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Data pubblicazione: 05 agosto 2011

Delibera 04 agosto 2011

ARG/elt 111/11

Determinazione dei crediti spettanti, per gli anni 2008, 2009 e 2010, ai sensi dell’articolo 2, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, ai gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti come “nuovi entranti” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, che non hanno ricevuto quote di emissione di CO<sub>2 </sub>a titolo gratuito

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, come convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 2010, n. 111 (di seguito: decreto-legge n. 72/10);
  • la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
  • il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 216/06);
  • il Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO2 per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2006;
  • la decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 28 febbraio 2008 (di seguito: decisione di assegnazione);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2010, ARG/elt 117/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2010, ARG/elt 194/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 194/10);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2011, ARG/elt 38/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 38/11);
  • la deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito: il Comitato) 28 luglio 2010, n. 16/2010 (di seguito: deliberazione n. 16/10);
  • la lettera trasmessa dal Comitato all'Autorità in data 16 settembre 2010 (lettera del 16 settembre 2010);
  • la deliberazione del Comitato 21 settembre 2010, n. 22/2010 (di seguito: deliberazione n. 22/10);
  • la lettera trasmessa dal Comitato all'Autorità in data 11 ottobre 2010 (lettera del 11 ottobre 2010);
  • la deliberazione del Comitato 28 ottobre 2010, n. 25/2010 (di seguito: deliberazione n. 25/10);
  • la lettera trasmessa dal Comitato all'Autorità in data 8 novembre 2010 (lettera del 8 novembre 2010);
  • la deliberazione del Comitato 27 giugno 2011, n. 23/2011 (di seguito: deliberazione n. 23/11);
  • la lettera trasmessa dal Comitato all'Autorità in data 28 luglio 2011 (lettera del 28 luglio 2011).

Considerato che:

  • l'articolo 2 del decreto-legge n. 72/10 ha, tra l'altro, previsto:
    • al comma 1, che "per le installazioni sottoposte alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che non hanno ricevuto quote di emissione di anidride carbonica (CO2) a titolo gratuito a causa dell'esaurimento della riserva per i nuovi entranti, il Comitato di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e successive modificazioni, determina il numero di quote di CO2 spettanti a titolo gratuito agli operatori di impianti o parti di impianto, riconosciuti come «nuovi entranti» ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, e ne dà comunicazione agli aventi diritto e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas";
    • al comma 2 che "l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale ai sensi del comma 1 e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente. Per le quote spettanti ai nuovi entranti per il 2009, le partite economiche devono essere determinate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto";
    • al comma 3, che "i crediti di cui al comma 2, comprensivi degli interessi maturati nella misura del tasso legale, sono liquidati agli aventi diritto nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2 di cui all'articolo 10 della citata direttiva 2003/87/CE, come sostituito dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, entro 90 giorni dal versamento dei suddetti proventi senza aggravi per l'utenza elettrica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
    • al comma 5, che "con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le modalità di rimborso dei crediti di cui al comma 2, anche in relazione alle effettive entrate";
  • con la deliberazione ARG/elt 117/10, l'Autorità ha definito, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 72/10, i criteri per la determinazione dei crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote trasmesse alla medesima Autorità dal Comitato e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei;
  • con la deliberazione ARG/elt 117/10, in particolare, l'Autorità ha previsto che i crediti spettanti, espressi in euro, siano pari, in ogni anno solare, al prodotto tra la quantità di quote di emissione spettanti agli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 216/06 (di seguito: nuovi entranti), trasmessa all'Autorità dal Comitato, e il valore del termine PEUA; e che, a tal fine:
    • il valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione PEUA sia pari alla media, ponderata sulle quantità dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento appositamente individuati, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti;
    • nel calcolo delle medie aritmetiche sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli;
    • nell'anno solare in cui l'impianto entra in esercizio, ai fini del calcolo del termine PEUA, si considerino solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nei mercati regolamentati e per i prodotti appositamente individuati nel periodo compreso tra la data rilevante ai fini della determinazione del termine PEUA (come trasmessa dal Comitato all'Autorità) e il 31 dicembre;
    • con riferimento agli anni 2009 e 2010, i mercati e i prodotti di riferimento siano:
      1. ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
      2. Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
      3. EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
      4. Bluenext, contratto EUA spot;
  • la deliberazione ARG/elt 117/10 ha altresì previsto che i crediti da liquidare ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 72/10 (nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2) e secondo le modalità di cui al comma 5 del medesimo articolo (definite, anche in relazione alle effettive entrate, con uno o più decreti del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), siano pari ai crediti spettanti, calcolati secondo le modalità di cui al precedente alinea, maggiorati sulla base degli interessi maturati nella misura del tasso legale;
  • la deliberazione ARG/elt 117/10 non aveva definito i mercati e i prodotti di riferimento per l'anno 2008 perché, al momento dell'approvazione, non vi era alcuna evidenza dell'esistenza di nuovi entranti nell'anno 2008 che non avessero ricevuto quote di emissione a titolo gratuito;
  • con le deliberazioni n. 16/10, n. 22/10, n. 25/10 e n. 23/11, il Comitato ha definito il numero di quote di emissione spettanti agli impianti o parti di impianto, riconosciuti come nuovi entranti che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito; e che, in particolare:
    • le deliberazioni n. 16/10, n. 22/10 e n. 25/10 riportano l'elenco dei nuovi entranti fino all'anno 2009 comprensivo delle quantità di quote di emissione ad essi spettanti per l'anno 2009 e successivi;
    • la deliberazione n. 23/11 riporta l'elenco dei nuovi entranti "ex novo" nell'anno 2010 (allegato A) e l'elenco dei gestori di impianti per i quali sono stati definiti aggiornamenti relativi ad ampliamenti riconosciuti a seguito di apposita istruttoria come modifiche significative dell'impianto che comportano quote integrative di quote di emissione di CO2 per il secondo periodo di assegnazione (Allegato B). L'Allegato B comprende anche nuovi entranti nell'anno 2008 e 2009 oltre che nell'anno 2010;
  • con le lettere del 16 settembre 2010, del 11 ottobre 2010, del 8 novembre 2010 e del 28 luglio 2011, il Comitato ha trasmesso all'Autorità l'elenco delle date rilevanti ai fini della determinazione del termine PEUA;
  • con la deliberazione ARG/elt 194/10, l'Autorità, sulla base dei dati trasmessi dal Comitato, ha determinato i crediti spettanti per l'anno 2009, con riferimento ai nuovi entranti nell'anno 2009 che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito;
  • con la deliberazione ARG/elt 38/11, l'Autorità, sulla base dei dati trasmessi dal Comitato, ha determinato i crediti spettanti per l'anno 2010, con riferimento ai nuovi entranti nell'anno 2009 che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito, non essendo ancora pervenuta, a quella data, la comunicazione del Comitato inerente l'elenco dei nuovi entranti nell'anno 2010;
  • non è quindi stato possibile procedere, entro il 31 marzo 2011, alla determinazione dei crediti spettanti oggetto del presente provvedimento in assenza della comunicazione sopra richiamata, trasmessa dal Comitato in data 28 luglio 2011.

Ritenuto opportuno:
 

  • determinare i crediti spettanti per gli anni 2008, 2009 e 2010, a partire dai dati trasmessi dal Comitato con la lettera del 28 luglio 2011 e applicando i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10;
  • prevedere che, con riferimento all'anno 2008, ai fini del calcolo del valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione PEUA secondo i medesimi criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10, si faccia riferimento al solo contratto EUA spot negoziato sul mercato Bluenext (a partire dal 26 febbraio 2008). Ciò in quanto, sugli altri mercati europei, le negoziazioni spot dei contratti EUA sono state irrilevanti o nulle nel 2008 (Nordpool e EEX) oppure sono iniziate solo nel 2009 (ICE-ECX)

 

DELIBERA

  1. ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10;
  2. i crediti di cui ai punti 3., 4. e 5. sono determinati a partire dai dati trasmessi dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto e applicando i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10. Con riferimento all'anno 2008, ai fini del calcolo del valore riconosciuto per ogni quota di emissione PEUA secondo i medesimi criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10, si fa riferimento al solo contratto EUA spot, negoziato sul mercato Bluenext;
  3. i crediti spettanti per l'anno 2008 per gli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 216/06, nell'anno 2008 che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito, sono riportati nell'Allegato A, per un totale pari a 6.769.819,70 euro;
  4. i crediti spettanti per l'anno 2009 per gli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 216/06, nell'anno 2008 o 2009 che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito, sono riportati nell'Allegato B, per un totale pari a 8.659.342,51 euro;
  5. i crediti spettanti per l'anno 2010 per gli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti", ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 216/06, nell'anno 2008 o 2009 o 2010 che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito, sono riportati nell'Allegato C, per un totale pari a 110.581.404,61 euro;
  6. i crediti da liquidare ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legge n. 72/10 (cioè nei limiti dei proventi della vendita all'asta delle quote di CO2)e secondo le modalità di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono pari ai crediti spettanti, maggiorati sulla base degli interessi maturati nella misura del tasso legale;
  7. il presente provvedimento viene trasmesso al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;
  8. il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

4 agosto 2011
IL PRESIDENTE
Guido Bortoni


Allegati: