Data pubblicazione: 27 novembre 2007
Delibera 22 novembre 2007
Delibera/Provvedimento 286/07
Chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della società Icel S.r.l. con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 19 giugno 2006, n. 116/06
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 novembre 2007
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ( di seguito: l'Autorità) 21 dicembre 2001, n. 310/01;
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2006, n. 116/06.
Il fatto
- Con deliberazione n. 116/06, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Icel S.r.l., un'istruttoria formale per l'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per aver violato i commi 9.6 e 17.1 della deliberazione n. 310/01, ai sensi dei quali le cc.dd. imprese elettriche minori, ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91, sono tenute a trasmettere all'Autorità, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio, un apposito prospetto contenente informazioni patrimoniali ed economiche, compilato secondo quanto previsto dall'allegato 5 alla medesima deliberazione n. 310/01, nonché una specifica relazione che certifichi che detto prospetto sia stato sottoposto a revisione.
- Più in dettaglio Icel, per quanto riguarda gli esercizi 2001, 2002 e 2003, pur avendo trasmesso i prospetti relativi a tali esercizi, non ha prodotto alcun documento da cui risulti che detti prospetti sono stati sottoposti a revisione.
- Nel corso del procedimento è stata acquisita una nota della società in data 28 luglio 2006 (prot. Autorità n. 19084).
- Con nota in data 28 giugno 2007 (PROT. FS/M07/2949) gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato ad Icel le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01. Nella medesima data, la società ha inviato ulteriore documentazione (prot. Autorità n. 16455), che è stata acquisita agli atti del procedimento.
- In data 19 ottobre 2007 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01.
Valutazione giuridica
A Argomentazioni di Icel
- Tra le argomentazioni svolte a sostegno della correttezza della propria condotta, Icel ha affermato che le informazioni contenute nei prospetti di cui al comma 17.1 della deliberazione n. 310/01 sono state sottoposte a revisione dalla società di certificazione.
- Peraltro, dell'esito positivo di tale verifica, la società di certificazione, invece di darne atto in un separato documento (da inviare poi all'Autorità unitamente ai prospetti richiesti dalla deliberazione n. 310/01), ne ha dato atto nell'ambito della relazione di accompagnamento al bilancio di ciascun esercizio, trasmesso alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, ai fini dei procedimenti per la determinazione delle integrazioni tariffarie.
- In tal modo, la società credeva di aver assolto all'obbligo posto dalla deliberazione n. 310/01.
B. Valutazione delle argomentazioni di Icel
- Gli elementi forniti da Icel evidenziano che la società, nell'ambito dei procedimenti per la determinazione delle integrazioni tariffarie, gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (e rispetto ai quali l'Autorità svolge una funzione di controllo che culmina con un atto integrativo di efficacia della decisione della Cassa), era solita comunicare a quest'ultima anche le certificazioni dei prospetti informativi di cui al commi 9.6 e 17.1 della deliberazione n. 310/01.
- Tale circostanza, nota all'Autorità, ha generato in capo ad Icel il ragionevole convincimento che l'Autorità, in sede di controllo della decisione della Cassa sulla determinazione delle integrazioni tariffarie, avrebbe acquisito d'ufficio la predetta documentazione presso la Cassa ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 241/90.
- Contrariamente a quanto sostenuto da Icel la suddetta condotta non è conforme alla deliberazione n. 310/01 dalla quale risulta che il prospetto informativo in questione deve essere trasmesso all'Autorità.
- Tuttavia nella fattispecie dagli elementi addotti da Icel emerge che la suddetta condotta è stata posta in essere in circostanze che consentono di escludere l'elemento soggettivo della colpevolezza di cui all'articolo 3 della legge n. 689/81.
Ritenuto che:
- non sussistano i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Icel
DELIBERA
- di non irrogare alla società Icel S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria, a chiusura dell'istruttoria formale avviata nei confronti della medesima società con la deliberazione n. 116/06;
- di comunicare il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Icel S.r.l., con sede legale in Via Calvario 31, 91010 Levanzo (TP);
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.