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Data pubblicazione: 13 giugno 2011

Delibera 09 giugno 2011

ARG/gas 68/11

Approvazione di proposte di modifica del codice di rigassificazione predisposto dalla società Gnl Italia S.p.A., relative al recepimento dei decreti legislativi n. 231/01, n. 196/03 e n. 231/07

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 (di seguito: decreto legislativo n. 231/01);
  • il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito: decreto legislativo n. 196/03);
  • il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (di seguito: decreto legislativo n. 231/07);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 1 agosto 2006, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2007, n. 115/07 di approvazione del codice di rigassificazione della società Gnl Italia S.p.A. (di seguito: Gnl Italia);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
  • la lettera della società Gnl Italia 23 dicembre 2010, prot. Autorità 41759 (di seguito: lettera 23 dicembre 2010);
  • la lettera della società Gnl Italia 13 maggio 2011, prot. Autorità 13465 del 16 maggio 2011 (di seguito: lettera 16 maggio 2011).

Considerato che:

  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di rigassificazione;
  • con la deliberazione n. 167/05 l'Autorità ha definito le norme relative all'accesso al servizio di rigassificazione ed alla predisposizione dei codici di rigassificazione;
  • con la deliberazione ARG/gas 55/09 l'Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica, e conseguente approvazione, dei codici di rigassificazione e dei loro aggiornamenti, prevedendo, all'articolo 2, comma 2.3, che il codice approvato, ovvero modificato dall'Autorità, venga pubblicato sul suo sito internet ed acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
  • la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento dei codici vengano presentate all'Autorità dopo l'acquisizione, da parte dell'operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
  • il decreto legislativo n. 231/01 definisce la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
  • il decreto legislativo n. 196/03 reca il codice in materia di protezione dei dati personali;
  • il decreto legislativo n. 231/07 ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché alla direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
  • con la lettera 23 dicembre 2010 Gnl Italia ha comunicato all'Autorità di aver avviato le procedure di consultazione dei soggetti interessati, ai sensi della deliberazione ARG/gas 55/09, relativamente ad una proposta di aggiornamento del proprio codice, allegata alla lettera stessa, finalizzata al recepimento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 231/01, n.196/03 e n.231/07;
  • con la lettera 16 maggio 2011 Gnl Italia, a conclusione del processo di consultazione, ha confermato la proposta di aggiornamento già trasmessa in allegato alla lettera 23 dicembre 2010;
  • la proposta, trasmessa con lettera 23 dicembre 2010, è volta ad allineare le disposizioni del codice dell'operatore in materia di responsabilità amministrativa, protezione dei dati personali e prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo con il quadro normativo vigente;
  • la predetta proposta non reca disposizioni incoerenti con la disciplina del servizio di rigassificazione, né è idonea ad ostacolare l'accesso o l'erogazione del servizio medesimo.

Ritenuto che:

  • sia opportuno approvare, nei termini di cui sopra, la proposta pervenuta da Gnl Italia con lettera 23 dicembre 2010

 

DELIBERA

  1. di approvare, nei termini di cui in motivazione, la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione nella versione presentata da Gnl Italia con lettera 23 dicembre 2010 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);
  2. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di rigassificazione di Gnl Italia modificato ai sensi di quanto disposto al precedente punto 1;
  3. di trasmettere il presente provvedimento alla Società Gnl Italia S.p.A., con sede legale in Piazza S. Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore.

9 giugno 2011                                                                           

Il Presidente
Guido Bortoni


Allegati: