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Data pubblicazione: 18 giugno 2010

Delibera 01 giugno 2010

VIS 37/10

Rinnovazione del procedimento avviato nei confronti di Edison DG S.p.A. con deliberazione dell’Autorità VIS 100/09 per violazione dei provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia di coefficiente di correzione dei volumi di gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione dell'1 giugno 2010

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
  • il codice di rete tipo per la distribuzione del gas, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato;
  • il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione tra l'Autorità e la Guardia di Finanza, approvato dall'Autorità con deliberazione 15 dicembre 2005, n. 273/05;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 270/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 271/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 302/07;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
  • la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2009, VIS 7/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2009, VIS 23/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2009, VIS 100/09.

Considerato che:

  • con effetto dall'1 luglio 2001, l'art. 17, comma 1, della deliberazione n. 237/00 ha previsto che, con riferimento ai clienti finali dotati di gruppi di misura volumetrici con misura del gas in bassa pressione (ovvero inferiore a 40 mbar), non provvisti di correttori ed appartenenti ad una classe inferiore a G40, le quote tariffarie di distribuzione e di fornitura (originariamente rapportate all'energia) siano convertite in quote tariffarie rapportate ai volumi misurati, mediante l'applicazione di un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (c.d. coefficiente M);
  • i valori di tale coefficiente sono stati fissati nel successivo Allegato 2 (richiamato dall'art. 17, comma 1), in apposite tabelle che li individuano per ciascuna zona climatica in funzione della temperatura e dell'altitudine della località;
  • negli altri casi, ovvero qualora il gas fornito al cliente sia misurato in media pressione oppure in bassa pressione con l'installazione di un gruppo di misura di classe non inferiore a G40, l'art. 17, comma 2, della citata deliberazione ha previsto che i clienti possono richiedere che il gruppo di misura utilizzato per la determinazione dei volumi fatturati sia corredato di un idoneo correttore omologato; qualora detta facoltà non venga esercitata, devono essere applicati coefficienti correttivi della misura determinati dal distributore in accordo con il venditore oppure secondo la metodologia indicata dall'Autorità nella relazione tecnica della delibera n. 237/00;
  • i successivi provvedimenti con cui l'Autorità ha disciplinato, in sostituzione della deliberazione n. 237/00, le tariffe di distribuzione del gas naturale hanno recepito le disposizioni riportate ai precedenti punti;
  • in particolare, le predette disposizioni sono state richiamate dall'art. 18, comma 8, della deliberazione n. 138/04, dall'art. 4, comma 2, della deliberazione n. 170/04, nonché dai paragrafi 9.2.1, 11.3.1  e 12.3.1 ultimo capoverso, del Codice di rete tipo per la distribuzione.

Considerato inoltre che:

  • con la deliberazione n. 124/07 l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva avente ad oggetto l'applicazione da parte delle imprese di distribuzione e vendita del gas naturale del coefficiente di adeguamento tariffario M e del coefficiente di correzione dei volumi, e detta istruttoria è stata chiusa con deliberazione n. 227/07;
  • l'istruttoria conoscitiva era finalizzata ad acquisire informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza dell'Autorità e a tal fine è stato chiesto alle imprese di compilare appositi questionari su supporto elettronico, nonché di inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sulla veridicità delle informazioni trasmesse in via telematica;
  • al fine di compiere ulteriori approfondimenti e verifiche, in particolare con riguardo all'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi, l'Autorità con le deliberazioni n. 270/07 e n. 271/07 ha chiesto ad alcune imprese di distribuzione e di vendita del gas naturale di trasmettere le informazioni che avevano omesso di fornire nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva e con deliberazione n. 302/07 ha approvato un programma di verifiche ispettive nei confronti di sei imprese di distribuzione e di ventisette imprese di vendita del gas naturale;
  • le informazioni e i dati acquisiti nell'ambito della predetta attività ispettiva e quelli trasmessi dalle imprese destinatarie delle deliberazioni n. 270/07 e n. 271/07, nonché di ulteriori richieste di chiarimenti da parte degli uffici dell'Autorità, hanno consentito un aggiornamento dei dati raccolti con l'istruttoria conoscitiva, acquisito con deliberazione VIS 7/09;
  • in particolare, tale aggiornamento ha evidenziato anomalie nell'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi per dieci imprese di distribuzione ed una impresa di vendita;
  • nei confronti di otto delle predette imprese di distribuzione del gas naturale, tra cui Edison DG S.p.A. (di seguito: Edison o società), l'Autorità, con la deliberazione VIS 23/09, ha ritenuto di soddisfare le esigenze conoscitive mediante richieste di informazioni da parte degli Uffici;
  • dalla documentazione e dalle informazioni inviate dalla suddetta società, in data 11 giugno 2009 (prot. Autorità 0033221/A), era emerso che per il punto di riconsegna (di seguito: PdR) 00080000325869 era stato applicato un valore del coefficiente di correzione della misura superiore a quello risultante dalla metodologia - che la società ha dichiarato di utilizzare - descritta nella relazione tecnica allegata alla deliberazione n. 237/00;
  • pertanto, con deliberazione VIS 100/09 è stato avviato nei confronti di Edison un procedimento per violazione delle disposizioni dell'Autorità sul coefficiente correttivo dei volumi che impongono di applicare il valore determinato secondo la metodologia proposta nella relazione tecnica della deliberazione n. 237/00 (in assenza di accordo con il venditore);
  • tuttavia, dalle dichiarazioni rese dalla società nell'ambito del predetto procedimento con la memoria istruttoria in data 4 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 0005493/A), la nota in data 8 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 0006163/A) e la comunicazione in data 7 maggio 2010 (prot. Autorità n. 0018037/A), è emerso che:
    • il PdR in questione, avente pressione di alimentazione inferiore a 40 mbar, ha calibro del misuratore inferiore alla classe G40, elementi in presenza dei quali vi è l'obbligo applicare il (solo) coefficiente di adeguamento tariffario M;
    • Edison ha invece applicato da agosto 2006 a dicembre 2007, per la determinazione della tariffa di distribuzione relativa al suddetto PdR, oltre al coefficiente di adeguamento tariffario M nei valori corretti, anche il coefficiente di correzione dei volumi, peraltro erroneamente calcolato in misura superiore rispetto al valore risultante dalla metodologia dell'Autorità;
  • quanto sopra rappresentato costituisce presupposto per la rinnovazione del procedimento avviato nei confronti di Edison con deliberazione VIS 100/09 al fine di una diversa formulazione della contestazione

DELIBERA

  1. è rinnovato il procedimento avviato nei confronti di Edison DG S.p.A. con deliberazione VIS 100/09 e per l'effetto:
    1. in luogo delle contestazioni di cui al punto 1) della deliberazione VIS 100/09 la medesima società è chiamata a rispondere della violazione, nei termini di cui in motivazione, delle disposizioni relative al coefficiente di correzione dei volumi K di cui al chiarimento del 13 aprile 2004 e alle deliberazioni n. 237/00, n. 138/04, e n. 108/06, con conseguente irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
    2. gli atti del procedimento avviato con deliberazione VIS 100/09 sono acquisiti agli atti del presente procedimento;
  2. il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale;
  3. il termine di durata dell'istruttoria è di sessanta (60) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento;
  4. il provvedimento finale sarà adottato entro quarantacinque (45) giorni dal termine dell'istruttoria;
  5. i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso la Direzione Legislativo e Legale;
  6. coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
  7. chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di trenta giorni decorrente dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
  8. il presente provvedimento sarà comunicato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Edison DG S.p.A., via Pelosa, n. 20, 35030 Selvazzano Dentro (PD), e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

1 giugno 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis


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