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Data pubblicazione: 20 giugno 2006

Delibera 19 giugno 2006

Delibera/Provvedimento 116/06

Avvio di istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti delle società Icel Srl, Sippic Spa e Snie Spa per violazione delle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 11 maggio 1999, n. 61/99 e 21 dicembre 2001, n. 310/01

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 19 giugno 2006

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • la legge 9 gennaio 1991, n. 10 (di seguito: legge n. 10/91);
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 maggio 1999, n. 61/99 (di seguito: deliberazione n. 61/99);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2000, n. 145/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 246/00;
  • la deliberazione dell'Autorità 5 giugno 2001, n. 122/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 182/04 (di seguito: deliberazione n. 182/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 20 ottobre 2004, n. 183/04 (di seguito: deliberazione n. 183/04).

Considerato che:

  • il comma 8.7 della deliberazione n. 61/99 stabiliva, quanto all'anno 2000, l'obbligo dei soggetti giuridici operanti nel settore dell'energia elettrica di predisporre e trasmettere all'Autorità i conti annuali separati di cui al comma 8.4 della stessa deliberazione, accompagnati dalla relazione di certificazione, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio; e che ai sensi del comma 15.1 l'efficacia della predetta disposizione poteva essere differita dall'Autorità su motivata richiesta dell'esercente interessato;
  • il combinato disposto dei commi 9.6 e 17.1 della deliberazione n. 310/01 stabilisce l'obbligo delle imprese produttrici e distributrici di energia elettrica ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91 (cc.dd. imprese elettriche minori) di compilare e trasmettere all'Autorità i prospetti con informazioni patrimoniali ed economiche, corredati dalla relazione di certificazione, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio;
  • gli Uffici dell'Autorità, dopo aver riscontrato che alcune imprese elettriche minori avevano reiteratamente omesso di trasmettere la documentazione contabile prescritta dai provvedimenti sopra richiamati, con nota in data 2 novembre 2005 ne hanno sollecitato l'invio; e che, in seguito a tale sollecito, tutte le imprese hanno fornito all'Autorità i documenti richiesti, ad eccezione delle seguenti società:
    • la società Icel Srl (di seguito: Icel) che, per gli esercizi dal 2001 al 2003, non ha trasmesso alcun documento che attesti che i prospetti relativi a tali esercizi siano stati sottoposti a revisione;
    • la società Sippic Spa (di seguito: Sippic) che, relativamente all'esercizio 2004 ha omesso di fornire l'intera documentazione prescritta dalla deliberazione n. 310/01, mentre, per agli esercizi dal 2001 al 2003, non ha prodotto alcun documento che attesti che i prospetti relativi a tali esercizi siano stati sottoposti a revisione;
    • la società Snie Spa (di seguito: Snie) che, relativamente agli esercizi 2000 e 2004, ha omesso di fornire l'intera documentazione prescritta rispettivamente dalla deliberazione n. 61/99 e dalla deliberazione n. 310/01, mentre, per gli anni dal 2001 al 2003, le relazioni di certificazione del bilancio trasmesse attestano che i prospetti, non essendo stati redatti in conformità ai criteri di cui alla deliberazione n. 310/01, non sono stati sottoposti a revisione.

Ritenuto che:

  • quanto sopra costituisca presupposto per l'avvio, nei confronti di Icel, Sippic e Snie, di istruttorie formali per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95

DELIBERA

  1. di avviare istruttorie formali per l'eventuale irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Icel, Sippic e Snie per violazione, nei termini descritti in motivazione, delle disposizioni di cui ai commi 9.6 e 17.1 della deliberazione n. 310/01, nonché, per quanto riguarda la sola Snie, delle disposizioni di cui ai commi 8.4 e 8.7 della deliberazione n. 61/99;
  2. di comunicare che il responsabile del procedimento è, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera d), della deliberazione n. 182/04 e del punto 18 della deliberazione n. 183/04, il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. di fissare in 90 (novanta) giorni la durata dell'istruttoria, decorrenti dalla notificazione della presente deliberazione;
  4. di prevedere che il provvedimento finale sia adottato entro 30 (trenta) giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. di stabilire che i soggetti possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5 del dPR n. 244/01, con facoltà di accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Legislativo e Legale;
  6. di prevedere che coloro che partecipano al procedimento, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni fornite all'Autorità, debbano presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del dPR n. 244/01 contestualmente alla produzione dei documenti e delle memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, durante lo svolgimento dell'audizione medesima;
  7. di rendere noto che chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di notificazione della presente deliberazione per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del dPR n. 244/01 e dalla data di pubblicazione della presente deliberazione per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo dPR n. 244/01;
  8. di notificare il presente provvedimento mediante raccomandata con avviso di ricevimento alle seguenti società:
    • Icel, con sede legale in via Calvario 31, 91010 Levanzo (Trapani);
    • Sippic, con sede legale in via Rossini 22, 20128, Napoli;
    • Snie, con sede legale in via Ottaviano Augusto 7, 80035, Nola (Napoli);
  9. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).