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Data pubblicazione: 08 novembre 2010

Delibera 04 novembre 2010

ARG/elt 194/10

Determinazione dei crediti spettanti per l’anno 2009 ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, ai gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti come “nuovi entranti” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 che non hanno ricevuto quote di emissione di CO<sub>2 </sub> a titolo gratuito

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 4 novembre 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481/95;
  • il decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, come modificato in sede di conversione in legge (di seguito: decreto-legge n. 72/10);
  • la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea 13 ottobre 2003, n. 2003/87/CE e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: direttiva 2003/87/CE);
  • il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216/06, e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 216/06);
  • il Piano nazionale di assegnazione (PNA) di quote CO2 per il periodo 2008-2012, approvato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 18 dicembre 2006;
  • la decisione di assegnazione delle quote di CO2 per il periodo 2008-2012 approvata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 216/06 e adottata con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro dello Sviluppo Economico in data 28 febbraio 2008 (di seguito: decisione di assegnazione);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 luglio 2010, ARG/elt 117/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/10);
  • la deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito: Comitato) 28 luglio 2010, n. 16/2010 (di seguito: deliberazione n. 16/10);
  • la lettera trasmessa dal Comitato all'Autorità in data 16 settembre 2010 (lettera del 16 settembre 2010);
  • la deliberazione del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto (di seguito: Comitato) 21 settembre 2010, n. 22/2010 (di seguito: deliberazione n. 22/10);
  • la lettera trasmessa dal Comitato all'Autorità in data 11 ottobre 2010 (lettera del 11 ottobre 2010).

Considerato che:

  • con la deliberazione ARG/elt 117/10 l'Autorità ha definito, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 72/10, i criteri per la determinazione dei crediti spettanti agli aventi diritto sulla base della quantità di quote trasmesse alla medesima Autorità dal Comitato e con riferimento all'andamento dei prezzi delle quote sui mercati europei;
  • con la deliberazione ARG/elt 117/10, in particolare, l'Autorità ha previsto che i crediti spettanti, espressi in euro, siano pari, in ogni anno solare, al prodotto tra la quantità di quote di emissione spettanti agli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 216/06, trasmessa all'Autorità dal Comitato, e il valore del termine PEUA; e che, a tal fine:
    • il valore riconosciuto annualmente per ogni quota di emissione PEUA sia pari alla media, ponderata sulle quantità dei titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento appositamente individuati, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti;
    • nel calcolo delle medie aritmetiche sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli;
    • nell'anno solare in cui l'impianto entra in esercizio, ai fini del calcolo del termine PEUA, si considerino solo i prezzi di chiusura giornalieri registrati nei mercati regolamentati e per i prodotti appositamente individuati nel periodo compreso tra la data rilevante ai fini della determinazione del termine PEUA (come trasmessa dal Comitato all'Autorità) e il 31 dicembre;
    • con riferimento all'anno 2009, i mercati e i prodotti di riferimento siano:
      1. ECX - European Climate Exchange, contratto EUA daily future (spot);
      2. Nord Pool ASA, contratto EUA spot;
      3. EEX - European Energy Exchange, contratto EUA spot;
      4. Bluenext, contratto EUA spot;
  • con le deliberazioni n. 16/10 e n. 22/10, il Comitato ha definito il numero di quote di emissione spettanti agli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 216/06;
  • con le lettere del 16 settembre 2010 e dell'11 ottobre 2010, il Comitato ha trasmesso all'Autorità l'elenco delle date rilevanti ai fini della determinazione del termine PEUA.

Ritenuto opportuno:

  • determinare i crediti spettanti per l'anno 2009, a partire dai dati trasmessi dal Comitato e applicando  i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10

 

DELIBERA

  1. ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10;
  2. i crediti spettanti per l'anno 2009 per gli impianti o parti di impianto, riconosciuti come "nuovi entranti" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo n. 216/06, determinati a partire dai dati trasmessi dal Comitato e applicando i criteri di cui alla deliberazione ARG/elt 117/10, sono riportati nell'Allegato A;
  3. il presente provvedimento viene trasmesso al Ministro dello Sviluppo Economico, al Ministro dell'Economia e delle Finanze, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e al Comitato;
  4. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

4 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati: