Data pubblicazione: 09 ottobre 2008
Delibera 22 settembre 2008
VIS 92/08
Avvio di un'istruttoria formale per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti della società Soresina Reti e Impianti S.p.A. in materia di continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 settembre 2008
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 gennaio 2004, n. 4/04, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06;
- la deliberazione dell'Autorità 14 maggio 2008, VIS 43/08.
Considerato che:
- con la deliberazione n. 4/04 l'Autorità ha approvato il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica" per il periodo di regolazione 2004 - 2007;
- gli artt. 4 e 13.1 della deliberazione n. 4/04 impongono alle imprese distributrici di attivare e mantenere costantemente aggiornato un registro delle interruzioni, anche su supporto informatico, riportante i dati indicati nei commi 4.2, 4.3 e 4.4, tra i quali l'eventuale attestazione dell'avvenuto preavviso;
- l'art. 13.3 della deliberazione n. 4/04 obbliga le imprese distributrici a conservare in modo ordinato e accessibile tutta la documentazione - indicata nel comma 13.2 - necessaria per la verifica della correttezza delle registrazioni effettuate, per un periodo di due anni decorrenti dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la registrazione è stata operata;
- con deliberazione VIS 43/08 l'Autorità ha approvato, per l'anno 2008, un programma di verifiche ispettive nei confronti di imprese di distribuzione dell'energia elettrica in merito ai dati di continuità del servizio per l'anno 2007;
- in attuazione del programma sopra richiamato, in data 24 e 25 giugno 2008 è stata effettuata congiuntamente da personale degli Uffici dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza un'ispezione presso la sede legale di Soresina Reti e Impianti S.p.A. volta ad ottenere elementi documentali e informativi sui dati di continuità del servizio relativi all'anno 2007;
- nel corso dell'ispezione sono state verificate, a campione, n. 6 (sei) interruzioni, di cui 5 (cinque) lunghe, senza preavviso ed imputate ad "altre cause" e 1 (una) breve ed imputata a "cause esterne", tutte con origine sulla rete a media tensione;
- dalla verifica è emerso che: a) per n. 2 (due) interruzioni (lunghe) non è stato possibile verificare la correttezza delle relative registrazioni, a causa dell'incompletezza della documentazione necessaria, in violazione dei commi 2 e 3 dell'art. 13 della deliberazione n. 4/04; b) per un'altra interruzione (lunga) non è stato registrato il preavviso, pur assicurato nella realtà, in violazione dell'art. 4.2, lett. b), della deliberazione n. 4/04; c) dall'analisi del tabulato del telecontrollo relativo all'anno 2007 è emersa la mancata registrazione di un'interruzione senza preavviso lunga, in violazione dell'art. 4 della deliberazione n. 4/04
DELIBERA
- è avviata un'istruttoria formale nei confronti di Soresina Reti e Impianti S.p.A., per accertare le violazioni, sopra indicate, degli artt. 4 e 13 della deliberazione n. 4/04, ed irrogare le relative sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
- il termine di durata dell'istruttoria è di sessanta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- il provvedimento finale sarà adottato entro quarantacinque giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto c);
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società Soresina Reti e Impianti S.p.A., con sede legale in Soresina (CR), via Cairoli n. 17 (CAP 26015) e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
22 settembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis