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Data pubblicazione: 31 maggio 2011

Delibera 12 maggio 2011

VIS 58/11

Avvio di due procedimenti nei confronti di Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa e Casirate Gas S.r.l. per accertare violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata ed integrata, di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009 - 2012" (di seguito: RQDG);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 17 gennaio 2011, VIS 3/11 (di seguito: deliberazione VIS 3/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 17 gennaio 2011, VIS 4/11 (di seguito: deliberazione VIS 4/11);
  • la deliberazione dell'Autorità 7 aprile 2011, GOP 17/11.

Considerato che:

  • l'articolo 8, comma 7, della RQDG stabilisce, per le imprese di distribuzione di gas naturale, l'obbligo di effettuare le misure del grado di odorizzazione del gas in modo uniforme nel corso dell'anno, nei punti critici della rete, in conformità a quanto disposto dalle norme tecniche vigenti in materia;
  • il Titolo VI della Sezione II della RQDG ha introdotto obblighi di registrazione e di comunicazione, per le imprese di distribuzione, al fine di consentire i necessari controlli per accertare la veridicità delle informazioni e dei dati registrati e assicurare il rispetto delle disposizioni relative alla sicurezza e continuità del servizio di distribuzione del gas, fra cui:
  • l'obbligo di registrazione di tutte le operazioni svolte, a partire dalla segnalazione al servizio di pronto intervento fino alla localizzazione ed eliminazione della dispersione, mediante il rapporto di pronto intervento e di localizzazione, contenente i dati previsti dalle norme tecniche vigenti relative all'esecuzione delle ispezioni programmate della rete, per ciascuna delle dispersioni localizzate dal servizio di pronto intervento, ciascuna individuata dal proprio codice univoco (articolo 29, comma 5, lettera b);
  • l'obbligo di comunicazione all'Autorità, per l'anno di riferimento precedente a quello di comunicazione, della quantità di odorizzante introdotto nel gas distribuito (articolo 31, comma 5, lettera d);
  • l'articolo 25 della RQDG prevede, in capo alle imprese distributrici, una serie di obblighi relativi al servizio di pronto intervento, fra cui:
    • l'obbligo di pubblicare sul proprio sito internet i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento e di comunicarli in forma scritta, per la dovuta informazione ai clienti finali, al venditore al momento della sua richiesta di accesso alla rete di distribuzione ed all'Autorità con le modalità da essa definite (articolo 25, comma 1, lett. c);
    • l'obbligo di dotarsi di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti di pronto intervento (articolo 25, comma 1, lettera g);
    • l'obbligo di disporre, a partire dal 1 luglio 2009, per tutti gli impianti di distribuzione gestiti, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di assicurare, oltre ai requisiti di cui all'articolo 25, comma 1, la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute e con un'autonomia di almeno 24 ore in caso di interruzione dell'alimentazione elettrica esterna (articolo 25, comma 2);
  • l'articolo 1, comma 1 della RQDG definisce la "registrazione garantita delle chiamate di pronto intervento" come "la registrazione sequenziale ed inalterabile per ogni chiamata pervenuta ai recapiti telefonici di pronto intervento almeno delle seguenti informazioni:
    1. la data di ricevimento della chiamata telefonica;
    2. ora e minuti di inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento, con arrotondamento al minuto superiore;
    3. i dati identificativi della persona che ha effettuato la chiamata telefonica;
    4. il luogo dove si richiede il pronto intervento dell'impresa distributrice, con indicazione, ove possibile, del recapito completo di indirizzo e numero civico;
    5. la situazione segnalata tra quelle indicate dall'Articolo 10, comma 10.3;
    6. nel caso in cui la chiamata non sia relativa ad una delle situazioni indicate dall'Articolo 10, comma 10.3, le sole informazioni indicate ai precedenti punti (i) e (ii);";
  • l'articolo 25, comma 5 della RQDG consente, alle aziende multisettoriali, la possibilità, esclusivamente per il servizio di pronto intervento, di opzioni tramite tastiera, purché, nel caso in cui il chiamante non effettui  alcuna scelta tramite tastiera, lo stesso venga comunque messo in comunicazione con un operatore;
  • l'articolo 4, comma 1, della deliberazione GOP 35/08 stabilisce che i soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas devono, ai fini dell'iscrizione all'anagrafica operatori, comunicare le informazioni ivi previste, fra cui la ragione sociale (lettera i).

Considerato inoltre che:

