Data pubblicazione: 25 novembre 2010
Delibera 22 novembre 2010
VIS 145/10
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Edison DG S.p.A.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 novembre 2010
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2003, n. 138/03, come successivamente modificata e integrata;
- il chiarimento del 13 aprile 2004;
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 170/04, come successivamente modificata e integrata;
- il Codice di rete tipo per la distribuzione del gas, approvato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2007, n. 124/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 204/07;
- la deliberazione dell'Autorità 18 settembre 2007, n. 227/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 270/07;
- la deliberazione dell'Autorità 23 ottobre 2007, n. 271/07;
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2007, n. 302/07;
- la deliberazione dell'Autorità 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 gennaio 2009, VIS 7/09;
- la deliberazione dell'Autorità 27 marzo 2009, VIS 23/09;
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2009, VIS 100/09;
- la deliberazione dell'Autorità 1 giugno 2010, VIS 37/10.
Fatto
- L'esame dei dati e degli elementi acquisiti con l'aggiornamento dell'istruttoria conoscitiva sull'applicazione da parte delle imprese di trasporto, distribuzione e vendita del gas naturale dei coefficienti di adeguamento tariffario e di correzione dei volumi, approvato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (di seguito: Autorità) VIS 7/09, ha evidenziato anomalie nell'applicazione del coefficiente di correzione dei volumi di gas per alcune imprese di distribuzione del gas naturale, tra cui Edison DG S.p.A. (di seguito: Edison DG o società).
- A seguito di ciò, con deliberazione VIS 23/09 l'Autorità ha ritenuto necessario inviare ulteriori richieste di informazioni alla società.
- Dagli elementi in tal modo acquisiti è emerso che per il punto di riconsegna (di seguito: PdR) 00080000325869 è stato erroneamente applicato un valore del coefficiente di correzione dei volumi (K) superiore a quello risultante dalla metodologia prevista dalla deliberazione n. 237/00, utilizzata dalla società.
- Pertanto, con deliberazione VIS 100/09 l'Autorità ha avviato nei confronti di Edison DG un procedimento per accertare la violazione delle disposizioni relative al coefficiente di correzione dei volumi di cui al chiarimento del 13 aprile 2004 e alle deliberazioni n. 237/00, n. 138/04 e n. 108/06, ed irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95.
- Con nota 12 novembre 2009 (prot. Autorità n. 0067015/A) la società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento e di essere sentita in audizione finale avanti al Collegio.
- In data 9 dicembre 2009 (prot. Autorità n. 0072922) è stato consentito l'accesso agli atti.
- Nel corso dell'istruttoria Edison DG ha depositato una memoria difensiva (prot. Autorità n. 0005493/A del 4 febbraio 2010), una nota di risposta (prot. Autorità n. 0006163/A dell'8 febbraio 2010) alla richiesta di informazioni formulata dal responsabile del procedimento (prot. Autorità n. 0075483 del 23 dicembre 2009) ed infine, a mezzo posta elettronica, una nota recante ulteriori precisazioni (prot. Autorità 0018037/A del 7 maggio 2010).
- Dai predetti atti e documenti è emerso che:
- il PdR in questione, privo di correttore, ha pressione di alimentazione pari 20 mbar, dunque inferiore a 40 mbar, e calibro del misuratore G6, inferiore quindi alla classe G40, con conseguente obbligo di applicare, nella determinazione della tariffa di distribuzione, il coefficiente di adeguamento tariffario M;
- da agosto 2006 a dicembre 2007 Edison DG ha applicato al predetto PdR, oltre al coefficiente di adeguamento tariffario M nei valori corretti, anche il coefficiente di correzione dei volumi (K), peraltro per un valore superiore a quello risultante dalla metodologia prevista dalla deliberazione n. 237/00.
- In considerazione di ciò, l'Autorità con deliberazione VIS 37/10, ha rinnovato il procedimento avviato con deliberazione VIS 100/09, per accertare e sanzionare la violazione delle disposizioni relative al coefficiente di correzione dei volumi di cui al chiarimento del 13 aprile 2004 e alle deliberazioni n. 237/00, n. 138/04 e n. 108/06, nei termini di cui sopra, cioè per l'applicazione anche del coefficiente di correzione dei volumi (K) nella determinazione della tariffa di distribuzione del citato PdR.
- Nel corso del procedimento, come sopra rinnovato, la società ha chiesto di essere sentita in audizione finale davanti al Collegio (prot. Autorità n. 0024615/A).
- Con nota 25 ottobre 2010 (prot. Autorità n. 0035312), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato le risultanze istruttorie, confermando la contestazione della predetta violazione.
- In data 11 novembre 2010 si è svolta l'audizione finale avanti al Collegio.
Valutazione giuridica
- Nell'ambito della regolazione tariffaria del servizio di distribuzione del gas naturale, definita con deliberazione n. 237/00, l'Autorità ha disciplinato anche le modalità di utilizzo del dato rilevato dai misuratori.
- In particolare, è stato stabilito che per convertire le relative quote tariffarie originariamente rapportate all'energia, in quote tariffarie rapportate ai volumi, fosse utilizzato dalle imprese di distribuzione:
- un coefficiente di adeguamento alla quota altimetrica e alla zona climatica (coefficiente M) per le forniture in bassa pressione, con misuratori del gas inferiori alla classe G40 non provvisti di correttori;
- un coefficiente di correzione dei volumi di gas misurati (coefficiente K) per le forniture in media pressione, con qualsiasi classe di misuratore, e per quelle in bassa pressione, con misuratori del gas uguali o superiori alla classe G40, in assenza di correttore.
- Tale assetto è stato recepito dalla deliberazione n. 170/04, nonché dal Codice di rete tipo per la distribuzione adottato con deliberazione n. 108/06.
- Alla luce delle predette disposizioni, la società avrebbe dovuto utilizzare per la determinazione delle tariffe di distribuzione relative al PdR 00080000325869 soltanto il coefficiente di adeguamento tariffario M. Invece, dalla documentazione e dalle informazioni acquisite è emerso che Edison DG ha applicato da agosto 2006 a dicembre 2007 oltre al coefficiente M, anche il coefficiente di correzione dei volumi (K), per di più per un valore - pari a 1,19 - superiore a quello - 1,01 - derivante dall'applicazione della metodologia prevista dalla deliberazione n. 237/00.
- Nella memoria depositata nel corso dell'istruttoria la società ha confermato quanto sopra, pur precisando che:
- l'infrazione sarebbe dovuta ad un errore materiale nella digitazione manuale del valore di pressione di fornitura rientrante "nell'inevitabile alea di inesattezze materiali" insite nell'attività di distribuzione del gas, come tale non imputabile a imperizia o negligenza della società;
- già nel mese di gennaio 2008 l'infrazione sarebbe cessata con emissione della nota di credito nei confronti dell'utente del servizio di distribuzione interessato (Enel Energia S.p.A.);
- la violazione sarebbe comunque modesta, riguardando un solo PdR e avendo determinato rimborsi esigui (pari a circa 64 euro), peraltro tempestivamente corrisposti dalla società;
- la condotta sarebbe dunque inidonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalla norma violata con conseguente sproporzione della sanzione anche se pari al minimo edittale.
- Edison DG ha chiesto, pertanto, l'archiviazione del presente procedimento - come l'Autorità avrebbe fatto in un caso analogo caratterizzato da errore scusabile e danni modesti (deliberazione n. 221/04) - e, in subordine, l'irrogazione di una sanzione pari al minimo edittale.
- Nel corso dell'audizione finale la società ha reiterato tali istanze.
- Le suddette argomentazioni non sono, tuttavia, idonee ad escludere la responsabilità della società in ordine all'illecito ascritto.
- Per quanto riguarda la circostanza sub (i), la diligenza richiesta nell'adempimento di attività di pubblica utilità come la distribuzione del gas naturale, non è la diligenza media o ordinaria (art. 1176, comma 1, cod.civ.) ma quella c.d. specifica (art. 1176, comma 2, cod.civ). Anzitutto la condotta contestata non può ricondursi ad un mero errore materiale nella digitazione del valore della pressione di fornitura, ma si sostanzia nell'illegittima applicazione del coefficiente di correzione dei volumi K, e non di un suo valore errato: in altri termini, Edison DG nella determinazione della tariffa di distribuzione relativa al PdR in oggetto non avrebbe dovuto affatto applicare detto coefficiente. Peraltro, il numero di PdR interessati dalla condotta contestata non è idoneo a dimostrare che la società avrebbe, nel concreto, adottato tutte le misure necessarie ad evitare l'errore che si è poi verificato.
- Le circostanze sub (ii) non rilevano ai fini dell'esclusione della responsabilità, bensì ai fini della quantificazione della sanzione: la prova della cessazione della violazione già prima dell'avvio del presente procedimento, incidendo sulla durata, assume rilievo sotto il profilo della gravità, mentre la dimostrazione di avere effettuato i conguagli nei confronti dell'utente della rete di distribuzione interessato (venditore) rileva sotto il profilo dell'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione.
- Anche le circostanze sub (iii) non fanno venire meno l'illecito, ma assumono rilievo ai fini della quantificazione della sanzione, sotto il profilo della gravità; in particolare, l'asserita modestia delle conseguenze dannose, trattandosi di illeciti di mera condotta, è ininfluente ai fini dell'integrazione della violazione. Alla luce di ciò la fattispecie è diversa da quella per cui è stata adottata la citata delibera n. 221/04.
- Inoltre, non si ravvisano i presupposti di fatto e di diritto per ritenere che la condotta non sia idonea a ledere in concreto il bene giuridico tutelato dalle disposizioni violate (sub iv).
- Infine, quanto alla subordinata richiesta della società di irrogazione di una sanzione pari al minimo edittale di euro 2.500, si osserva che detto importo, introdotto dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, è applicabile agli illeciti commessi dalla data di entrata in vigore - 15 agosto 2009 - della citata legge. Pertanto, trattandosi, nella fattispecie, di violazione commessa in un periodo precedente - gli anni 2006 e 2007-, alla medesima deve applicarsi il minimo edittale previsto dalla legge al tempo vigente, pari ad euro 25.822,84.
- Dalla documentazione acquisita agli atti risulta, altresì, che il venditore ha effettuato i corrispondenti conguagli al cliente finale interessato.
Quantificazione della sanzione
- L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
- opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità dell'agente;
- condizioni economiche dell'agente.
- Con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".
- Sotto il profilo della gravità delle violazioni, Edison DG ha disatteso norme poste a tutela degli utenti del servizio di distribuzione, volte, in particolare, a garantire che il prezzo pagato dall'utente sia quanto più possibile coerente con i quantitativi di energia effettivamente prelevata da quest'ultimo. Inoltre, poiché gli utenti del servizio di distribuzione sono generalmente società di vendita che richiedono l'accesso alla rete per l'esecuzione fisica dei propri contratti di fornitura ai clienti finali allacciati, e poiché le società di vendita generalmente pongono in capo ai propri clienti anche i costi sostenuti per il servizio di distribuzione, la disciplina sul coefficiente M mira a tutelare, in modo indiretto, anche i clienti finali: Edison DG, pertanto, applicando oltre al coefficiente M anche il coefficiente K, per di più per un valore superiore a quello risultante dalla metodologia prevista dall'Autorità, ha posto in capo all'utente coinvolto (e indirettamente, dunque, al relativo cliente finale) oneri non dovuti anche se poi rimborsati.
- assicurando che il corrispettivo da questi pagato per il gas acquistato sia quanto più possibile coerente con i propri consumi effettivi;
- garantendo parità di trattamento tra i clienti finali.
- La violazione si è protratta per un anno e quattro mesi (da agosto 2006 a dicembre 2007).
- La gravità dell'infrazione risulta attenuata dalla limitatezza del numero di PdR interessati - uno soltanto - e, dunque, indirettamente, del numero di clienti finali coinvolti.
- Inoltre la somma indebitamente percepita dalla società, ma poi restituita, è di importo modesto.
- Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, prima dell'avvio del presente procedimento Edison DG ha effettuato i conguagli nei confronti dell'utente del servizio di distribuzione interessato e quest'ultimo ha provveduto, quasi interamente, ai rimborsi nei confronti del cliente finale coinvolto.
- Quanto al criterio della personalità dell'agente, Edison DG non si è resa responsabile di altra violazione di provvedimenti dell'Autorità. Inoltre, già prima dell'avvio del presente procedimento, ha ammesso la violazione contestata.
- In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato realizzato nell'anno 2008 dalla società nello svolgimento dell'attività di distribuzione e misura del gas è pari a circa 22 milioni di euro.
- Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84)
DELIBERA
- si accerta la violazione, da parte di Edison DG S.p.A., delle disposizioni relative al coefficiente di correzione dei volumi di cui al chiarimento del 13 aprile 2004 e alle deliberazioni n. 237/00, n. 138/04, n. 170/04 e n. 108/06, nei sensi di cui in motivazione;
- è irrogata a Edison DG S.p.A., ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 25.822,84 (venticinquemilaottocentoventidue/84);
- si ordina a Edison DG S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
- decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo “789T”);
- si ordina a Edison DG S.p.A. di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
- il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Edison DG S.p.A., con sede legale in via Pelosa, n. 20, 35030 Selvazzano Dentro (PD), e pubblicato sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.
22 novembre 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis