tecniche n. 1, n. 13a e n. 14 hanno previsto fra le condizioni di applicabilità la realizzazione degli interventi esclusivamente nel settore domestico;
  • in data antecedente l'entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 sono pervenute all'Autorità 30 richieste di verifica e certificazione relative a progetti di risparmio energetico che prevedono l'utilizzo e la rendicontazione di buoni acquisto tramite l'applicazione del coefficiente b previsto nelle schede tecniche di cui al precedente alinea e che la valutazione di tali richieste è tutt'ora in corso;
  • per 27 delle richieste di verifica e certificazione di cui al precedente alinea, la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità (di seguito: DCQS), supportata dall'Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (di seguito: ENEA), ha richiesto, anche successivamente all'emanazione della deliberazione n. 18/07, informazioni integrative relative alle modalità di realizzazione dei progetti e, in alcuni casi, al tasso di utilizzo dei buoni acquisto distribuiti;
  • in particolare, dalle informazioni ricevute è emerso che alcuni progetti hanno registrato un tasso di utilizzo dei buoni distribuiti sensibilmente inferiore rispetto a quanto assunto dal coefficiente b in vigore prima della pubblicazione della deliberazione n. 18/07;
  • l'eventuale approvazione dei progetti così come richiesta dai proponenti di fatto avrebbe portato alla certificazione di risparmi energetici non effettivi, così falsando il raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico fissati dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 e dei connessi benefici di natura economica, ambientale e di sistema;
  • in particolare, l'applicazione del coefficiente b a progetti presentati prima dell'entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 e quindi il riconoscimento di risparmi energetici non effettivamente realizzati avrebbe portato:
    • al mancato conseguimento di un ammontare assai rilevante di risparmi di energia primaria, di entità paragonabile almeno agli obiettivi nazionali di entrambi i decreti ministeriali 20 luglio 2004 per gli anni 2005 e 2006;
    • alla riduzione del valore di mercato dei titoli di efficienza energetica, con conseguente danno per gli offerenti i titoli e riduzione dell'incentivo allo sviluppo di nuovi interventi di risparmio energetico;
  • pertanto, con deliberazione n. 173/07, l'Autorità ha avviato un procedimento per il riesame delle richieste di verifica e certificazione di risparmi energetici presentate fino alla data di entrata in vigore della deliberazione n. 18/07 ed allora ancora in corso di valutazione, e per l'eventuale esercizio di poteri di autotutela;
  • le Linee guida e, successivamente, la deliberazione n. 4/06, hanno delineato l'attività di certificazione dei risparmi energetici conseguiti da progetti realizzati nell'ambito dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 come attività di verifica ex-post volta alla quantificazione dei risparmi effettivamente conseguiti in applicazione dei suddetti progetti, la cui gestione è pertanto attribuita a DCQS, con il supporto dell'ENEA, e i cui esiti vengono comunicati con atto del Direttore di DCQS.

Considerato inoltre che:

  • in data 23/01/07 (prot. Autorità n. 2046 del 26/01/07) la società Euroedil ‘98 ha trasmesso all'Autorità la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi con codice 0691455100406R006;
  • con nota in data 21/06/07 (prot. Autorità n. 15177) la società Euroedil ‘98 ha sollecitato gli uffici dell'Autorità ai fini della valutazione della richiesta di verifica e certificazioni di cui al precedente alinea;
  • con nota del 21/08/2007 (prot. Autorità n. 22689 del 31/08/2007) la società Euroedil '98 ha richiesto di essere sentita in sede di audizione finale nonché di accedere agli atti del procedimento;
  • con nota in data 24/08/07 (protocollo Autorità n. AG/M07/3809) gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società Euroedil ‘98 S.r.l. alcune integrazioni e chiarimenti in merito alla richiesta di cui al precedente alinea; in particolare, gli approfondimenti hanno riguardato la necessità:
    • di descrivere il contenuto dei buoni acquisto inviati e di fornire copia degli stessi, nonché della eventuale documentazione di accompagnamento inviata ai clienti unitamente ad essi;
    • di descrivere, rendendolo verificabile con adeguata documentazione, i criteri e le modalità utilizzate per assicurare l'invio dei buoni unicamente a clienti appartenenti al settore domestico (abitazioni); nel caso in cui siano stati utilizzati canali distributivi gestiti da soggetti terzi e/o elenchi di destinatari forniti da soggetti terzi si è richiesto di fornire documentazione attestante la fornitura del servizio con modalità tali da assicurarne l'invio esclusivamente ai clienti del solo settore domestico;
    • di indicare, rendendola verificabile con adeguata documentazione, la data in cui sono stati inviati ai clienti i buoni e, nel caso di invii raggruppati in lotti diversi, la data in cui è stato effettuato l'ultimo invio;
    • di indicare il numero di buoni inviati ad ogni cliente domestico;
    • di indicare la data di avvenuta ricezione dei buoni acquisto da parte dei clienti partecipanti, fornendo adeguata documentazione a supporto;
    • di fornire informazioni relative alle modalità adottate al fine di assicurare la corrispondenza fra il soggetto richiedente l'unità fisica di riferimento e il soggetto destinatario del buono acquisto;
    • di descrivere le modalità di richiesta e di ritiro delle unità fisiche di riferimento oggetto dei buoni acquisto;
    • di indicare il rapporto percentuale a consuntivo tra il numero di buoni acquisto inviati dai clienti partecipanti e il numero di buoni distribuiti dalla società (tasso di ritorno dei buoni);
    • di fornire idonea documentazione attestante che le apparecchiature consegnate ai clienti finali che hanno utilizzato i buoni abbiano rispettato il disposto dell'articolo 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
    • di fornire fatture di acquisto delle apparecchiature distribuite a fronte dei buoni acquisto che risultano essere stati utilizzati dai clienti partecipanti in base a quanto dichiarato relativamente al tasso di ritorno dei buoni;
  • in data 24/09/07 (prot. Autorità n. 25946 del 27/09/07) la società Euroedil ‘98 S.r.l. ha trasmesso integrazioni e chiarimenti alla richiesta precedentemente inviata;
  • con nota del 29/05/08 (protocollo Autorità n. 15834), gli uffici dell'Autorità hanno trasmesso alla società Euroedil ‘98 S.r.l.le risultanze istruttorie evidenziando l'adeguatezza della documentazione fornita in merito a:
    • la quantità di unità fisiche di riferimento ottenibili da parte dei clienti finali;
    • le modalità di invio dei buoni acquisto adottate;
    • il rispetto del disposto dell'articolo 6 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
  • con la stessa nota gli uffici dell'Autorità hanno comunicato alla società Euroedil ‘98 S.r.l. l'inadeguatezza e contraddittorietà della documentazione fornita in merito all'acquisto di una quantità di unità fisiche di riferimento sufficiente a soddisfare almeno le richieste dei consumatori desumibili dal tasso di ritorno dei buoni dichiarato dalla stessa società, nonché della documentazione fornita in merito alla consegna di unità fisiche di riferimento in quantità sufficiente a soddisfare tali richieste;
  • con nota del 13/05/2008 (prot. Autorità n. 16088 del 03/06/2008) l'avv. Giuseppe Consolo, in rappresentanza della società Euroedil '98 S.r.l,. ha prodotto una memoria difensiva allegandovi documentazione fiscale in merito alla disponibilità di unità fisiche di riferimento in relazione alle richieste dei clienti finali;
  • con nota in data 11/06/2008 (prot. Autorità n. 17310 del 12/06/2008) la società Euroedil '98 S.r.l ha richiesto l'accesso agli atti relativi a tutti i procedimenti avviati ai sensi della deliberazione n. 173/07;
  • con nota in data 13/06/2008 (prot. Autorità n. 17442) gli uffici dell'Autorità hanno richiesto alla società Euroedil '98 di specificare i documenti o le parti di essi dei quali si intendeva salvaguardare la riservatezza a fronte della richiesta di accesso agli atti proposta dalla società Edihouse 2002 S.r.l.;
  • con nota del 13/06/2008 (prot. Autorità n. 17446) gli uffici dell'Autorità hanno invitato la società Euroedil '98 S.r.l. a prendere visione ed estrarre copia della documentazione richiesta;
  • con nota del 13/06/2008 (prot. Autorità n. 17528) gli uffici dell'Autorità hanno convocato la società Euroedil '98 S.r.l. per l'audizione finale concedendo il termine del 30 giugno 2008 limitatamente alla produzione di memorie difensive;
  • con nota del 16/06/2008 (prot. Autorità n. 17741 del 17/06/2008) la società Euroedil '98 S.r.l. ha dato riscontro alla richiesta degli uffici dell'Autorità di cui alla nota in data 13/06/2008 (prot. Autorità n. 17442);
  • in data 19/06/2008 si è svolto l'accesso agli atti relativi a tutti i procedimenti avviati ai sensi della deliberazione n. 173/07;
  • in data 20/06/08 si è svolta l'audizione finale della società Euroedil ‘98S.r.l., nel corso delle quale la società ha depositato una dichiarazione del rappresentante legale della società Edilhouse 2002 S.r.l. (prot. Autorità 18282 del 20/06/08);
  • con nota del 30/06/08 (prot. Autorità 19413 del 02/07/2008) la società Euroedil ‘98 S.r.l. ha trasmesso agli uffici dell'Autorità la propria memoria difensiva;
  • la dichiarazione depositata nel corso dell'audizione finale è stata presentata dalla società successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 16, comma 3, del d.P.R. n. 244/01 che disciplina i termini per l'allegazione di documenti all'interno della fase istruttoria.

