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Data pubblicazione: 05 febbraio 2009

Delibera 03 febbraio 2009

VIS 8/09

Chiusura dell'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 15 aprile 2008, VIS 41/08, sulla corretta applicazione delle previsioni in materia di gas non contabilizzato delle reti di trasporto del gas naturale nel periodo 2004-2006

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 febbraio 2009

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 e successive modifiche ed integrazioni;
  • la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2007, n. 205/07 (di seguito: deliberazione n. 205/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08 (di seguito: deliberazione VIS 41/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 28 aprile 2008, ARG/gas 50/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 50/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2008 VIS 65/08;
  • la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2008, ARG/gas 102/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 102/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
  • il documento recante "Relazione conclusiva in esito all'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 41/08 in merito alla corretta applicazione delle previsioni in materia di gas non contabilizzato nelle reti di trasporto nel periodo 2004-2006", allegato al presente provvedimento (di seguito: la Relazione).

Considerato che:

  • con la deliberazione VIS 41/08 l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva per accertare le cause che hanno determinato nel periodo 2004-2006 un andamento anomalo dei quantitativi di gas non contabilizzato nelle reti di trasporto del gas naturale (di seguito: Istruttoria), prevedendo che le risultanze conoscitive dell'Istruttoria potessero essere utilizzate anche ai fini di meglio caratterizzare la regolazione relativa al servizio di bilanciamento del gas naturale;
  • con la medesima deliberazione VIS 41/08, l'Autorità ha inoltre differito ad un momento successivo alla chiusura dell'Istruttoria la definizione del valore del corrispettivo CVF, introdotto per l'anno termico 2007-2008 dalla deliberazione n. 205/07, per riconoscere all'impresa di trasporto i costi addizionali sostenuti in merito all'acquisto del gas per la compressione (di seguito: fuel gas) e le perdite di rete; e che, per le medesime finalità, l'Autorità con deliberazione ARG/gas 102/08 ha introdotto per l'anno termico 2008-2009 il corrispettivo CVFL, demandando la sua definizione a successivo provvedimento;
  • sulla base delle attività istruttorie condotte dagli uffici dell'Autorità, descritte nella Relazione, le cause dell'andamento anomalo dei quantitativi di gas non contabilizzato sono riconducibili:
    • in misura preponderante all'inadeguatezza prestazionale e all'insufficiente manutenzione effettuata su una parte del parco misuratori;
    • ad anomalie di tipo procedurale nella determinazione degli elementi che costituiscono l'equazione di bilanciamento della rete di trasporto;
  • le predette attività istruttorie non hanno tuttavia consentito di valutare con precisione l'effettivo impatto dell'inadeguatezza prestazionale e di manutenzione di una parte del parco misuratori sull'andamento dei quantitativi di gas non contabilizzato nel periodo oggetto di indagine e di accertare eventuali violazioni delle deliberazioni dell'Autorità da parte dei soggetti titolari di impianti di misura;
  • pur tuttavia, gli esiti dell'Istruttoria al riguardo (paragrafo 5 della Relazione) evidenziano l'esigenza urgente e non procrastinabile di interventi di regolazione volti a:
    1. estendere la responsabilità dell'impresa maggiore di trasporto per il servizio di misura a tutti i punti di immissione e di prelievo della rete di trasporto, e non solo a quelli individuati dalla deliberazione ARG/gas 159/08;
    2. trattare il gas non contabilizzato in modo analogo alle perdite fisiche della rete di trasporto, attribuendone la titolarità all'impresa maggiore di trasporto;
    3. definire i rapporti tra l'impresa di maggiore di trasporto e le altre imprese di trasporto in relazione alle tematiche di cui alle precedenti lettere (a) e (b);
    4. introdurre meccanismi di regolazione incentivante finalizzati alla riduzione degli oneri per il reintegro del gas non contabilizzato nell'ambito del servizio di bilanciamento;
  • l'Istruttoria ha inoltre evidenziato che:
    • l'adozione degli interventi di cui alle precedenti lettere (a), (b), (c) e (d) richiede che l'impresa maggiore di trasporto predisponga un piano di adeguamento e di manutenzione degli impianti di misura del trasporto del gas;
    • alcune delle anomalie procedurali riscontrate possano essere immediatamente rimosse dall'impresa maggiore di trasporto.
  • con la deliberazione ARG/gas 50/08 l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione della disciplina tariffaria del servizio di trasporto del gas naturale per il periodo di regolazione 2009-2013 e ha individuato alcune esigenze generali di cui tenere conto ai fini della formazione dei relativi provvedimenti.

