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Data pubblicazione: 09 novembre 2006

Delibera 08 novembre 2006

Delibera/Provvedimento 242/06

Rinnovazione dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Azienda Servizi Ambientali S.p.A. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 20 febbraio 2006, n. 33/06 ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e modifica della contestazione

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'8 novembre 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11 bis del decreto - legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 marzo 2000, n. 47/00, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 47/00);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 168/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 2 maggio 2005, n. 81/05 (di seguito: deliberazione n. 81/05);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 febbraio 2006, n. 33/06 (di seguito: deliberazione n. 33/06).

Considerato che:

  • con deliberazione n. 47/00 l'Autorità ha definito la disciplina dei livelli specifici di qualità commerciale del servizio di distribuzione del gas, prevedendo, in particolare, all'articolo 27, l'obbligo per gli esercenti di registrare su appositi sistemi informatici, per ogni appuntamento personalizzato concordato con gli utenti, alcune informazioni, tra cui la data per l'appuntamento proposta all'utente dall'esercente medesimo;
  • con effetto dall'1 gennaio 2005 è entrata in vigore la deliberazione n. 168/04 mediante la quale l'Autorità ha definito la nuova disciplina dei livelli specifici di qualità commerciale, prevedendo, in particolare:
    • l'integrale trasposizione dell'articolo 27 della deliberazione n. 47/00 nell'articolo 56;
    • che il preventivo per l'esecuzione dei lavori, che l'esercente è tenuto a consegnare al cliente, contenga, tra l'altro, "l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, tale cliente deve presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta (articolo 36)";
  • in data 6 e 7 ottobre 2005 è stata effettuata, ai sensi della deliberazione n. 81/05, un'ispezione da parte della Guardia di Finanza presso la sede legale della società Azienda Servizi Ambientali S.p.A. (di seguito: Asa), al fine di acquisire informazioni e documenti in merito, tra l'altro, alla corretta applicazione della sopra richiamata disciplina;
  • nel corso dell'attività ispettiva, dalle dichiarazioni rese dai rappresentanti di Asa, in risposta ai quesiti formulati dai militari della Guardia di Finanza, è emerso che tale società:
    • per l'anno 2004, in relazione agli appuntamenti personalizzati concordati con gli utenti, ha ripetutamente omesso di registrare la data proposta dalla società agli utenti medesimi;
    • per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 agosto 2005, in sede di predisposizione dei preventivi per l'esecuzione di lavori, ha ripetutamente omesso di indicare le informazioni di cui all'articolo 36 sopra richiamato;
  • sulla base degli esiti dell'attività ispettiva, con deliberazione n. 33/06 l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Asa, un'istruttoria formale per l'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27 della deliberazione n. 47/00 e all'articolo 36 della deliberazione n. 168/04 negli anni e periodi sopra indicati;
  • dalle dichiarazioni rese da Asa con nota in data 24 aprile 2006 (prot. Autorità n. 010431), recante "memoria difensiva nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità n. 33/06", è emerso che Asa:
    • per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2001 (data di entrata in vigore dell'articolo 27 della deliberazione n. 47/00) e il 31 dicembre 2004, in relazione agli appuntamenti personalizzati concordati con gli utenti, ha ripetutamente omesso di registrare la data proposta dalla società agli utenti;
    • anche nel successivo periodo dall'1 gennaio 2005 (data di entrata in vigore dell'articolo 56 della deliberazione n. 168/04) al 31 dicembre 2005, ha continuato ad omettere ripetutamente di registrare tale data.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per la rinnovazione dell'istruttoria formale avviata nei confronti di Asa con deliberazione n. 33/06;
  • in particolare, la violazione dell'articolo 27 della deliberazione n. 47/00 vada contestata, oltre che per l'anno 2004, anche per gli anni dal 2001 al 2003; vada altresì contestata la violazione dell'articolo 56 della deliberazione n. 168/04 per l'anno 2005; vada, invece, confermata, senza alcuna modifica, la contestazione della violazione dell'articolo 36 della deliberazione n. 168/04 per il periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 agosto 2005

DELIBERA

  1. di rinnovare l'istruttoria formale avviata, nei confronti di Asa, con deliberazione n. 33/06 e, per l'effetto, di avviare un'istruttoria formale per l'eventuale adozione, a carico della medesima società, di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27 della deliberazione n. 47/00 (per gli anni dal 2001 al 2004), all'articolo 56 della deliberazione n. 168/04 (per l'anno 2005), e all'articolo 36 della deliberazione n. 168/04 (per il periodo dall'1 gennaio al 31 agosto 2005);
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera d), della deliberazione n. 182/04 e del punto 18 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di acquisire agli atti della presente istruttoria tutti i documenti acquisiti nell'ambito dell'istruttoria formale avviata con deliberazione n. 33/06;
  4. di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione del presente provvedimento;
  5. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 4;
  6. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  7. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01 contestualmente alla produzione dei documenti e delle memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  8. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01, e della data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  9. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Asa, con sede legale in Via del Gazometro, n. 9, 57122 Livorno;
  10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).