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Data pubblicazione: 24 aprile 2008

Delibera 22 aprile 2008

VIS 42/08

Irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti della società Snie S.p.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 aprile 2008

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • la legge 7 agosto 1990, n. 241;
  • l'articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 11 maggio 1999, n. 61/99;
  • la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2006, n. 116/06.

Il fatto

  1. Con deliberazione n. 116/06, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Snie S.p.A. (di seguito: Snie), un'istruttoria formale per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per aver violato le previsioni contenute nei commi 8.4 ed 8.7 della deliberazione n. 61/99 e riprodotte (con alcune modifiche non sostanziali) nei commi 9.6, e 17.1, con effetto rispettivamente dal primo esercizio successivo al 31 dicembre 2001, e dal 21 dicembre 2001.
  2. In particolare, i commi 8.7 e 8.4 della deliberazione n. 61/99 imponevano a tutti gli esercenti che operavano nel settore dell'energia elettrica di trasmettere all'Autorità, entro 30 (trenta) giorni dall'approvazione del bilancio, i conti annuali accompagnati da una relazione di certificazione. Il combinato disposto dei commi 9.6 e 17.1 della deliberazione n. 310/01, invece, ha imposto alle cc.dd. imprese elettriche minori, ammesse alle integrazioni tariffarie di cui all'articolo 7 della legge n. 10/91, di trasmettere all'Autorità, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio, un apposito prospetto contenente informazioni patrimoniali ed economiche, compilato secondo quanto previsto dall'allegato 5 alla medesima deliberazione n. 310/01, nonché una specifica relazione che certifichi che detto prospetto sia stato sottoposto a revisione.
  3. Snie, per gli esercizi 2000 e 2004, ha omesso di fornire l'intera documentazione prescritta rispettivamente dalle deliberazioni n. 61/99 e n. 310/01; mentre, per gli esercizi 2001, 2002 e 2003, pur avendo trasmesso i prospetti informativi, ha presentato relazioni di certificazione dei relativi bilanci che attestano che i prospetti di cui alla deliberazione n. 310/01 non sono stati sottoposti a revisione, non essendo stati redatti in conformità ai criteri posti da tale provvedimento.
  4. Nel corso del procedimento è stata acquisita una nota della società in data 4 agosto 2006 (prot. Autorità n. 19822).
  5. Con nota in data 28 giugno 2007 (PROT. FS/M07/2951) gli Uffici dell'Autorità hanno comunicato a Snie le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del dPR n. 244/01.
  6. In data 8 febbraio 2008 si è svolta l'audizione finale di cui agli articoli 16, comma 3, e 10, comma 5, del dPR n. 244/01, nel corso della quale il Collegio dell'Autorità ha consentito a Snie di depositare, oltre il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, del citato dPR, copia delle proposte di una società di revisione per un contratto di servizio professionale avente ad oggetto l'esame di conformità dei conti annuali separati Snie per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003 (prot. Autorità n. 3608) e chiusi al 31 dicembre 2004 e 2005 (prot. Autorità n. 3610).

Valutazione giuridica

A Argomentazioni di Snie

  1. In primo luogo, Snie ha ammesso l'omissione contestatale per l'esercizio 2000, sostenendo tuttavia che la violazione sarebbe involontaria: la società infatti avrebbe interpretato erroneamente la deliberazione n. 61/99, ritenendo che essa differisse la propria efficacia (al primo esercizio successivo al 31 dicembre 2000) nei confronti di tutte le imprese elettriche, e non solo nei confronti di quelle che ne avessero fatto esplicita richiesta.
  2. Inoltre, sempre con riferimento all'esercizio 2000, posto che il differimento dell'efficacia della deliberazione n. 61/99 è stato effettivamente riconosciuto ad altre società che versavano nelle medesime difficoltà incontrate da Snie (relative all'adeguamento dei propri sistemi informatici), la società, con la stessa nota 4 agosto 2006, ha anche richiesto all'Autorità, ora per allora, il differimento dell'applicazione della predetta deliberazione all'esercizio successivo al 31 dicembre 2000.
  3. In secondo luogo, con riferimento all'esercizio 2004, Snie ha affermato di aver trasmesso in data 8 giugno 2006, sia il bilancio certificato, sia la relativa documentazione prescritta dalla deliberazione n. 310/01, alla Cassa conguaglio per il settore elettrico, ai fini dei procedimenti per la determinazione delle integrazioni tariffarie. Con tale comportamento, tenuto anche per gli esercizi dal 2001 al 2003, la società riteneva di aver adempiuto agli obblighi di trasmissione previsti dalla deliberazione n. 310/01.
  4. In terzo luogo, per quanto riguarda i prospetti trasmessi per gli esercizi 2001, 2002 e 2003 (non certificati), Snie ha sostenuto che:
    1. "è sempre stato redatto un prospetto esplicativo, allegato al relativo bilancio di esercizio, prospetto che, in considerazione delle limitate dimensioni della [&] struttura contabile ed amministrativa" della società è stato da quest'ultima ritenuto sufficientemente esplicativo di quanto richiesto nelle deliberazioni dell'Autorità;
    2. la certificazione di tali prospetti, risulterebbe ancora possibile.
  5. Con riferimento a quest'ultima osservazione, Snie, durante l'audizione dell'8 febbraio 2008, ha affermato di aver preso contatti con una società di revisione diversa da quella cui erano stati sottoposti i predetti prospetti, al fine di porre rimedio all'accertata anomalia. Al riguardo, la società ha prodotto copia della proposta di un contratto avente ad oggetto un servizio di analisi della conformità dei conti annuali separati di Snie per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003.
  6. Snie ha subordinato la propria accettazione di tale proposta alla decisione dell'Autorità di non irrogare la sanzione prospettatale nella deliberazione n. 116/06.

B. Valutazione delle argomentazioni di Snie

B.1. Valutazione delle argomentazioni relative all'esercizio 2000

  1. Ai sensi dell'articolo 15 della deliberazione n. 61/99 la disciplina unbundling adottata con tale provvedimento deve essere applicata da tutti gli esercenti i servizi di pubblica utilità "a partire dalla redazione del bilancio del primo esercizio che si concluda entro il 31 dicembre 2000" (comma 15.1), salva la possibilità di differimenti individuali specificamente autorizzati dall'Autorità, "in seguito a motivata richiesta" da parte dell'esercente interessato (comma 15.2).
  2. Coerenti con tale assetto sono:
    • da un lato, la relazione tecnica alla deliberazione n. 61/99 che, oltre a ribadire l'applicazione della disciplina unbundling anche per le imprese elettriche minori (paragrafo 3), afferma che "per consentire i necessari adeguamenti contabili, l'articolo 15 della direttiva dell'Autorità prevede la possibilità, in caso di motivate esigenze, di richiedere alla medesima Autorità il differimento della decorrenza degli obblighi, fissata a partire dalla relazione del bilancio del primo esercizio che si conclude entro il 31 dicembre 2000";
    • dall'altro lato, la stessa applicazione che è stata data dall'Autorità alla disposizione in commento: con deliberazioni 3 agosto 2000, n. 145/00, 28 dicembre 2000, n. 246/00 e 5 giugno 2001, n. 122/01, sono state accolte le istanze di differimento dell'efficacia degli obblighi di separazione contabile presentate da circa cinquanta esercenti.
  3. Un quadro così chiaro non poteva indurre ad alcun errore interpretativo. Pertanto, se errore v'è stato, esso è da attribuire a colpa di Snie che comunque non ha né dedotto né dimostrato circostanze tali da poter configurare un errore scusabile.
  4. Quanto sopra non consente nemmeno di ravvisare i presupposti per dare seguito alla richiesta della società (cfr. paragrafo 8) di differire, ora per allora, l'efficacia della deliberazione n. 61/99. Infatti, il differimento (riconosciuto dal comma 15.2) non aveva la funzione di rimettere in termini il soggetto inadempiente, ma era volto ad assicurare, all'esercente che diligentemente ne aveva tempestivamente fatto motivata richiesta, un congruo arco temporale per conformarsi alla direttiva unbundling.

B.2. Valutazione delle argomentazioni relative all'esercizio 2004

  1. Per quanto riguarda l'omessa trasmissione della documentazione relativa all'esercizio 2004, gli elementi forniti da Snie evidenziano che la società, nell'ambito dei procedimenti per la determinazione delle integrazioni tariffarie, gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (e rispetto ai quali l'Autorità svolge una funzione di controllo che culmina con un atto integrativo di efficacia della decisione della Cassa), era solita comunicare a quest'ultima anche le certificazioni dei prospetti informativi di cui ai commi 9.6 e 17.1 della deliberazione n. 310/01.
  2. Tale circostanza, nota all'Autorità, avrebbe generato in capo a Snie il ragionevole convincimento che l'Autorità, in sede di controllo della decisione della Cassa sulla determinazione delle integrazioni tariffarie, avrebbe acquisito d'ufficio la predetta documentazione presso la Cassa ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 241/90.
  3. Contrariamente a quanto sostenuto da Snie la suddetta condotta non è conforme alla deliberazione n. 310/01 dalla quale risulta che il prospetto informativo in questione deve essere trasmesso all'Autorità.
  4. Tuttavia nella fattispecie dagli elementi addotti da Snie emerge che la suddetta condotta è stata posta in essere in circostanze che consentono di escludere (limitatamente all'esercizio 2004), l'elemento soggettivo della colpevolezza di cui all'articolo 3 della legge n. 689/81.

B.3. Valutazioni delle argomentazioni relative agli esercizi 2001, 2002 e 2003

  1. Con riferimento all'omessa certificazione dei prospetti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, la violazione emerge dalla stessa documentazione trasmessa da Snie, in particolare, dall'attestazione della società di revisione, a tal fine incaricata, secondo cui "in relazione alle direttive impartite dall'Autorità per la separazione contabile amministrativa dei soggetti giuridici che operano nel settore dell'energia elettrica [&] le informazioni contenute in tali prospetti non forniscono il grado di dettaglio previsto dall'articolo 17 della deliberazione n. 310/01 dell'Autorità e non sono stati assoggettati a revisione".
  2. Al riguardo, non rilevano le osservazioni circa le limitate dimensioni della struttura contabile e amministrativa della società, che dovrebbero consentire a Snie di predisporre prospetti difformi rispetto a quello allegato alla deliberazione n. 310/01 (cfr. sub (a) del paragrafo 10). Infatti, tutte le informazioni richieste nella forma prevista dal suddetto prospetto (già semplificato rispetto a quelli previsti per la generalità degli esercenti) sono necessarie per l'azione dell'Autorità.
  3. Da ultimo, quanto all'indicazione circa l'attuale possibilità di sottoporre a certificazione i prospetti trasmessi all'Autorità per i predetti anni (cfr. sub (b) del paragrafo 10), essa non è idonea ad escludere la responsabilità di Snie per la violazione, dal momento che quest'ultima si è consumata con la presentazione di prospetti non certificati.

Quantificazione della sanzione

  1. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    • gravità della violazione;
    • opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    • personalità dell'agente;
    • condizioni economiche dell'agente.
  2. Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta di Snie, continuata per un considerevole arco temporale (dall'esercizio 2000 all'esercizio 2003), contrasta con disposizioni volte all'attivazione nei confronti dell'Autorità di flussi informativi strumentali all'esercizio delle sue funzioni.
  3. In particolare, nel caso delle imprese elettriche minori gli obblighi di cui alle deliberazioni n. 61/99 e n. 310/01 sono funzionali alle verifiche che competono all'Autorità nell'ambito dei procedimenti di integrazione tariffaria di cui al richiamato articolo 7 della legge n. 10/91.
  4. L'importanza di tali obblighi informativi è stata evidenziata dall'Autorità anche nella relazione tecnica alla deliberazione n. 61/99: in tale documento si precisava espressamente che la necessità di includere le imprese elettriche minori tra i destinatari passivi della disciplina unbundling discendeva dalla "circostanza che le integrazioni tariffarie sono riconosciute per i maggiori costi sostenuti rispetto ai ricavi tariffari e, quindi, l'attività di determinazione e di controllo delle stesse integrazioni può essere svolta con maggiore efficacia su bilanci separati contabilmente".
  5. Risulta pertanto evidente l'importanza anche dell'obbligo di sottoporre a revisione le informazioni contabili oggetto del richiamato prospetto, ciò in coerenza con la prassi regolatoria dell'Autorità in materia tariffaria che individua nello strumento della certificazione sufficiente garanzia di certezza delle informazioni economiche e patrimoniali dell'impresa.
  6. Sotto tale profilo, la violazione risulta aggravata dall'attestazione, della società di revisione incaricata da Snie, di non congruità dei prospetti informativi.
  7. Sul criterio dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, Snie (paragrafi 11-12) ha dimostrato di aver preso contatti con una nuova società di revisione al fine di regolarizzare la propria posizione rispetto agli adempimenti previsti dal comma 17.1 della deliberazione n. 310/01 per gli esercizi 2001, 2002 e 2003.
  8. Tuttavia, Snie ha subordinato il conferimento dell'incarico alla predetta società di revisione alla decisione dell'Autorità di non irrogare la sanzione prospettata nella deliberazione n. 116/06. L'attività posta in essere da Snie non risulta pertanto idonea a porre rimedio alle conseguenze della violazione.
  9. Quanto al criterio della personalità dell'agente, Snie non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità.
  10. 33. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, la società esercisce i servizi di distribuzione e di vendita di energia elettrica, con un fatturato rilevante di circa 18,2 milioni di euro.

Ritenuto che:

  • sussistono i presupposti per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti di Snie per la violazione, per gli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 delle deliberazioni n. 61/99 (commi 8.4 e 8.7) e n. 310/01 (commi 9.6 e 17.1)

DELIBERA

  1. di accertare, nei termini descritti in motivazione, la violazione da parte della società Snie S.p.A., con riferimento agli esercizi 2000, 2001, 2002, 2003, dei commi 8.4 e 8.7 della deliberazione n. 61/99 e dei commi 9.6 e 17.1 della deliberazione n. 310/01;
  2. di irrogare alla società Snie S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nella misura pari a 54.600 (cinquantaquattromilaseicento/00) euro;
  3. di ordinare alla società Snie S.p.A. il pagamento della suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  4. di precisare che, decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento; e che, in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81;
  5. di ordinare alla società Snie S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
  7. di notificare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Snie S.p.A., Via Ottaviano Augusto 7, 80035 Nola (NA).

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.

22 aprile 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis


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