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Data pubblicazione: 19 ottobre 2009

Delibera 12 ottobre 2009

ARG/gas 147/09

Approvazione di una proposta di modifica del codice di rigassificazione predisposto dalla società Gnl Italia S.p.A. funzionale alla gestione del servizio di rigassificazione a seguito della temporanea e parziale indisponibilità di capacità di rigassificazione del terminale di Panigaglia

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 ottobre 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in particolare l'articolo 24, comma 5 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 1 agosto 2006, n. 167/05 (di seguito: deliberazione n. 167/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 maggio 2007, n. 115/07 di approvazione del codice di rigassificazione della società Gnl Italia S.p.A. (di seguito: Gnl Italia);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito deliberazione ARG/gas 55/09).

Considerato che:

  • l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/00 attribuisce all'Autorità il potere di verificare la conformità dei codici di rigassificazione predisposti dalle imprese di rigassificazione con la disciplina di accesso e di erogazione del servizio medesimo dalla stessa definita;
  • l'articolo 2, comma 2.3, della deliberazione ARG/gas 55/09 prevede che il codice di rigassificazione approvato ovvero modificato viene pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
  • con lettera in data 10 aprile 2009 recante la comunicazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo n. 164/00, della capacità del terminale di Panigaglia per il periodo 2009-2019, Gnl Italia ha informato il Ministero dello Sviluppo Economico e l'Autorità circa la riduzione della capacità di rigassificazione per gli anni termici 2009-2010 e 2010-2011 conseguente alla messa fuori servizio di uno dei quattro vaporizzatori resasi necessaria a seguito di verifiche sull'impianto, e che con la medesima comunicazione Gnl Italia ha valutato che le attività per la sostituzione avrebbero richiesto circa ventiquattro mesi;
  • in data 12 giugno 2009 (prot. Autorità n. 33432) Gnl Italia ha trasmesso all'Autorità una proposta di modifica del proprio codice di rigassificazione riguardante in particolare le disposizioni contenute al:
    • capitolo 2, §§ 2 e 3 relative alla descrizione del terminale di rigassificazione, alla sua capacità ed ai connessi criteri di determinazione;
    • capitolo 5, § 4.2 in relazione alle modalità di distribuzione delle capacità nel corso del mese e al §8.2 in relazione ai vincoli in base ai quali Gnl Itali definisce la capacità di rigassificazione spot;
    • capitolo 9, §1.2 in relazione ai vincoli di programmazione delle consegne di gnl;
    • glossario relativamente al valore corrispondente alla capacità giornaliera di rigassificazione del terminale;
  • la proposta di modifica è funzionale ad allineare le attuali previsioni del codice di rigassificazione rispetto ai vincoli di gestione del servizio determinati dalla temporanea indisponibilità del vaporizzatore;
  • la medesima proposta di modifica contiene alcune correzioni di errori materiali nei capitoli sopra individuati;
  • con nota del 24 agosto 2009 (prot. Autorità n. 48796) la società Gnl Italia ha fornito informazioni in merito ai presupposti della messa fuori servizio del vaporizzatore, ai tempi previsti per la manutenzione straordinaria funzionale alla riattivazione del vaporizzatore ed alle azioni intraprese e pianificate a tale fine;
  • con nota in data 1 ottobre 2009 (prot. Autorità n. 57071 del 2 ottobre 2009) Gnl Italia ha trasmesso una nuova formulazione della proposta di modifica del codice di rigassificazione di cui alla citata nota del 12 giugno 2009; e che tale nuova proposta chiarisce che le modifiche alle disposizioni del codice di rigassificazione ivi contenute sono limitate agli anni termici 2009/2010 e 2010/2011.

Ritenuto che:

  • sia riscontrata la conformità della proposta di modifica del codice di rigassificazione trasmessa da Gnl Italia con nota in data 1 ottobre 2009;
  • sia opportuno procedere alla pubblicazione del codice di rigassificazione così modificato

DELIBERA

  1. di considerare positivamente verificata e conseguentemente di approvare per quanto di competenza la proposta di aggiornamento del codice di rigassificazione della società Gnl Italia S.p.A. nella versione trasmessa in data 1 ottobre 2009 (prot. Autorità n. 57071 del 2 ottobre 2009) ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);
  2. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento e la versione aggiornata del codice di rigassificazione ai sensi di quanto disposto al precedente punto 1;
  3. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Gnl Italia S.p.A., con sede legale in Piazza S. Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona del legale rappresentante pro tempore.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso davanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica del medesimo provvedimento.

12 ottobre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis


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