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Data pubblicazione: 16 maggio 2007

Delibera 07 maggio 2007

Delibera/Provvedimento 107/07

Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Asa Azienda Servizi Ambientali S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 maggio 2007

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11bis del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 marzo 2000, n. 47/00, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 125/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2005, n. 81/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2006, n. 33/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2006, n. 242/06;
  • il parere del Consiglio di Stato del 16 novembre 2004;
  • il parere del Consiglio di Stato del 27 settembre 2005.

Considerato che:

  1. Con deliberazione n. 47/00 l'Autorità ha definito la disciplina dei livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas, prevedendo, in particolare, all'articolo 27, l'obbligo per gli esercenti di registrare su appositi sistemi informatici, per ogni appuntamento personalizzato concordato con gli utenti, alcune informazioni, tra cui la data per l'appuntamento proposta all'utente dall'esercente medesimo.
  2. Con effetto dall'1 gennaio 2005 è entrata in vigore la deliberazione n. 168/04 mediante la quale l'Autorità ha definito la nuova disciplina dei livelli specifici di qualità commerciale, prevedendo, in particolare:
    • l'integrale trasposizione dell'articolo 27 della deliberazione n. 47/00 nell'articolo 56;
    • che il preventivo per l'esecuzione dei lavori, che l'esercente è tenuto a consegnare al cliente, contenga, tra l'altro, "l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, tale cliente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta (articolo 36)".
  3. Nel corso della attività ispettiva in data 6 e 7 ottobre 2005, dalle dichiarazioni rese dai rappresentanti della società Asa Azienda Servizi Ambientali S.p.A. (di seguito: Asa) in risposta ai quesiti formulati dalla Guardia di Finanza è emerso che tale società:
    • per l'anno 2004, in relazione agli appuntamenti personalizzati concordati con gli utenti, ha ripetutamente omesso di registrare la data proposta dalla società agli utenti medesimi;
    • per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 agosto 2005, in sede di predisposizione dei preventivi per l'esecuzione di lavori, ha ripetutamente omesso di indicare le informazioni di cui all'articolo 36 sopra richiamato.
  4. Pertanto, con deliberazione n. 33/06 l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Asa, un'istruttoria formale per l'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27 della deliberazione n. 47/00 e all'articolo 36 della deliberazione n. 168/04.
  5. Dalle dichiarazioni rese da Asa con nota in data 24 aprile 2006 (prot. Autorità n. 010431), recante "memoria difensiva nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità n. 33/06", è emerso che la violazione imputabile all'esercente è più ampia di quella originariamente contestata in quanto Asa:
    • per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2001 (data di entrata in vigore dell'articolo 27 della deliberazione n. 47/00) e il 31 dicembre 2004, in relazione agli appuntamenti personalizzati concordati con gli utenti, ha ripetutamente omesso di registrare la data proposta dalla società agli utenti;
    • anche nel successivo periodo dall'1 gennaio 2005 (data di entrata in vigore dell'articolo 56 della deliberazione n. 168/04) al 31 dicembre 2005, ha continuato ad omettere ripetutamente di registrare tale data.
  6. Pertanto, con deliberazione n. 242/06 l'Autorità ha rinnovato il procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27 della deliberazione n. 47/00 (per gli anni dal 2001 al 2004), all'articolo 56 della deliberazione n. 168/04 (per l'anno 2005), e all'articolo 36 della medesima deliberazione (per il periodo dall'1 gennaio al 31 agosto 2005) contestando le suddette violazioni.
  7. Nel corso della rinnovata istruttoria Asa non ha prodotto documenti nè memorie, omettendo di fornire elementi idonei ad escludere la fondatezza degli addebiti contestati.
  8. Con nota in data 24 gennaio 2007 (prot. FS/M07/403), gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a Asa le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
  9. In data 21 marzo 2007, Asa ha comunicato di avere effettuato (in data 15 marzo 2007) il pagamento della sanzione in misura ridotta, avvalendosi del diritto di cui all'articolo 16 della legge n. 689/81.

Valutazione giuridica

A. Argomentazioni di Asa

  1. Asa ha prodotto argomentazioni difensive solo sull'inosservanza delle disposizioni contestate al momento dell'adozione della deliberazione n. 33/06, ammettendo la violazione ma adducendo elementi che, a suo dire, dovrebbero escludere la propria responsabilità. In particolare, l'esercente ha dichiarato che:
    1. per quanto riguarda la violazione dell'articolo 27 della deliberazione n. 47/00, per il 2004, la mancata registrazione della data proposta dalla società per l'effettuazione degli interventi richiesti dipenderebbe da fattori di carattere organizzativo, in quanto, a causa delle notevoli carenze strutturali del precedente software informatico, si è scelto di avviare le operazioni connesse alla acquisizione di un nuovo sistema aziendale in grado (a partire dal 1 gennaio 2005, data di entrata in vigore della deliberazione n. 168/04) di effettuare la registrazione completa di tutti gli elementi previsti dalla deliberazione n. 168/04;
    2. per quanto riguarda la violazione dell'articolo 36 della deliberazione n. 168/04 per il periodo 1 gennaio - 31 agosto 2005, i preventivi sono stati emessi in un periodo in cui la documentazione che gli utenti devono presentare per l'attivazione della fornitura è variata per effetto dell'entrata in vigore della deliberazione 18 marzo 2004, n. 40 (regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas), rendendosi pertanto necessario adeguare tali preventivi alla deliberazione richiamata; la società è stata in grado di predisporre preventivi completi delle informazioni richieste in base alla nuova normativa solo a partire dal 1 settembre 2005.
  2. Nel corso della rinnovata istruttoria, avviata con deliberazione n. 242/06, Asa ha comunicato di avere effettuato (in data 15 marzo 2007) il pagamento della sanzione in misura ridotta.

B. Valutazione delle argomentazioni di Asa

  1. La sussistenza della violazione emerge dalle ispezioni effettuate dalla Guardia di Finanza ed è ammessa dall'esercente che tuttavia sostiene di non essere responsabile adducendo alcuni argomenti a sua giustificazione.
  2. Detti argomenti, richiamati al punto 10, non sono tali da escludere la fondatezza dell'addebito. Infatti, in base ai principi generali di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nelle violazioni in cui è applicabile una sanzione amministrativa, la punibilità di un fatto è connessa alla presenza del dolo o della colpa del soggetto agente (articolo 3); inoltre, costituiscono cause di esclusione della responsabilità l'adempimento di un dovere o l'esercizio di una facoltà legittima, lo stato di necessità o la legittima difesa (articolo 4).
  3. Sulla base di tali principi, nella fattispecie non vi sono elementi per escludere la responsabilità dell'esercente. Infatti, con riferimento alle difficoltà organizzative di cui alla lettera a), si rileva che esse - quand'anche dimostrate - non possono costituire una causa di giustificazione in quanto avrebbero dovuto essere superate da Asa con l'impiego della dovuta diligenza; ciò, in quanto l'acquisizione del citato sistema aziendale è una libera scelta dell'esercente nell'ambito della autonomia organizzativa dell'impresa, sia in ordine alla decisione di effettuare tale operazione, sia in relazione ai tempi di realizzazione. Peraltro Asa non ha addotto alcun elemento idoneo a dimostrare che tali difficoltà non erano prevedibili né superabili con l'uso dell'ordinaria diligenza imprenditoriale.
  4. Anche con riferimento alle difficoltà di cui alla lettera b), Asa non ha addotto elementi idonei a dimostrare che la variazione della normativa e le conseguenti difficoltà organizzative non abbiano consentito all'esercente di predisporre preventivi completi delle informazioni richieste.
  5. In particolare, riguardo alla "variazione della normativa", essa non ha determinato alcuna ambiguità del quadro normativo tale da giustificare il mancato tempestivo adeguamento dei preventivi alle disposizioni della deliberazione n. 40/04 e comunque Asa non ha addotto elementi idonei a dimostrare che le presunte difficoltà di adeguamento non erano prevedibili né superabili con la dovuta diligenza.
  6. Invero, dal processo verbale delle ispezioni effettuate dalla Guardia di Finanza in data 6 e 7 ottobre 2005 e dalle stesse dichiarazioni di Asa con nota del 24 aprile 2006 emerge de plano la violazione delle predette disposizioni per i periodi considerati.
  7. Quanto al pagamento della sanzione in misura ridotta, con parere del 27 settembre 2005, il Consiglio di Stato ha ritenuto applicabile l'oblazione nei procedimenti sanzionatori relativi a violazioni perfezionatesi anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 80/05 (14 maggio 2005) che ha escluso l'applicazione di tale istituto con riferimento ai procedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.
  8. Nella fattispecie l'illecito si è articolato in una condotta continuata e complessa di tipo omissivo che si è sostanziata, da un lato, in un'omissione protrattasi dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2005 e, dall'altro, in un'omissione protrattasi dal 1 gennaio 2005 al 31 agosto 2005. Pertanto, il pagamento in misura ridotta effettuato da Asa non è idoneo ad estinguere il presente procedimento sanzionatorio, in quanto la condotta illecita si è protratta oltre il 14 maggio 2005, data di entrata in vigore della legge n. 80/05, ovvero in un momento in cui l'oblazione non era più ammessa.

