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Data pubblicazione: 15 giugno 2009

Delibera 03 giugno 2009

VIS 52/09

Irrogazione di sanzione ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti della società Soresina Reti e Impianti S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 giugno 2009

Visti:

  • l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • la legge 24 novembre 1981, n. 689;
  • l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 4/04;
  • la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2007, n. 333/07
  • la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, VIS 43/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 22 settembre 2008, VIS 92/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2008, ARG/elt 168/08.

Fatto

  1. Con deliberazione VIS 92/08 l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Soresina Reti e Impianti S.p.A. (ora Soresina Reti e Impianti S.r.l. e di seguito: Soresina o la società), un'istruttoria formale per accertare la violazione degli articoli 4 e 13 della deliberazione dell'Autorità n. 4/04, in materia di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica, e irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
  2. Tali violazioni - inerenti ad obblighi di corretta registrazione delle interruzioni nell'alimentazione di energia elettrica nell'anno 2007 e di conservazione della documentazione necessaria per la verifica della correttezza delle registrazioni - sono emerse dalle informazioni e dai documenti acquisiti nel corso di una verifica ispettiva effettuata presso la stessa società in data 24 e 25 giugno 2008, in attuazione della deliberazione dell'Autorità VIS 43/08. In particolare, le risultanze ispettive hanno evidenziato che:
    1. per n. 2 (due) interruzioni lunghe non è stato possibile verificare la correttezza delle relative registrazioni, a causa dell'incompletezza della documentazione necessaria, in violazione dei commi 2 e 3 dell'articolo 13 della deliberazione n. 4/04;
    2. per un'altra interruzione lunga non è stato registrato il preavviso, pur assicurato nella realtà, in violazione dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della deliberazione n. 4/04;
    3. non è stata registrata un'interruzione senza preavviso lunga, in violazione dell'articolo 4 della deliberazione n. 4/04.
  3. Nel corso del procedimento Soresina, con nota 21 ottobre 2008 (prot. Autorità 031945 - 25/10/2008), ha chiesto di accedere agli atti del procedimento, di essere ascoltata in audizione dal responsabile del procedimento, di essere altresì sentita nell'audizione finale avanti al Collegio, riservandosi infine di produrre ulteriori memorie.
  4. In data 19 novembre 2008 si è svolta, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, l'audizione dinanzi al responsabile del procedimento, al termine della quale è stata evasa la predetta istanza di accesso.
  5. Con nota 6 dicembre 2008 (prot. Autorità 040578 - 16/12/2008) la società ha trasmesso la preannunciata memoria corredata da documenti.
  6. Con nota 21 gennaio 2009 (prot. Autorità 0002896) il responsabile del procedimento, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie, confermando la contestazione delle violazioni.
  7. In data 13 marzo 2009 si è svolta, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, l'audizione finale dinanzi al Collegio, nel corso della quale Soresina ha ribadito quanto già esposto in precedenza, depositando un ulteriore documento.

Valutazione giuridica

  1. Dagli elementi acquisiti agli atti emerge che Soresina si è resa responsabile delle violazioni sopra descritte, secondo quanto risulta:
    1. per quel che riguarda l'incompletezza della documentazione necessaria per verificare la correttezza delle registrazioni di n. 2 (due) interruzioni lunghe (cfr. la lettera a) del precedente punto 2), dalla tabella di rilevamento delle interruzioni, compilata in contraddittorio con la società durante lo svolgimento dell'ispezione, nonché da una serie di documenti in quella stessa sede esaminati ed acquisiti (le cc.dd. schematiche di rete, la modulistica compilata dalle squadre operative o di pronto intervento, i reports che riportano l'origine, i tempi e la causa di ogni interruzione, le singole manovre di rialimentazione progressiva e il numero di utenti che permangono interrotti dopo ciascuna rialimentazione);
    2. per quel che concerne l'omessa registrazione del preavviso in relazione ad un'altra interruzione lunga (cfr. la lettera b) del precedente punto 2), dalla predetta tabella di rilevamento delle interruzioni;
    3. per quel che attiene all'omessa registrazione di un'interruzione senza preavviso lunga (cfr. la lettera c) del precedente punto 2), dal tabulato di telecontrollo.
  2. Peraltro, la stessa Soresina ha ammesso tutte le infrazioni, sia nella nota 6 dicembre 2008 che nel corso dell'audizione finale del 13 marzo 2009, rappresentando e documentando le azioni correttive e migliorative intraprese.

Quantificazione della sanzione

  1. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
    • gravità della violazione;
    • opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
    • personalità dell'agente;
    • condizioni economiche dell'agente.
  2. Con deliberazione ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato "Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".
  3. Ai fini della quantificazione della sanzione, le singole violazioni, illustrate nel precedente punto 2, si prestano ad essere considerate unitariamente, in ragione dell'unicità dell'interesse pubblico tutelato dai precetti violati, che è quello di "assicurare una corretta ed omogenea registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici, per disporre di indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni", in una più ampia prospettiva di progressivo miglioramento della continuità del servizio, in termini di riduzione del numero delle interruzioni annue subite dai clienti (articolo 2 della deliberazione n. 4/04).
  4. La violazione presenta una gravità lieve, ma solo perché Soresina - pur avendo a suo tempo manifestato la volontà di sottoporsi alla regolazione incentivante di cui al Titolo IV dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07 fin dal 2008 (senza differirne l'operatività al 2009 ai sensi dell'articolo 30, comma 1, dell'Allegato A sopra citato) - non è, allo stato attuale, soggetta alla suddetta regolazione incentivante, per effetto della deliberazione dell'Autorità 25 novembre 2008, ARG/elt 168/08, che ha rinviato ad un successivo provvedimento, da adottarsi dopo la chiusura del presente procedimento sanzionatorio, la determinazione dei livelli di partenza e dei livelli tendenziali per Soresina.
  5. Pertanto risulta pregiudicato unicamente l'interesse ad "una corretta ed omogenea registrazione delle interruzioni da parte delle imprese distributrici, per disporre di indicatori di continuità affidabili, comparabili e verificabili e per consentire una adeguata informazione dei clienti interessati dalle interruzioni" (articolo 2, comma 1, lettera a), della deliberazione n. 4/04).
  6. Per quel che riguarda l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, Soresina, nel ricalcolare gli indicatori individuali di continuità del servizio relativi agli anni 2006 e 2007 - trasmessi agli Uffici dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 21, comma 4, dell'Allegato A alla deliberazione n. 333/07, con mail certificata del 15 ottobre 2008 - ha registrato l'interruzione lunga senza preavviso a suo tempo erroneamente non registrata (cfr. la lettera c) del precedente punto 2) e, in relazione ad un'altra interruzione lunga, ha registrato il preavviso prima erroneamente non registrato (cfr. la lettera b) del precedente punto 1). Questo consente di diminuire l'importo base della sanzione in applicazione dell'art. 7, comma 2, delle citate Linee guida.
  7. Quanto al criterio della personalità dell'agente, Soresina non si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Inoltre dopo l'avvio del presente procedimento ha posto in essere azioni migliorative del servizio di distribuzione di energia elettrica tradottesi in particolare nell'organizzazione, nel corso del 2008, di specifici incontri di formazione del personale preposto allo stesso. Successivamente, il 16 febbraio 2009 la società ha perfezionato con ASM Elettricità S.r.L. (gruppo A2A S.p.A.) un contratto finalizzato all'affidamento alla stessa della conduzione della rete di distribuzione dell'energia elettrica, del telecontrollo, della registrazione delle interruzioni subite dai clienti e della conservazione dei documenti comprovanti la correttezza di tali registrazioni in conformità al quadro regolatorio definito dall'Autorità. Queste circostanze, che denotano un'inclinazione a non reiterare in futuro infrazioni in tema di continuità del servizio, consentono di ridurre ulteriormente l'importo della sanzione in applicazione dell'art. 5, comma 2, lett. c) delle Linee guida.
  8. In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, l'attività di distribuzione di energia elettrica di Soresina ha generato, nell'anno 2007, ricavi per euro 3.866.700.
  9. Gli elementi indicati nei precedenti punti da 13 a 17 conducono a determinare la sanzione, per la violazione in esame, nella misura di euro 30.933,00 (trentamilanovecentotrentatre/00)

DELIBERA

  1. si accerta la violazione, da parte della società Soresina Reti e Impianti S.r.l., degli articoli 4 e 13 della deliberazione n. 4/04;
  2. è irrogata alla società Soresina Reti e Impianti S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 30.933,00 (trentamilanovecentotrentatre/00);
  3. si ordina alla società Soresina Reti e Impianti S.r.l. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributario "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
  4. decorso il termine di cui alla precedente lettera c), per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
  5. si ordina alla società Soresina Reti e Impianti S.r.l. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
  6. il presente provvedimento sarà notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Soresina Reti e Impianti S.r.l., con sede legale in via Cairoli n. 17, 26015 Soresina (Cremona), presso lo studio legale dell'avv. Luca A. Lanzalone, via Magenta, 47, 26900 Lodi e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95 entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso.

 

 

3 giugno 2009 Il Presidente: Alessandro Ortis


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