  • con deliberazione VIS 3/11 l'Autorità ha disposto una verifica ispettiva nei confronti della società Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa (di seguito: Pomilia Gas) in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale;
  • dalla verifica ispettiva effettuata nei giorni 15, 16 e 17 febbraio 2011 e dall'analisi della documentazione pervenuta all'Autorità nei giorni 7, 11 e 14 marzo 2011 è emerso che la società:
    • in violazione dell'articolo 8, comma 7 della RQDG, con riferimento all'impianto di Creazzo per l'anno 2009, la società ha dichiarato che la ditta a cui è stata affidata l'esecuzione delle verifiche del grado di concentrazione di odorizzante, ha effettuato 20 controlli nelle date del 20 e 21 luglio e 20 controlli nella data del 30 novembre, anziché distribuire tali verifiche in modo uniforme nel corso dell'anno;
    • in violazione dell'articolo 31, comma 5, lettera d) della RQDG, non ha comunicato correttamente all'Autorità la quantità di odorizzante introdotto nel gas distribuito; in particolare, con riferimento all'impianto di Creazzo per l'anno 2009, la società aveva comunicato all'Autorità di aver immesso un quantitativo di odorizzante pari a 191 kg, mentre in sede di verifica ispettiva ha dichiarato un quantitativo pari a 171 kg; inoltre entrambi i dati si riferiscono al quantitativo di odorizzante acquistato nel 2009 ed immesso nel serbatoio di stoccaggio anziché al quantitativo effettivamente immesso in rete;
    • in violazione dell'articolo 25, comma 2, non ha ottemperato all'obbligo di dotarsi di un centralino di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute; in particolare la società ha dichiarato che, pur essendo attivo dal giugno 2009 un servizio di pronto intervento con registrazione vocale delle chiamate, fino a 31 dicembre 2009 erano attivi, altresì, vecchi numeri di pronto intervento per i quali non era prevista la registrazione vocale delle chiamate;
    • in violazione dell'articolo 25, comma 5, ha predisposto per il centralino di pronto intervento, nei giorni festivi e fuori dagli orari di lavoro, un risponditore automatico con opzione a tastiera, pur non essendo una azienda multisettoriale; inoltre tale sistema non consente al chiamante di pronto intervento di essere messo in comunicazione con un operatore anche nel caso in cui non effettui alcuna scelta tramite tastiera;
    • in violazione dell'articolo 4, comma 1 della deliberazione GOP 35/08, non ha correttamente comunicato all'Autorità i dati anagrafici relativi alla ragione sociale; in particolare la società ha dichiarato, in sede di verifica ispettiva, una ragione sociale diversa rispetto a quella comunicata all'Autorità il 16 luglio 2008 in sede di iscrizione all'Anagrafica Operatori.

Considerato inoltre che:

  • con deliberazione VIS 4/11 l'Autorità ha disposto una verifica ispettiva nei confronti della società Casirate Gas S.r.l. (di seguito: Casirate) in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale;
  • dalla verifica ispettiva effettuata nei giorni 22 e 23 febbraio 2011 e dall'analisi della documentazione pervenuta all'Autorità nei giorni 15 e 18 marzo 2011 è emerso che la società:
    • in violazione dell'articolo 8, comma 7 della RQDG, con riferimento all'impianto denominato "Casirate d'Adda**Gas Naturale" per gli anni 2009 e 2010, la società ha dichiarato che, le ditte, a cui sono state affidate l'esecuzione delle verifiche del grado di concentrazione di odorizzante, hanno effettuato 6 controlli nel 2009 nelle date del 5 marzo e del 5 agosto e 6 controlli nel 2010 nelle date del 15 marzo e del 21 settembre, anziché distribuire tali verifiche in modo uniforme nel corso dei due anni;
    • in violazione dell'articolo 29, comma 5, lettera b) della RQDG, non ha ottemperato all'obbligo di registrare tutte le operazioni svolte, a partire dalla segnalazione al servizio di pronto intervento fino alla localizzazione ed eliminazione della dispersione, mediante i documenti ivi descritti; in particolare la società ha dichiarato di non essere in possesso dei rapporti di ispezione reti relativi alle verifiche delle dispersioni localizzate;
    • in violazione dell'articolo 31, comma 5, lettera c) della RQDG, non ha comunicato correttamente all'Autorità la quantità di odorizzante introdotto nel gas distribuito; in particolare, con riferimento all'impianto denominato "Casirate d'Adda**Gas Naturale" per l'anno 2009, la società aveva comunicato all'Autorità di aver immesso un quantitativo di odorizzante pari a 64 kg, mentre in sede di verifica ispettiva ha dichiarato un quantitativo pari a 61 kg;
    • in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera c) non ha allestito un proprio sito internet su cui pubblicare i recapiti telefonici per il servizio di pronto intervento;
    • in violazione dell'articolo 25, comma 1, lettera g) e dell'articolo 1, comma 1 della RQDG, non dispone di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento; in particolare, la società ha dichiarato che le chiamate telefoniche di pronto intervento sono registrate su supporto informatico solo a seguito di comunicazione scritta da parte della persona preposta al pronto intervento; la società ha inoltre prodotto una copia degli elenchi inerenti alle registrazioni di pronto intervento relativamente agli anni 2009 e 2010, riportanti informazioni non conformi ai punti ii), iii), iv) e v) dell'articolo 1 della RQDG nonché mancanti di tutte le chiamate non di pronto intervento;
    • in violazione dell'articolo 25, comma 2, non ha ottemperato all'obbligo di dotarsi di un centralino di pronto intervento in grado di assicurare la registrazione vocale di tutte le chiamate telefoniche ricevute.

Considerato inoltre che:

  • gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di due procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di Pomilia Gas e Casirate

 

DELIBERA

  1. sono avviati due procedimenti nei confronti di Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa e Casirate Gas S.r.l. per accertare le violazioni delle disposizioni di cui in motivazione in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  2. il responsabile dei procedimenti è il Direttore della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a), dell'Allegato A alla deliberazione GOP 17/11 e del punto 7.3 dell'Allegato B della medesima deliberazione;
  3. il termine di durata delle istruttorie è di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
  4. i provvedimenti finali saranno adottati entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine delle istruttorie, fissato ai sensi del precedente punto 3;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare ai procedimenti, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti dei procedimenti presso i locali della Direzione Affari Giuridici e Contenzioso;
  6. coloro che partecipano ai procedimenti producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo  4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente atto sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, a Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa, Via Romani Cavallaro 24, 80048 Sant'Anastasia (NA) e a Casirate Gas S.r.l., Via M. D'Azeglio n. 5, 25040 Casirate d'Adda (BG) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).


12 maggio 2011 

Il Presidente
Guido Bortoni