Ritenuto che:

  • la dichiarazione depositata dalla società Euroedil ‘98 S.r.l. nel corso dell'audizione finale (prot. Autorità 18282 del 20/06/08) sia inammissibile in quanto depositata dopo il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, nonché perfino dopo l'invio della comunicazione delle risultanze istruttorie e, ad ogni modo, dopo la scadenza del termine di conclusione della fase istruttoria;
  • il riesame della richiesta di verifica e certificazione presentata all'Autorità dalla società Euroedil ‘98 S.r.l. con codice 0691455100406R006, al fine di approfondire le modalità di realizzazione del progetto ad esso relativo, debba essere effettuato sulla scorta dei soli documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria;
  • dal riesame della richiesta di verifica e certificazione di cui al precedente alinea, emergano difformità rispetto alla normativa ed alla regolazione attuativa emanata dall'Autorità, con particolare riferimento all'impossibilità di verificare l'acquisto di una quantità di unità fisiche di riferimento sufficiente a soddisfare almeno le richieste dei consumatori desumibili dal tasso di ritorno dei buoni dichiarato dalla stessa società, nonché di verificare l'effettiva consegna di unità fisiche di riferimento in quantità sufficiente a soddisfare tali richieste;
  • pertanto, la richiesta di verifica e certificazione presentata all'Autorità dalla società Euroedil ‘98 S.r.l. con codice 0691455100406R006 debba essere rigettata ai fini del procedimento di riesame avviato con deliberazione n. 173/07;
  • per ragioni di equità, visti gli elementi acquisiti, sia comunque opportuno accordare, eccezionalmente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, delle Linee guida, la facoltà di presentare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, una nuova richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici eventualmente conseguiti dal progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione di cui al precedente alinea, da valutarsi ai sensi delle schede tecniche n. 13a e 14 di cui alla deliberazione n. 111/04 così come modificata dalla deliberazione n. 18/07

DELIBERA

  1. a conclusione del procedimento di riesame avviato con la deliberazione n. 173/07, di rigettare la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi avente codice 0691455100406R006 presentata dalla società Euroedil ‘98 S.r.l.;
  2. di consentire alla società Euroedil ‘98 S.r.l., in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, delle Linee guida, di presentare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica del presente provvedimento e secondo le modalità operative definite al riguardo dal Direttore di DCQS, una nuova richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici eventualmente conseguiti dal progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione di cui al precedente punto, da valutarsi ai sensi delle schede tecniche n. 13a e 14 di cui alla deliberazione n. 111/04 così come modificata dalla deliberazione n. 18/07;
  3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Euroedil ‘98 S.r.l. con sede in Roma, via Amalfi 60;
  4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

16 luglio 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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