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Data pubblicazione: 01 febbraio 2011

Delibera 17 gennaio 2011

VIS 4/11

Verifica ispettiva nei confronti della società Casirate Gas S.r.l. in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale

Visti:

  • la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
  • la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge n. 1083/71);
  • l'articolo 2, commi 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
  • la deliberazione dell'Autorità del 7 luglio 2008, VIS 63/08 (di seguito: deliberazione VIS 63/08)
  • la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e, in particolare, l'allegato Testo Unico - Parte I (di seguito: RQDG);
  • la deliberazione dell'Autorità del 31 agosto 2010, VIS 91/10 (di seguito: deliberazione VIS 91/10);
  • il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388;
  • la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2010, GOP 82/10 con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011.

Considerato che:

  • l'articolo 2 della legge n. 1083/71 prevede che "l'impresa di distribuzione del gas è tenuta, tra l'altro, ad odorizzare il gas distribuito per uso domestico e similare con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza del gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità";
  • l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
  • le deliberazioni VIS 63/08 e VIS 91/10 hanno disposto di svolgere, rispettivamente nei periodi 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009 e 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011, controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti di imprese distributrici gas, tra cui Casirate Gas S.r.l.;
  • i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas sono stati effettuati in collaborazione con l'Azienda Speciale Stazione Sperimentale per i Combustibili della Camera di Commercio di Milano e con militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;
  • nel corso delle campagne di cui alle deliberazioni VIS 63/08 e VIS 91/10, è stata riscontrato, presso l'impianto di distribuzione del gas denominato "Casirate D'Adda**Gas Naturale", utilizzato e gestito da Casirate Gas S.r.l., un grado di odorizzazione non conforme alla legislazione e normativa vigente in materia;
  • l'articolo 5 della legge n. 1083/71 prevede che "i trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 4.000.000 o con l'arresto fino a due anni";
  • con lettere in data 28 novembre 2008 (prot. Autorità n. 0037323) e 27 dicembre 2010 (prot. Autorità n. 0041788), il Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità ha inviato, alla Procura della Repubblica competente presso il Tribunale di Bergamo, le denunce ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1083/71 nei confronti del legale rappresentante p.t. di Casirate Gas S.r.l. per i predetti casi di non conformità alla legislazione e normativa vigente in materia di odorizzazione del gas.

Considerato altresì che:

  • la verifica ispettiva ha lo scopo di accertare la corretta applicazione da parte di Casirate Gas S.r.l. della normativa in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale, definita dalla RQDG;
  • l'approvazione da parte dell'Autorità della verifica ispettiva nei confronti di Casirate Gas S.r.l. risulta urgente e indifferibile per verificare che il servizio distribuzione del gas naturale venga svolto garantendo la sicurezza dei cittadini e dei clienti finali.

Ritenuto che:

  • sia necessario effettuare una verifica ispettiva nei confronti di Casirate Gas S.r.l. in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale, definita dalla RQDG

 

DELIBERA

  1. di disporre una verifica ispettiva nei confronti della società Casirate Gas S.r.l. in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale, definita dalla RQDG, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2011, secondo le modalità definite nel documento "Verifica ispettiva nei confronti della società Casirate Gas S.r.l. in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale " allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
  2. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al punto 1 siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, alla società Casirate Gas S.r.l., di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
  3. di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Casirate Gas S.r.l., con sede legale in via M. D'Azeglio n. 5, 24040 Casirate D'Adda (BG);
  4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e l'avviso di cui al precedente punto 2;
  5. di dare altresì mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità di notificare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Casirate d'Adda (BG) e di trasmetterlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo;
  6. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2011;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

17 gennaio 2011
Il Presidente: Alessandro Ortis 


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