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Data pubblicazione: 22 febbraio 2006

Delibera 20 febbraio 2006

Delibera/Provvedimento 33/06

Avvio di istruttoria formale nei confronti della società Azienda Servizi Ambientali Spa ai fini dell'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20-02-2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorita per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 2 marzo 2000, n. 47/00, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 47/00);
  • la deliberazione dell'Autorita 22 luglio 2004, n. 125/04;
  • la deliberazione dell'Autorita 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 168/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04);
  • la deliberazione dell'Autorita 2 maggio 2005, n. 81/05 (di seguito: deliberazione n. 81/05).

Considerato che:

  • con deliberazione n. 47/00, l'Autorita ha definito la disciplina dei livelli specifici di qualita commerciale del servizio di distribuzione del gas, prevedendo in particolare, all'articolo 27, l'obbligo per gli esercenti di registrare su appositi sistemi informatici, per ogni appuntamento personalizzato concordato con gli utenti, alcune informazioni, tra cui la data per l'appuntamento proposta dall'esercente medesimo;
  • con effetto dall'1 gennaio 2005, e entrata in vigore la deliberazione n. 168/04 mediante la quale l'Autorita ha definito la nuova disciplina dei livelli specifici di qualita commerciale, prevedendo, in particolare, all'articolo 36, che il preventivo per l'esecuzione di lavori, che l'esercente e tenuto a consegnare all'utente, contenga, tra l'altro, l'indicazione della documentazione che, in caso di accettazione del preventivo, gli utenti devono presentare per l'attivazione della fornitura, ove richiesta;
  • in data 6 e 7 ottobre 2005 e stata effettuata, ai sensi della deliberazione n. 81/05, un'ispezione da parte della Guardia di Finanza presso la sede legale della societa Azienda Servizi Ambientali Spa (di seguito: Asa), al fine di acquisire informazioni e documenti in merito, tra l'altro, alla corretta applicazione della sopra richiamata disciplina;
  • nel corso dell'attivita ispettiva, dalle dichiarazioni rese dai rappresentanti di Asa, in risposta ai quesiti formulati dai militari della Guardia di Finanza, e emerso che tale societa:
    • per l'anno 2004, in relazione agli appuntamenti personalizzati concordati con gli utenti, ha ripetutamente omesso di registrare la data proposta dalla societa;
    • per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2005 e il 31 agosto 2005, in sede di predisposizione dei preventivi per l'esecuzione di lavori, ha ripetutamente omesso di indicare le informazioni di cui all'articolo 36 soprarichiamato;
  • la reiterazione delle omissioni di cui al precedente alinea esclude l'applicazione del cumulo giuridico di cui a ll'articolo 8 della legge n. 689/81.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di Asa, di un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria formale nei confronti di Asa per l'eventuale adozione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, per l'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 27 della deliberazione n. 47/00 e all'articolo 36 della deliberazione n. 168/04;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento e, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera d), della deliberazione n. 182/04 e del punto 18 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
  4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del dPR n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie;
  7. di rendere noto che chi ne ha titolo puo chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorita entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai s ensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01 e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  8. di notificare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Asa, con sede legale in Via del Gazometro, 9, 57122 Livorno;
  9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorita (www.autorita.energia.it).