Data pubblicazione: 11 dicembre 2009
Delibera 16 novembre 2009
VIS 121/09
Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Azienda Servizi Ambientali S.p.A. a seguito della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 20 maggio 2009, n. 3791
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 125/04;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2005, n. 81/05;
- la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2006, n. 33/06;
- la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2006, n. 242/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2007, n. 107/07;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08;
- il parere del Consiglio di Stato del 16 novembre 2004;
- il parere del Consiglio di Stato 27 settembre 2005;
- la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 20 maggio 2009, n. 3791.
Considerato che:
- con deliberazione n. 107/07, l'Autorità ha irrogato ad A.S.A. S.p.A. una sanzione di 205.000 euro per l'inosservanza degli obblighi prescritti dall'articolo 27 della deliberazione n. 47/00 e dagli articoli 36 e 56 della deliberazione n. 168/04;
- su ricorso di A.S.A. S.p.A., il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Tar Lombardia), Sezione Quarta, con sentenza 20 maggio 2009, n. 3791, ha annullato la deliberazione n. 107/07 nella parte relativa alla quantificazione della sanzione, prevedendo che l'Autorità ridetermini la sanzione tenendo conto dei seguenti principi:
- riconoscere l'applicazione del beneficio del pagamento in misura ridotta (oblazione), previsto dall'articolo 16 della legge n.689/1981, agli illeciti commessi da A.S.A. S.p.A. in violazione dell'articolo 27 della deliberazione n.47/00 e in violazione degli articoli 36 e 56 della deliberazione n.168/04;
- a tale fine, in applicazione dell'articolo 11 bis della legge n.80/05 - che ha escluso l'applicazione dell'oblazione ai procedimenti sanzionatori dell'Autorità - occorre però distinguere tra le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore (14 maggio 2005) della legge n.80/05, alle quali si applica il pagamento in misura ridotta, e quelle commesse successivamente a tale data, che sono sottratte a detto istituto;
- quanto sopra, costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento per rideterminare la sanzione nei confronti di A.S.A. S.p.A. per l'inosservanza degli obblighi prescritti dall'articolo 27 della deliberazione n. 47/00 e dagli articoli 36 e 56 della deliberazione n. 168/04
DELIBERA
- è avviato un procedimento per rideterminare la sanzione nei confronti di A.S.A. S.p.A. per l'inosservanza degli obblighi prescritti dall'articolo 27 della deliberazione n.47/00 e dagli articoli 36 e 56 della deliberazione n.168/04.
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP57/08 e dell'articolo 8, comma 2, della deliberazione n.328/06.
- il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi giorni), decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento.
- il provvedimento finale sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3.
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale.
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa.
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01.
- il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), previa comunicazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società A.S.A. - Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Via del Gazometro, 9, 57122 Livorno.
16 novembre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis