Data pubblicazione: 23 ottobre 2009
Delibera 14 ottobre 2009
VIS 100/09
Avvio di istruttorie formali per l’irrogazione sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di alcune imprese di distribuzione del gas naturale per violazione dei provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di applicazione del coefficiente di correzione dei volumi di cui al chiarimento del 13 aprile 2004 ed alle deliberazioni 28 dicembre 2000, n. 237/00, 29 luglio 2004, n. 138/04 e 6 giugno 2006, n. 108/06
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 14 ottobre 2009
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l' Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- il chiarimento del 13 aprile 2004;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- il codice di rete tipo per la distribuzione del gas, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato;
- il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, approvato dall'Autorità con deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 270/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 271/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 302/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2009, VIS 7/09;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2009, VIS 23/09.
Considerato che:
- l'art. 17, comma 2, della deliberazione n. 237/00 ha previsto che qualora il gas fornito al cliente sia misurato in media pressione o in bassa pressione, con l'installazione presso il cliente di un gruppo di misura di classe non inferiore alla classe G40, i clienti possono richiedere che il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore omologato;
- il successivo chiarimento dell'Autorità del 13 aprile 2004 ha stabilito che "nel caso non venga esercitata la facoltà prevista dall'art. 17, comma 2 della deliberazione n. 237/00, riguardante l'installazione di un correttore di misura omologato, gli eventuali coefficienti correttivi della misura devono essere concordati dal distributore con gli utenti della rete e applicati contemporaneamente agli stessi, senza creare discriminazioni di trattamento. Per la definizione del coefficiente di correzione della misura può essere utilizzata la metodologia proposta nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00, utilizzando come valore di pressione relativa di misura convenzionale (prc) il valore di pressione concordato tra le parti. Si ribadisce il carattere vincolante delle definizioni sopraccitate";
- i successivi provvedimenti con cui l'Autorità ha disciplinato, in sostituzione della deliberazione n. 237/00, le tariffe di distribuzione del gas naturale e le condizioni economiche di fornitura, hanno recepito le disposizioni riportate ai precedenti punti;
- in particolare, per quanto riguarda il servizio di distribuzione del gas naturale, le predette disposizioni sono state richiamate dall'art. 18, comma 8, della deliberazione n. 138/04, dall'art. 4, comma 2, della deliberazione n. 170/04, nonché dai paragrafi 9.2.1 ultimo capoverso, 11.3.1 quarto capoverso e 12.3.1 ultimo capoverso, del Codice di rete tipo per la distribuzione; segnatamente il richiamato quarto capoverso del paragrafo 11.3.1 del Codice di rete tipo ribadisce l'obbligo - per tutti i punti di riconsegna in media pressione e per quelli in bassa pressione con contatore di classe non inferiore a G40 - di utilizzare, per riportare a condizioni standard i prelievi di gas rilevati, un opportuno fattore di correzione determinato dall'impresa di distribuzione in accordocon gli utenti della rete (venditori) o, in assenza di accordo, secondo la metodologiadi cui alla relazione tecnica della deliberazione n. 237/00.
Considerato inoltre che:
- con la deliberazione n. 124/07 l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva avente ad oggetto, tra l'altro, l'applicazione da parte delle imprese di distribuzione e vendita del gas naturale del coefficiente di correzione dei volumi e detta istruttoria è stata chiusa con deliberazione n. 227/07;
- l'istruttoria conoscitiva era finalizzata ad acquisire informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza dell'Autorità e a tal fine è stato chiesto alle imprese di compilare appositi questionari su supporto elettronico, nonché di inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla veridicità delle informazioni trasmesse in via telematica;
- dall'esame degli elementi acquisiti è emerso che alcune imprese di vendita del gas naturale hanno comunicato di applicare ai volumi forniti ad alcuni clienti finali, coefficienti di correzione dei volumi superiori ai valori comunicati dalle imprese di distribuzione per i medesimi punti di riconsegna;
- al fine di compiere ulteriori approfondimenti e verifiche, in particolare con riguardo all'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi, l'Autorità con le deliberazioni n. 270/07 e n. 271/07 ha chiesto ad alcune imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale di trasmettere le informazioni che avevano omesso di fornire nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva e con deliberazione n. 302/07 ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di sei imprese di distribuzione e di ventisette imprese di vendita del gas naturale;
- le informazioni e i dati acquisiti nell'ambito della predetta attività ispettiva e quelli trasmessi dalle imprese destinatarie delle deliberazioni n. 270/07 e n. 271/07, nonché di ulteriori richieste di chiarimenti da parte degli uffici dell'Autorità, hanno consentito un aggiornamento dei dati raccolti con l'istruttoria conoscitiva, acquisito con deliberazione VIS 7/09;
- in particolare, tale aggiornamento ha evidenziato anomalie nell'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi per dieci imprese di distribuzione ed una impresa di vendita;
- per otto delle predette imprese di distribuzione e per la società di vendita, l'Autorità con la deliberazione VIS 23/09 ha ritenuto di soddisfare le connesse esigenze conoscitive mediante una richiesta di informazioni da parte degli uffici;
- dalle risposte fornite è emerso, tra l'altro, che tre distributori hanno applicato per un punto di riconsegna (di seguito: PdR) un coefficiente di correzione dei volumi K superiore rispetto a quello risultante dall'applicazione della metodologia prevista dalla relazione tecnica della deliberazione n. 237/00;
- nei confronti di dette imprese di distribuzione gli uffici hanno dunque chiesto ulteriori informazioni pervenute rispettivamente in data 11 giugno 2009 da parte di Edison DG S.p.A. (prot. Autorità n. 0033221/A), in data 5 agosto 2009 da parte di HERA S.p.A. (prot. Autorità n. 0045285/A) e in data 20 agosto 2009 da parte di AEMME Linea Distribuzione S.r.l. (prot. Autorità n. 0048301/A), dalle quali è emerso, tra l'altro, che sono stati corretti i valori dei coefficienti K applicati ai PdR in questione e che sono stati effettuati i conguagli dal distributore al venditore e dal venditore al cliente finale;
- la dichiarata violazione di provvedimenti dell'Autorità impone, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), legge n. 481/95, l'avvio di procedimenti per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie
DELIBERA
- sono avviate tre istruttorie formali nei confronti delle società Edison DG S.p.A., HERA S.p.A. e AEMME Linea Distribuzione S.r.l. per l'accertamento della violazione delle disposizioni relative al coefficiente di correzione dei volumi (K) di cui al chiarimento del 13 aprile 2004 e alle deliberazioni n. 237/00, n. 138/04 e n. 108/06, e l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
- il termine di durata dell'istruttoria è di centoventi giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
- il provvedimento finale sarà adottato entro quarantacinque giorni dal termine dell'istruttoria;
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso la Direzione Legislativo e Legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- hi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo D.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà comunicato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Edison DG S.p.A., via Pelosa, n. 20, 35030 Selvazzano Dentro (PD), HERA S.p.A., viale C. Berti Pichat, n. 2/4, 40127 Bologna, e AEMME Linea Distribuzione S.r.l., viale C. Cattaneo, n. 45, 20081 Abbiategrasso (MI), e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
14 ottobre 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis