Data pubblicazione: 05 aprile 2011
Delibera 29 marzo 2011
ARG/elt 38/11
Determinazione dei crediti spettanti per l’anno 2010 ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, ai gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti come “nuovi entranti” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
- il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, come modificato in sede di conversione in legge (di seguito: decreto-legge n. 72/10);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
- il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 216/06);
- il Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO2 per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2006;
- la decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 28 febbraio 2008 (di seguito: decisione di assegnazione);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2010, ARG/elt 117/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/10);
- la deliberazione dell'Autorità 4 novembre 2010, ARG/elt 194/10;
- la deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito: Comitato) 28 luglio 2010, n. 16/2010 (di seguito: deliberazione n. 16/10);
- la lettera trasmessa dal Comitato all'Autorità in data 16 settembre 2010 (lettera del 16 settembre 2010);
- la deliberazione del Comitato 21 settembre 2010, n. 22/2010 (di seguito: deliberazione n. 22/10);
- la lettera trasmessa dal Comitato all'Autorità in data 11 ottobre 2010 (lettera del 11 ottobre 2010);
- la deliberazione del Comitato 28 ottobre 2010, n. 25/2010 (di seguito: deliberazione n. 25/10);
- la lettera trasmessa dal Comitato all'Autorità in data 8 novembre 2010 (lettera del 8 novembre 2010).
Considerato che:
- l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 72/10 ha previsto, tra l'altro, che l'Autorità "definisce i crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote comunicatale [dal Comitato, n.d.r.] e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei. Le partite economiche da rimborsare sono determinate entro il 31 marzo di ciascun anno, con riferimento alle quote di spettanza degli aventi diritto per l'anno solare precedente...";
- con la deliberazione ARG/elt 117/10 l'Autorità ha definito, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 72/10, i criteri per la determinazione dei crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote trasmesse alla medesima Autorità dal Comitato e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei;
- con la deliberazione ARG/elt 117/10, in particolare, l'Autorità ha previsto che i crediti spettanti, espressi in euro, siano pari, in ogni anno solare, al prodotto tra la quantità di quote di emissione spettanti agli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 216/06, trasmessa all'Autorità dal Comitato, e il valore del termine PEUA; e che, a tal fine:
- il valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione PEUA sia pari alla media, ponderata sulle quantità dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento appositamente individuati, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti;
- nel calcolo delle medie aritmetiche sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli;
- nell'anno solare in cui l'impianto entra in esercizio, ai fini del calcolo del termine PEUA, si considerino solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nei mercati regolamentati e per i prodotti appositamente individuati nel periodo compreso tra la data rilevante ai fini della determinazione del termine PEUA (come trasmessa dal Comitato all'Autorità) e il 31 dicembre;
- con riferimento all'anno 2010, i mercati e i prodotti di riferimento siano:
- ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
- Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
- EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
- Bluenext, contratto EUA spot;
- con le deliberazioni n. 16/10, n. 22/10 e n. 25/10, il Comitato ha definito il numero di quote di emissione spettanti agli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 216/06; e che, in particolare, tali deliberazioni riportano l'elenco dei nuovi entranti fino all'anno 2009 comprensivo delle quantità di quote di emissione ad essi spettanti per l'anno 2009 e successivi;
- con le lettere del 16 settembre 2010, del 11 ottobre 2010 e del 8 novembre 2010, il Comitato ha trasmesso all'Autorità l'elenco delle date rilevanti ai fini della determinazione del termine PEUA;
- non sono ancora pervenute le comunicazioni del Comitato inerenti l'elenco dei nuovi entranti nell'anno 2010 comprensivo delle quantità di quote di emissione ad essi spettanti.
Ritenuto opportuno:
- determinare i crediti spettanti per l'anno 2010, a partire dai dati già trasmessi dal Comitato e applicando i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10;
- rinviare ad un successivo provvedimento la determinazione dei crediti spettanti, per l'anno 2010, per gli impianti o parti di impianto riconosciuti come "nuovi entranti", per i quali non sono ancora disponibili i dati necessari, fermi restando i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10
DELIBERA
- ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10;
- i crediti spettanti per l'anno 2010 per gli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 216/06, determinati a partire dai dati già trasmessi dal Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto e applicando i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10, sono riportati nell'Allegato A;
- con successivo provvedimento verranno determinati i crediti spettanti, per l'anno 2010, per gli impianti o parti di impianto riconosciuti come "nuovi entranti" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 216/06, per i quali non sono ancora disponibili i dati necessari, fermi restando i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10;
- il presente provvedimento viene trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto;
- il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
29 marzo 2011
Il Presidente: Guido Bortoni