Data pubblicazione: 18 giugno 2009
Delibera 15 giugno 2009
EEN 7/09
Rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0691455100406R006 presentata da Euroedil ‘98 S.r.l., in esecuzione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, 12 marzo 2009, n. 1887/2009
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 15 giugno 2009
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- gli artt. 90 e 91 del Regio Decreto 17 agosto 1907, n. 642, recante "Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato";
- l'art. 27, n. 4 del Regio Decreto 26 giugno 1924, n. 1054, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato";
- l'art. 26, comma 2, e l'art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, recante "Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali";
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuova norme sul procedimento amministrativo";
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79";
- il decreto ministeriale 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164";
- il decreto ministeriale 21 dicembre 2007 recante "Revisione e aggiornamento dei decreti ministeriali 20 luglio 2004";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 14 luglio 2004, n. 111/04 (di seguito: deliberazione n. 111/04);
- la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2006, n. 4/06 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 4/06);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2007, n. 18/07 (di seguito: deliberazione n. 18/07);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2007, n. 173/07 (di seguito: deliberazione n. 173/07);
- la deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2007, n. 309/07;
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2008, EEN 22/08 (di seguito: deliberazione EEN 22/08) e la comunicazione del Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio (di seguito: DCQS) dell'Autorità alla società Euroedil ‘98 S.r.l. in data 30 luglio 2008, prot. Autorità n. 23034 del 30 luglio 2008, recante le modalità operative di cui al punto 2 della deliberazione EEN 22/08;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Milano, Sez. III (di seguito: Tar Lombardia) depositata il 12 marzo 2009, n. 1887/2009 (di seguito: sentenza n. 1887/2009);
- la diffida in data 19 maggio 2009 (prot. Autorità n. 029721 del 27 maggio 2009) con cui la società Euroedil ‘98 S.r.l. chiede che si dia esecuzione alla sentenza n. 1887/2009.
Considerato che:
- con la deliberazione EEN 22/08 l'Autorità, per ragioni di equità e visti gli elementi acquisiti, ha accordato alla società Euroedil ‘98 S.r.l., in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, delle Linee guida, di presentare, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica dello stesso provvedimento e secondo le modalità operative definite al riguardo dal Direttore di DCQS, una nuova richiesta di verifica e certificazione dei risparmi energetici eventualmente conseguiti dal progetto oggetto della richiesta di verifica e certificazione di cui alla deliberazione EEN 22/08, da valutarsi ai sensi delle schede tecniche n. 13a e 14 di cui alla deliberazione n. 111/04 così come modificata dalla deliberazione n. 18/07, e che la società Euroedil '98 S.r.l. non si è avvalsa di tale facoltà;
- con sentenza n. 1887/2009, notificata il 19 marzo 2009, il Tar Lombardia ha accolto il ricorso proposto dalla società Euroedil ‘98 S.r.l. e per l'effetto ha annullato la deliberazione EEN 22/08 con la quale l'Autorità, a conclusione del procedimento di riesame avviato con la deliberazione n. 173/07, ha rigettato l'istanza di verifica e certificazione avente codice 0691455100406R006, presentata da Euroedil ‘98 S.r.l.;
- con la menzionata sentenza il Tar Lombardia ha disposto che, "in esecuzione del giudicato, l'Autorità dovrà riesaminare il progetto di risparmio energetico presentato da Euroedil ‘98 S.r.l. applicando le regole di rendicontazione precedenti all'entrata in vigore della deliberazione n. 18/07" e che "l'Autorità, salvi i suoi poteri di indagine e riscontro, dovrà altresì tener conto dei chiarimenti contenuti nella memoria" presentata dalla società il 30 giugno 2008 "e della documentazione da essa depositata in corso di audizione finale";
- avverso la citata sentenza l'Autorità ha proposto appello con domanda di sospensione cautelare;
- nella Camera di Consiglio del 12 maggio 2009, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, il Consiglio di Stato ha rinviato la causa all'udienza di merito;
- con atto di diffida in data in data 19 maggio 2009 la società Euroedil ‘98 S.r.l. ha chiesto che si dia esecuzione alla sentenza n. 1887/2009.
Ritenuto che:
- stante la suddetta diffida della società Euroedil ‘98 S.r.l. occorre procedere alla rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0691455100406R006 presentata dalla stessa società, in esecuzione della sentenza n. 1887/2009;
- tale delibera non costituisce acquiescenza alla suddetta sentenza del Tar Lombardia avverso la quale è pendente l'appello proposto dall'Autorità
DELIBERA
- di procedere, salvo e impregiudicato l'esito del giudizio in corso avverso la sentenza del Tar Lombardia n. 1887/2009, alla rinnovazione del procedimento di riesame della richiesta di verifica e certificazione di risparmi energetici con codice 0691455100406R006 presentata dalla società Euroedil ‘98 S.r.l., in esecuzione della citata sentenza del Tar Lombardia n. 1887/2009, al fine di approfondire le modalità di realizzazione del progetto e di valutare, in particolare, l'impegno e la diligenza profusi nell'assicurare il conseguimento di risparmi energetici reali attraverso la massimizzazione del tasso di ritorno dei buoni acquisto inviati;
- di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi della deliberazione n. 4/06, il Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità;
- di acquisire agli atti della nuova istruttoria tutti i documenti depositati dalla società Euroedil '98 S.r.l. nell'ambito del procedimento di riesame avviato con la predetta deliberazione n. 173/07, inclusa la documentazione da essa depositata nel corso dell'audizione finale e la memoria presentata dalla società il 30 giugno 2008;
- di effettuare tutte le verifiche necessarie;
- di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento;
- di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 5;
- di rendere noto che i soggetti legittimati a partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità;
- di rendere noto che coloro che partecipano al procedimento, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01 contestualmente alla produzione dei documenti e delle memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni, che decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento per Euroedil ‘98 S.r.l., ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, mentre decorre dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
- di conferire mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio, in collaborazione con la Direzione Legislativo e Legale, per i seguiti di competenza;
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Euroedil ‘98 S.r.l., con sede in Roma, via del Ciclismo 1;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
15 giugno 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis