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Data pubblicazione: 27 luglio 2007

Delibera 23 luglio 2007

Delibera/Provvedimento 186/07

Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti di Atel Energia S.r.l. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 agosto 2006, n. 186/06

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 luglio 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 24 marzo 2005, n. 50/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2006, n. 186/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2006, n. 243/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2007, n. 96/07;
  • il parere del Consiglio di Stato del 16 novembre 2004;
  • il parere del Consiglio di Stato del 27 settembre 2005.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 186/06, l'Autorità ha avviato nei confronti di Atel Energia S.r.l. un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per la violazione dell'art. 4, comma 4.7, della deliberazione n. 50/05, non avendo comunicato alcun elemento ed informazione necessari alla valutazione dei rapporti di controllo o di collegamento (tra operatori di mercato o utenti del dispacciamento) ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
  • la violazione riguarda il mancato rispetto delle previsioni, contenute nell'art. 4, comma 4.7, della deliberazione n. 50/05, che prevede che gli operatori di mercato e gli utenti del dispacciamento forniscano al Gestore del mercato, al Gestore della rete e, per conoscenza, all'Autorità gli elementi e le informazioni necessari alla valutazione dei rapporti di controllo o collegamento riconducibili in una delle fattispecie declinate nell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287/90;
  • con nota in data 14 marzo 2007 (prot. FS/M07/1123), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato ad Atel le risultanze istruttorie dalle quali è emerso che la società ha tardivamente effettuato la comunicazione all'Autorità di cui all'art. 4.7 della deliberazione n. 50/05, oltre ad avere effettuato una comunicazione incompleta, avendo omesso, in particolare, di comunicare:
    • il rapporto intercorrente tra Atel (operatore di mercato) e (indirettamente, per il tramite di Aar e Ticino SA di Elettricità) Rätia Energie AG (operatore di mercato);
    • il rapporto intercorrente tra Atel e (indirettamente, per il tramite di Aar e Ticino SA di Elettricità, partecipata da Motor Columbus AC, che a sua volta detiene una partecipazione in EDF) EDF Energia Italia e EDF Trading Limited (operatori di mercato);
  • con memoria del 15 maggio 2007 (prot. Autorità n. 11876) Atel ha comunicato di aver effettuato, in data 11 maggio 2007, il pagamento della sanzione in misura ridotta, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 16 della legge n. 689 del 1981;
  • con parere del 27 settembre 2005 il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile l'oblazione a tutti i procedimenti sanzionatori relativi a violazioni perfezionatesi anteriormente al 15 maggio 2005, data di entrata in vigore della legge n. 80 del 2005

DELIBERA

  1. di dichiarare l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la deliberazione n. 186/06 nei confronti di Atel Energia S.r.l., essendosi la società avvalsa del diritto di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689 del 1981;
  2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  3. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Atel Energia S.r.l., con sede legale in via Montalbino 3/5, 20159 Milano.
  4. di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Gestore del Mercato Elettrico, viale Maresciallo Pilsudski 92, 00197 Roma.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.


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