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Data pubblicazione: 03 agosto 2006

Delibera 03 agosto 2006

Delibera/Provvedimento 186/06

Avvio di istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, in relazione al mancato adempimento delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4.7, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 marzo 2005, n. 50/05

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico Spa (di seguito: Gestore del mercato) relativamente al mercato elettrico ed, in particolare, l'articolo 5;
  • il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 recante criteri, modalità e condizioni per l'unificazione della proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale di trasmissione (di seguito: dPCM 11 maggio 2004);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 febbraio 2005, n. 19/05 (di seguito: deliberazione n. 19/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2005, n. 50/05, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 50/05);
  • l'istruttoria conoscitiva sullo stato della liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica (di seguito: Istruttoria conoscitiva) condotta dall'Autorità attraverso la Direzione Energia Elettrica congiuntamente all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato attraverso la Direzione Energia e portata ad esito con la deliberazione n. 19/05.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 50/05, l'Autorità ha definito le modalità e i criteri per l'esercizio, da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) e del Gestore del mercato, delle attività funzionali al monitoraggio, svolto dall'Autorità, del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento;
  • l'articolo 4 della citata deliberazione, in particolare, prevede che:
    • il Gestore del mercato e il Gestore della rete trasmettano all'Autorità, entro il giorno 11 (undici) di ciascun mese, gli indici di mercato calcolati in base alle disposizioni di cui al presente provvedimento (commi 4.3 e 4.4);
    • ai fini del calcolo di tali indici di mercato, siano considerati congiuntamente gli operatori di mercato e gli utenti del dispacciamento tra i quali sussista un rapporto di controllo o collegamento sussumibile in una delle fattispecie declinate nell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287/90 (comma 4.6);
    • gli operatori di mercato e gli utenti del dispacciamento forniscano al Gestore del mercato, al Gestore della rete e, per conoscenza, all'Autorità gli elementi e le informazioni necessari alla valutazione dei predetti rapporti di controllo o collegamento (comma 4.7);
  • con effetto dall'1 novembre 2005, ai sensi del dPCM 11 maggio 2004, Terna Spa (di seguito: Terna) ha assunto la funzione di gestore della rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 79/99; pertanto, a partire da tale data, i predetti elementi ed informazioni sono forniti a Terna;
  • con note, rispettivamente, in data 8 maggio 2006 (prot. Autorità n. 011568) e 10 maggio 2006 (prott. Autorità n. 011572 e n. 011585), le società elencate nell'Allegato A al presente provvedimento hanno prodotto alcuni elementi e informazioni necessari alla valutazione dei rapporti di controllo o collegamento di cui all'articolo 4, comma 4.7 della deliberazione n. 50/05;
  • con nota in data 26 maggio 2006 (prot. Autorità n. 012821), la società Endesa Italia Spa (di seguito: Endesa Italia) ha evidenziato i possibili effetti anticoncorrenziali sul mercato elettrico italiano derivanti dalle modifiche degli assetti societari della società Edipower Spa (di seguito: Edipower) successive alla conclusione dell'Istruttoria conoscitiva; in particolare, è stato, tra l'altro, rappresentato quanto segue:
    • all'epoca dell'Istruttoria conoscitiva, il mercato dell'energia elettrica nella macrozona Nord risultava caratterizzato dalla presenza di un operatore pivotale, Enel Spa, in posizione di dominanza unilaterale;
    • nel periodo successivo alla chiusura dell'Istruttoria conoscitiva, tale posizione di dominanza si sarebbe trasformata in una posizione di dominanza collettiva, per effetto della nascita di un nuovo soggetto composto dalle società Electricité de France (di seguito: EDF), AEM Spa (di seguito: AEM), Aar e Ticino SA di Elettricità (di seguito: Atel), Edison Spa (di seguito: Edison) ed Edipower;
    • in particolare, le società EDF ed AEM avrebbero conseguito il controllo congiunto della società Edipower, in qualità di soci di maggioranza, per effetto delle seguenti partecipazioni azionarie:
      1. la società EDF avrebbe conseguito il controllo della società Atel, che a sua volta deterrebbe una partecipazione del 16% del capitale sociale di Edipower;
      2. la società AEM deterrebbe una partecipazione del 16% del capitale sociale di Edipower e una partecipazione del 5,8% del capitale sociale di Atel;
      3. le società EDF e AEM avrebbero conseguito il controllo congiunto della società Edison, che a sua volta deterrebbe una partecipazione del 40% del capitale sociale di Edipower;
    • la posizione di controllo di cui al precedente alinea sarebbe anche evidenziata dalla prevalente attribuzione della disponibilità della capacità produttiva di Edipower, mediante la stipulazione di contratti di tolling, a società (AEM Trading Srl, Edison Trading Spa e Atel Energia Srl) controllate da EDF e AEM;
  • dalle informazioni acquisite con la predetta nota della società Endesa Italia è emerso che:
    • le società elencate nell'Allegato A al presente provvedimento avrebbero fornito solo parte degli elementi e delle informazioni necessari alla valutazione dei rapporti di controllo o di collegamento di cui al predetto articolo 4, comma 4.7;
    • le società elencate nell'Allegato B al presente provvedimento, pur essendovi tenute, non avrebbero fornito alcun elemento ed informazione necessari alla valutazione di tali rapporti di controllo o di collegamento;

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti delle società elencate negli Allegati A e B al presente provvedimento, di istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di avviare istruttorie formali nei confronti delle società elencate negli Allegati A e B al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale, per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4.7, della deliberazione n. 50/05;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento gestito in collaborazione con la Direzione Energia Elettrica è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera d) della deliberazione n. 182/04 e del punto 18 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
  4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. di stabilire che i soggetti possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5 del dPR n. 244/01, con facoltà di accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7 del dPR n. 244/01 contestualmente alla produzione dei documenti e delle memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, durante lo svolgimento dell'audizione medesima;
  7. di rendere noto che, chi ne ha titolo, può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5 del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione della presente deliberazione, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del dPR n. 244/01 e della data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 del medesimo dPR n. 244/01;
  8. di notificare il presente provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle società elencate negli Allegati A e B;
  9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

 

allegato A - Avvii violazione deliberazione dell'Autorità n. 50/05 (art. 4.7)

SOCIETA' INDIRIZZI
AEM TRADING S.R.L. CORSO DI PORTA VITTORIA, 4 - MILANO
EDISON TRADING S.P.A. FORO BUONAPARTE, 31 - MILANO
EDIPOWER S.P.A. VIALE ITALIA, 592 - SESTO S/GIOVANNI - MI

allegato B - Avvii violazione deliberazione dell'Autorità n. 50/05 (art. 4.7)

SOCIETA' INDIRIZZI
ATEL ENERGIA S.R.L. VIA MONTALBINO, 3/5 - MILANO
EDF ENERGIA ITALIA S.R.L. VIA ABRUZZI, 25 - MILANO
EDF TRADING LIMITED 71 HIGH HOLBORN - LONDRA