Quantificazione della sanzione

  1. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95 prevede, per le ipotesi di inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità, nonché di comunicazione di informazioni non veritiere, una sanzione amministrativa pecuniaria da determinarsi tra un minimo di euro 25.822,84 ed un massimo di euro 154.937.069,73.
  2. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione deve essere compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    1. la gravità della violazione;
    2. l'opera svolta dall'agente per la eliminazione attenuazione delle conseguenze della violazione;
    3. la personalità dell'agente;
    4. le condizioni economiche dell'agente.
  3. Con riferimento al criterio della gravità della violazione, il comportamento dell'esercente si sostanzia in un illecito omissivo, che si è articolato in una condotta continuata e complessa, consistente, da un lato, nella mancata registrazione su appositi sistemi informatici, dal 2001 al 2005, per ogni appuntamento personalizzato concordato con gli utenti, della data proposta dalla società e, dall'altro, nella mancata registrazione, dal 1 gennaio 2005 al 31 agosto 2005, nei preventivi per l'esecuzione di lavori, di alcune informazioni essenziali (l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, tale cliente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta); con tale comportamento l'esercente ha violato più prescrizioni a presidio della qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas.
  4. Con riferimento al primo aspetto dell'articolata condotta, inoltre, l'esercente:
    1. da un lato, ha compromesso l'esigenza dei clienti finali di effettuare una verifica circa il rispetto dei livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas ai fini dell'eventuale corresponsione di indennizzi automatici;
    2. dall'altro, ha violato disposizioni volte ad attivare flussi informativi funzionali allo svolgimento dell'attività di regolazione dell'Autorità. Ciò ha determinato un pregiudizio all'efficienza dell'azione amministrativa, aggravando le attività di verifica in merito alla corretta applicazione delle deliberazioni n. 47/00 e n. 168/04, con particolare riferimento al rispetto dei predetti livelli specifici di qualità commerciale.
  5. Con riferimento al criterio dell'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, si riscontra che Asa ha intrapreso azioni correttive volte a risolvere le predette difficoltà operative, avviando, già a partire dal mese di settembre dell'anno 2004, le operazioni per l'acquisizione di un nuovo sistema informatico aziendale in grado di effettuare la registrazione completa di tutti gli elementi previsti dalla deliberazione n. 168/04; inoltre, a partire dal 1 settembre 2005, ha predisposto preventivi completi di tutte le informazioni richieste.
  6. Con riferimento al criterio della personalità dell'agente, si rileva che l'esercente in passato ha già violato provvedimenti dell'Autorità. In particolare, con deliberazione 19 dicembre 2006, n. 301, l'Autorità ha irrogato all'esercente una sanzione amministrativa pecuniaria per inosservanza dell'obbligo di ispezione della rete posto dall'articolo 9, comma 5, della deliberazione 28 dicembre 2000, n. 236.
  7. Con riferimento, infine, al criterio delle condizioni economiche dell'agente, Asa ha un fatturato rilevante pari a 10.266.675 euro.

Ritenuto che:

  • sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti della società Asa per violazione delle disposizioni richiamate;
  • per le ragioni sopra indicate, tale sanzione debba essere quantificata in una misura pari a 205.000 (duecentocinquemila) euro

DELIBERA

  1. di irrogare ad Asa Azienda Servizi Ambientali S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura di 205.000 (duecentocinquemila) euro, per inosservanza, nei termini descritti in motivazione, degli obblighi posti dall'articolo 27 della deliberazione n. 47/00 e dagli articoli 36 e 56 della deliberazione n. 168/04;
  2. di ordinare ad Asa Azienda Servizi Ambientali S.p.A. il pagamento della sanzione, nella misura sopra determinata, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  3. che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
  4. di ordinare ad Asa Azienda Servizi Ambientali S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  6. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Asa Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Via del Gazometro, 9, 57122 Livorno.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.