Data pubblicazione: 01 febbraio 2011
Delibera 17 gennaio 2011
VIS 3/11
Verifica ispettiva nei confronti della società Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale
Visti:
- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009;
- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge n. 1083/71);
- l'articolo 2, commi 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2007, n. 181/07 (di seguito: deliberazione n. 181/07);
- la deliberazione dell'Autorità del 7 luglio 2008, VIS 63/08 (di seguito: deliberazione VIS 63/08)
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e, in particolare, l'allegato Testo Unico - Parte I (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 27 luglio 2009, VIS 80/09 (di seguito: deliberazione VIS 80/09);
- la deliberazione dell'Autorità del 31 agosto 2010, VIS 91/10 (di seguito: deliberazione VIS 91/10);
- il parere del Consiglio di Stato del 7 dicembre 2010, n. 5388;
- la deliberazione dell'Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10;
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2010, GOP 82/10 con cui l'Autorità ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 1° gennaio 2011 - 31 dicembre 2011.
Considerato che:
- l'articolo 2 della legge n. 1083/71 prevede che "l'impresa di distribuzione del gas è tenuta, tra l'altro, ad odorizzare il gas distribuito per uso domestico e similare con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza del gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità";
- l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- le deliberazioni n. 181/07, VIS 63/08, VIS 80/09 e VIS 91/10 hanno disposto di svolgere, rispettivamente nei periodi 1 ottobre 2007 - 30 settembre 2008, 1 ottobre 2008 - 30 settembre 2009, 1 ottobre 2009 - 30 settembre 2010 e 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011, controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti di imprese distributrici gas, tra cui Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa;
- i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas sono stati effettuati in collaborazione con l'Azienda Speciale Stazione Sperimentale per i Combustibili della Camera di Commercio di Milano e con militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;
- nel corso delle campagne di cui alle deliberazioni n. 181/07, VIS 80/09 e VIS 91/10, è stata riscontrato, presso l'impianto di distribuzione del gas denominato "Creazzo - **Gas naturale", utilizzato e gestito da Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa, un grado di odorizzazione non conforme alla legislazione e normativa vigente in materia;
- l'articolo 5 della legge n. 1083/71 prevede che "i trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 4.000.000 o con l'arresto fino a due anni";
- con lettere in data 12 novembre 2007 (prot. Autorità n. EA/M07/5396/ea), 26 novembre 2009 (prot. Autorità n. 0070344) e 16 novembre 2010 (prot. Autorità n. 0037874), il Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità ha inviato, alla Procura della Repubblica competente presso il Tribunale di Vicenza, le denunce ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1083/71 nei confronti del legale rappresentante p.t.di Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa per i predetti casi di non conformità alla legislazione e normativa vigente in materia di odorizzazione del gas;
- nel corso della campagna di cui alla deliberazione VIS 63/08, non è stato possibile contattare il servizio di pronto intervento di Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa e quindi non è stato effettuato il controllo tecnico presso l'impianto di distribuzione del gas denominato "Creazzo - **Gas naturale", utilizzato e gestito da Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa;
- la mancata effettuazione delle operazioni di controllo tecnico comporta l'impossibilità di accertare eventuali situazioni di pericolo.
Considerato altresì che:
- la verifica ispettiva ha lo scopo di accertare la corretta applicazione da parte di Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa della normativa in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale, definita dalla RQDG;
- l'approvazione da parte dell'Autorità della verifica ispettiva nei confronti di Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa risulta urgente e indifferibile per verificare che il servizio distribuzione del gas naturale venga svolto garantendo la sicurezza dei cittadini e dei clienti finali.
Ritenuto che:
- sia necessario effettuare una verifica ispettiva nei confronti di Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale, definita dalla RQDG
DELIBERA
- di disporre una verifica ispettiva nei confronti della società Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale, definita dalla RQDG, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2011, secondo le modalità definite nel documento "Verifica ispettiva nei confronti della società Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
- di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al punto 1 siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, alla società Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa, di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
- di notificare il presente provvedimento mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società Coop. Pomilia Gas Società Cooperativa, con sede legale in via Romani Cavallaro n. 24, 80048 Sant'Anastasia (NA);
- di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e l'avviso di cui al precedente punto 2;
- di dare altresì mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controllo dell'Autorità di notificare il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Creazzo (VI) e di trasmetterlo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza;
- di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2011;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
17 gennaio 2011
Il Presidente: Alessandro Ortis