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Data pubblicazione: 11 dicembre 2009

Delibera 16 novembre 2009

VIS 121/09

Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Azienda Servizi Ambientali S.p.A. a seguito della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 20 maggio 2009, n. 3791

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 marzo 2000, n. 47/00, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 luglio 2004, n. 125/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2005, n. 81/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2006, n. 33/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 8 novembre 2006, n. 242/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2007, n. 107/07;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08;
  • il parere del Consiglio di Stato del 16 novembre 2004;
  • il parere del Consiglio di Stato 27 settembre 2005;
  • la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia 20 maggio 2009, n. 3791.

Considerato che:

  • con deliberazione n. 107/07, l'Autorità ha irrogato ad A.S.A. S.p.A. una sanzione di 205.000 euro per l'inosservanza degli obblighi prescritti dall'articolo 27 della deliberazione n. 47/00 e dagli articoli 36 e 56 della deliberazione n. 168/04;
  • su ricorso di A.S.A. S.p.A., il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Tar Lombardia), Sezione Quarta, con sentenza 20 maggio 2009, n. 3791, ha annullato la deliberazione n. 107/07 nella parte relativa alla quantificazione della sanzione, prevedendo che l'Autorità ridetermini la sanzione tenendo conto dei seguenti principi:
    1. riconoscere l'applicazione del beneficio del pagamento in misura ridotta (oblazione), previsto dall'articolo 16 della legge n.689/1981, agli illeciti commessi da A.S.A. S.p.A. in violazione dell'articolo 27 della deliberazione n.47/00 e in violazione degli articoli 36 e 56 della deliberazione n.168/04;
    2. a tale fine, in applicazione dell'articolo 11 bis della legge n.80/05 - che ha escluso l'applicazione dell'oblazione ai procedimenti sanzionatori dell'Autorità - occorre però distinguere tra le violazioni commesse prima della data di entrata in vigore (14 maggio 2005) della legge n.80/05, alle quali si applica il pagamento in misura ridotta, e quelle commesse successivamente a tale data, che sono sottratte a detto istituto;
  • quanto sopra, costituisce presupposto per l'avvio di un procedimento per rideterminare la sanzione nei confronti di A.S.A. S.p.A. per l'inosservanza degli obblighi prescritti dall'articolo 27 della deliberazione n. 47/00 e dagli articoli 36 e 56 della deliberazione n. 168/04

DELIBERA

  1. è avviato un procedimento per rideterminare la sanzione nei confronti di A.S.A. S.p.A. per l'inosservanza degli obblighi prescritti dall'articolo 27 della deliberazione n.47/00 e dagli articoli 36 e 56 della deliberazione n.168/04.
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione GOP57/08 e dell'articolo 8, comma 2, della deliberazione n.328/06.
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi giorni), decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento.
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3.
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale.
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa.
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01.
  8. il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), previa comunicazione, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società A.S.A. - Azienda Servizi Ambientali S.p.A., con sede legale in Via del Gazometro, 9, 57122 Livorno.

16 novembre 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis


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