Data pubblicazione: 27 novembre 2007
Delibera 22 novembre 2007
Delibera/Provvedimento 285/07
Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Sippic S.p.A. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 giugno 2006, n. 116/06
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 novembre 2007
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ( di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01;
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2006, n. 116/06.
Il fatto
- Con deliberazione n. 116/06, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Sippic S.p.A., un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per aver violato i commi 9.6 e 17.1 della deliberazione n. 310/01, ai sensi dei quali le cc.dd. imprese elettriche minori, ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91, sono tenute a trasmettere all'Autorità, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio, un apposito prospetto contenente informazioni patrimoniali ed economiche, compilato secondo quanto previsto dall'allegato 5 alla medesima deliberazione n. 310/01, nonché una specifica relazione che certifichi che detto prospetto sia stato sottoposto a revisione.
- Più in dettaglio, Sippic:
- per quanto riguarda l'esercizio 2004, ha omesso di fornire all'Autorità l'intera documentazione prescritta (prospetto informativo compilato e relazione di certificazione);
- per quanto riguarda gli esercizi 2001, 2002 e 2003, pur avendo trasmesso i relativi prospetti, non ha prodotto alcun documento da cui risulti che detti prospetti sono stati sottoposti a revisione.
- Nel corso del procedimento è stata acquisita una nota della società in data 27 maggio 2006 (prot. Autorità n. 1356), presentata da Sippic nell'ambito di altro procedimento, finalizzato all'aggiornamento dell'aliquota in acconto dell'integrazione tariffaria, ai sensi della deliberazione dell'Autorità 20 aprile 2006, n. 85/06. Con tale nota la società aveva trasmesso il prospetto informativo relativo all'esercizio 2004, integrato dalla relativa relazione di certificazione.
- Con nota in data 28 giugno 2007 (PROT. FS/M07/2949) gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a Sippic le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01, circoscrivendo la contestazione dell'addebito alla violazione del solo obbligo di predisporre e trasmettere all'Autorità, per gli esercizi 2001, 2002 e 2003 un'autonoma relazione di certificazione per ciascun prospetto informativo.
- In data 25 luglio 2007 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio dell'Autorità ha consentito a Sippic di depositare, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR, una memoria difensiva, acquisita il successivo 6 agosto (prot. Autorità n. 20915).
Valutazione giuridica
A. Argomentazioni di Sippic
- Tra le argomentazioni svolte a sostegno della correttezza della propria condotta, Sippic ha affermato che, nell'ambito dei procedimenti per la determinazione delle integrazioni tariffarie gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (e rispetto ai quali l'Autorità svolge una funzione di controllo che culmina con un atto integrativo di efficacia della decisione della Cassa) era solita comunicare a quest'ultima anche i prospetti informativi e le relative certificazioni di cui al comma 9.6 e 17.1 della deliberazione n. 310/01, così ritenendo di aver assolto all'obbligo posto da tale provvedimento.
- Inoltre, la società rileva di aver rappresentato tale situazione agli Uffici dell'Autorità in un momento anteriore all'avvio del presente procedimento.
B. Valutazione delle argomentazioni di Sippic
- Gli elementi acquisiti nel procedimento attestano l'esistenza di una condotta abituale, tenuta dalla società nei rapporti con la Cassa, descritta nei termini di cui al precedente paragrafo 6.
- Tale circostanza, nota all'Autorità, ha generato in capo a Sippic il ragionevole convincimento che l'Autorità, in sede di controllo della decisione della Cassa sulla determinazione delle integrazioni tariffarie, avrebbe acquisito d'ufficio la predetta documentazione presso la Cassa ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 241/90.
- Contrariamente a quanto sostenuto da Sippic la suddetta condotta non è conforme alla deliberazione n. 310/01 dalla quale risulta che il prospetto informativo in questione deve essere trasmesso all'Autorità.
- Tuttavia nella fattispecie dagli elementi addotti da Sippic emerge che la suddetta condotta è stata posta in essere in circostanze che consentono di escludere l'elemento soggettivo della colpevolezza di cui all'articolo 3 della legge n. 689/81.
Ritenuto che:
- non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Sippic
DELIBERA
- di non irrogare alla società Sippic S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria, a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della medesima società con la deliberazione n. 116/06;
- di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Sippic S.p.A., con sede legale in Via G. Rossigni 22, 80128 Napoli;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.