Data pubblicazione: 22 maggio 2007
Delibera 15 maggio 2007
Delibera/Provvedimento 115/07
Approvazione del codice di rigassificazione predisposto dalla società Gnl Italia S.p.A., ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 15 maggio 2007
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), in particolare l'articolo 24;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 agosto 2005, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05);
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2005, n. 178/05;
- il codice di rete per il trasporto del gas naturale predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas), approvato con delibera dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato ed aggiornato.
Considerato che:
- l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 prevede che l'Autorità fissi i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale esercizio e che le imprese di gas naturale adottino il proprio codice di rete e lo trasmettano alla medesima Autorità per la verifica di conformità ai suddetti criteri;
- l'Autorità ha fissato, con la deliberazione n. 167/05, i criteri di cui al precedente alinea per la predisposizione dei codici di rigassificazione;
- con lettera in data 13 luglio 2006 (Prot. Autorità n. 16759 del 13 luglio 2006), la società Gnl Italia S.p.A (di seguito: Gnl Italia), ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 167/05, ha trasmesso all'Autorità lo schema di codice di rigassificazione dalla stessa predisposto ai fini della relativa verifica di conformità con tale deliberazione, prevista dall'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00;
- in data 28 novembre 2005, l'Autorità ha pubblicato sul proprio sito internet la comunicazione dell'avvio del procedimento per la verifica di cui al precedente alinea;
- con lettere in data 6 settembre 2006 (prot. CDM/M06/4081), 3 novembre 2006 (prot. CDM/M06/5088), 12 dicembre 2006 (prot. CDM/M06/5706), 22 dicembre 2006 (prot. CDM/M06/5917) e 16 marzo 2007 (prot. GB/M07/ 1152 /GAS/MAE/lm) gli Uffici dell'Autorità hanno rappresentato a Gnl Italia alcuni profili di incompletezza e di incoerenza riscontrati nella disciplina contenuta nello schema di codice di rigassificazione con il quadro normativo vigente, invitando detta società a provvedere alle conseguenti modificazioni ed integrazioni;
- con lettera in data 19 marzo 2007 (prot. Autorità n. 6887 del 20 marzo 2007), Gnl Italia ha trasmesso una nuova versione dello schema di codice di rigassificazione (di seguito: codice di rigassificazione 19 marzo 2007) che ha sostituito la precedente;
- con lettera in data 26 marzo 2007 (prot. GB/M07/ 1457 /GAS/MAE/lm), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, evidenziando il permanere di criticità rappresentate dagli Uffici in merito ad alcune clausole del codice di rigassificazione 19 marzo 2007 che, subordinando l'accesso al previo pagamento dei corrispettivi dovuti in forza dell'eventuale rapporto relativo al precedente anno termico, introducono un'ipotesi di rifiuto di accesso ulteriore a quelle tassativamente tipizzate dal decreto legislativo n. 164/00;
- tuttavia, con alcune pronunce del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia in materia di trasporto del gas naturale, peraltro appellate dall'Autorità innanzi al Consiglio di Stato, clausole siffatte sono state ritenute coerenti con il richiamato assetto normativo;
- con lettera in data 30 marzo 2007, (prot. Autorità n. 8220 del 2 aprile 2007) Gnl Italia ha rinunciato ad esercitare il diritto di chiedere l'audizione finale di fronte all'Autorità, previsto dall'articolo 16, comma 3, del dPR n. 244/01;
- con lettera in data 15 gennaio 2007 (prot. Autorità n. 1090 del 16 gennaio 2007) Gnl Italia ha segnalato "l'opportunità di prevedere l'entrata in vigore del codice di rigassificazione con effetto dal prossimo anno termico, al fine di salvaguardare per l'anno termico in corso gli esiti del processo di conferimento ed, allo stesso tempo, di fornire agli utenti del servizio un periodo sufficiente per la comprensione delle nuove disposizioni contenute nel documento";
- lo schema di codice di rigassificazione 19 marzo 2007 introduce significative modifiche, rispetto alle condizioni generali di servizio applicate da Gnl Italia nell'anno termico in corso, con particolare riferimento alla disciplina relativa alla definizione della capacità conferita (capitolo 5) e alla programmazione delle consegne di Gnl (capitolo 9) e che vi è pertanto la necessita di acquisire tutti gli elementi conoscitivi che consentano un monitoraggio costante dell'erogazione del servizio medesimo;
- si è altresì evidenziata la necessità di correggere un errore materiale nella deliberazione n. 167/05.
- i criteri adottati per la verifica dello schema di codice di rigassificazione 19 marzo 2007 tengono conto dell'esigenza di massimizzazione dell'utilizzo del terminale e che il venir meno di tale esigenza potrebbe rendere opportuna la modifica delle condizioni del servizio, con particolare riferimento ai contenuti del capitolo 5.
Ritenuto che sia opportuno:
- verificare positivamente e conseguentemente approvare, per quanto di competenza, lo schema di codice di rigassificazione 19 marzo 2007 e pubblicare tale codice nel sito internet dell'Autorità;
- prevedere che il codice di rigassificazione entri in vigore dall'1 ottobre 2007 con eccezione delle disposizioni del codice di rigassificazione riguardanti i processi di conferimento di capacità e di programmazione del servizio che entrano in vigore dal 30 maggio 2007 limitatamente a quanto necessario alla gestione dei medesimi processi per gli anni termici successivi all'1 ottobre 2007;
- prevedere che l'esercente del servizio provveda all'individuazione di dettaglio delle disposizioni di cui al precedente alinea, e della loro tempistica di entrata in vigore, mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro il25 maggio 2007;
- acquisire elementi conoscitivi circa la gestione dell'accesso e dell'erogazione del servizio di rigassificazione in applicazione della disciplina relativa alla definizione della capacità conferita ed alla programmazione delle consegne di Gnl (contenuta ai capitoli 5 e 9 del codice di rigassificazione), al fine di verificarne l'efficienza nel perseguire la massimizzazione dell'utilizzo del terminale, nel rispetto del criterio di non discriminazione degli utenti;
- per le finalità di cui al precedente alinea, che Gnl Italia trasmetta entro il 31 marzo 2008, una relazione circa la gestione dell'accesso e dell'erogazione del servizio di rigassificazione in applicazione della disciplina, contenuta nel codice di rigassificazione, relativa alla definizione della capacità conferita (capitolo 5) ed alla programmazione delle consegne di Gnl (capitolo 9) e nella quale, anche in esito a segnalazioni ed osservazioni pervenute da parte dei soggetti interessati, siano evidenziate eventuali criticità e l'eventuale opportunità di integrazioni e modifiche della predetta disciplina.
Ritenuto che sia necessario chequalora l'esito delle vicende giudiziali richiamate nei precedenti considerati, asseverasse l'incoerenza delle clausole ivi descritte con il decreto legislativo n.164/00, l'Autorità provveda alla loro eliminazione dal codice di rigassificazione
DELIBERA
- di considerare positivamente verificato e conseguentemente approvare per quanto di competenza lo schema di codice di rigassificazione presentato da Gnl Italia ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nella versione allegata alla presente deliberazione (Allegato A);
- di prevedere che il codice di rigassificazione entri in vigore dall'1 ottobre 2007 con eccezione delle disposizioni del codice di rigassificazione riguardanti i processi di conferimento di capacità e di programmazione del servizio che entrano in vigore dal 30 maggio 2007 limitatamente a quanto necessario alla gestione dei medesimi processi per gli anni termici successivi all'1 ottobre 2007;
- di prevedere che Gnl Italia, entro il 25 maggio 2007, individui e pubblichi sul proprio sito internet i riferimenti alle disposizioni di cui al precedente punto 2 e la relativa tempistica di entrata in vigore nei termini ivi previsti;
- di prevedere che entro il 31 marzo 2008 Gnl Italia trasmetta una relazione circa la gestione dell'accesso e dell'erogazione del servizio di rigassificazione in applicazione della disciplina, contenuta nel codice di rigassificazione, relativa alla definizione della capacità conferita (capitolo 5) ed alla programmazione delle consegne di Gnl (capitolo 9) al fine di consentire all'Autorità di verificarne l'efficienza nel perseguire la massimizzazione dell'utilizzo del terminale, nel rispetto del criterio di non discriminazione degli utenti;
- di prevedere che la relazione di cui al precedente punto evidenzi eventuali criticità e l'eventuale opportunità di integrazioni e modifiche della predetta disciplina e sia corredata delle segnalazioni ed osservazioni eventualmente pervenute in merito da parte dei soggetti interessati, unitamente ad una valutazione delle stesse;
- di rettificare l'errore materiale riscontrato all'articolo 6, comma 1, lettera a., della deliberazione dell'Autorità 167/05, sostituendo l'espressione "comma 1" con l'espressione "comma 2";
- di pubblicare il suddetto codice di rigassificazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Gnl Italia con sede in Piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore;
- di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, al Ministero dello Sviluppo Economico per gli adempimenti di competenza.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n.481/95, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.