Ritenuto che sia opportuno:

  • acquisire la Relazione come atto conclusivo dell'Istruttoria avviata con deliberazione VIS 41/08;
  • integrare le esigenze di carattere generale individuate nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione ARG/gas 50/08, con le esigenze di interventi regolatori richiamati alle precedenti lettere (a), (b), (c) e (d) del quinto considerato al fine di definire nuovi criteri in materia di trattamento del gas non contabilizzato;
  • anche al fine di disporre di tutti gli elementi necessari per attuare i predetti interventi, prevedere che la società Snam Rete Gas, nella sua qualità di impresa maggiore di trasporto:
    • predisponga e trasmetta all'Autorità, entro il 31 maggio 2009, un piano di adeguamento e di manutenzione degli impianti di misura del gas trasportato;
    • risolva, entro il 30 giugno 2009, dandone evidenza all'Autorità, le anomalie procedurali evidenziate nella Relazione nei termini indicati;
  • avviare un'istruttoria conoscitiva in merito all'adeguatezza prestazionale e di manutenzione di una parte del parco impianti di misura della rete di trasporto, finalizzata all'acquisizione, presso le imprese di trasporto e i soggetti con ruoli di responsabilità coinvolti nelle attività relative alla misura del gas, di informazioni e dati utili ad una valutazione dell'impatto delle predette inadeguatezze sull'andamento dei quantitativi di gas non contabilizzato nel periodo 2004-2006 e all'accertamento di eventuali violazioni delle deliberazioni dell'Autorità da parte dei soggetti titolari degli impianti di misura;
  • prevedere, nelle more dell'adozione di una disciplina organica del gas non contabilizzato, l'avvio di un procedimento per la modifica delle modalità di trattamento del gas non contabilizzato già nel corso del presente anno termico.

Ritenuto inoltre che sia opportuno:

  • determinare i costi addizionali sostenuti negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 dall'impresa maggiore di trasporto per l'acquisto del fuel gas per effetto della dinamica congiunturale dei prezzi del petrolio e dei suoi derivati, enucleandoli da tutti gli altri costi riconducibili a quantitativi di gas stimati e non soggetti a specifica misurazione e tenendo conto della quota di profit sharing riconducibile ai costi per l'acquisto del gas per la compressione riconosciuta all'inizio del secondo periodo di regolazione;
  • determinare con successivo provvedimento:
    1. i costi addizionali sostenuti nell'anno termico 2007-2008 dall'impresa maggiore di trasporto per l'acquisto del fuel gas, al fine di effettuare la verifica dei costi sostenuti anche attraverso un'analisi delle condizioni di approvvigionamento del gas naturale sui mercati internazionali;
    2. i costi addizionali sostenuti nell'anno termico 2008-2009 dall'impresa maggiore di trasporto per l'acquisto del fuel gas, al fine di disporre dei dati di consuntivo e di effettuare le medesime verifiche indicate alla precedente lettera a);
  • prevedere, al fine di assicurare la stabilità tariffaria e limitare l'impatto sui consumatori finali, che il riconoscimento dei costi addizionali avvenga, a partire dal terzo periodo di regolazione, secondo le modalità che saranno determinate in esito al procedimento avviato con deliberazione ARG/gas 50/08

DELIBERA

  1. di chiudere l'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione VIS 41/08 mediante l'acquisizione della Relazione allegata al presente provvedimento (Allegato A) di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di prevedere che il procedimento avviato con la deliberazione ARG/gas 50/08 tenga conto delle seguenti esigenze di regolazione ulteriori a quelle già definite con la medesima deliberazione:
    1. estendere la responsabilità dell'impresa maggiore di trasporto per il servizio di misura a tutti i punti di immissione e di prelievo della rete di trasporto, e non solo a quelli individuati dalla deliberazione ARG/gas 159/08;
    2. trattare il gas non contabilizzato in modo analogo alle perdite fisiche della rete di trasporto, attribuendone la titolarità all'impresa maggiore di trasporto;
    3. definire i rapporti tra l'impresa di maggiore di trasporto e le altre imprese di trasporto in relazione alle tematiche di cui alle precedenti lettere (a) e (b);
    4. introdurre meccanismi di regolazione incentivante finalizzati alla riduzione degli oneri per il reintegro del gas non contabilizzato nell'ambito del servizio di bilanciamento;
  3. di prevedere che la società Snam Rete Gas:
    1. trasmetta all'Autorità, entro il 31 maggio 2009, un piano di adeguamento degli impianti di misura, che includa i dati e le informazioni riportate nel paragrafo 5 della predetta Relazione;
    2. risolva, entro il 30 giugno 2009, le anomalie procedurali descritte nel paragrafo 5 della Relazione, dando comunicazione all'Autorità delle soluzioni adottate;
  4. di avviare un'istruttoria conoscitiva in merito all'adeguatezza prestazionale e di manutenzione di una parte del parco impianti di misura della rete di trasporto, finalizzata all'acquisizione, presso le imprese di trasporto e i soggetti con ruoli di responsabilità coinvolti nelle attività relative alla misura del gas, di informazioni e dati utili ad una valutazione dell'impatto delle inadeguatezze sull'andamento dei quantitativi di gas non contabilizzato nel periodo 2004-2006 e all'accertamento di eventuali violazioni delle deliberazioni dell'Autorità da parte dei soggetti titolari degli impianti di misura;
  5. di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe, con il supporto della Direzione Mercati, dell'Autorità per i seguiti di competenza di cui al punto 4;
  6. di prevedere che l'istruttoria conoscitiva di cui al punto 4 venga conclusa entro il 30 settembre 2009;
  7. di avviare un procedimento per la modifica delle modalità di trattamento del gas non contabilizzato vigenti per l'anno termico 2008-2009;
  8. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati, con il supporto della Direzione Tariffe, dell'Autorità per i seguiti di competenza di cui al punto 7;
  9. di fissare i costi addizionali sostenuti dalla società Snam Rete Gas per l'acquisto del fuel gas negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 rispettivamente pari a 23.322.204,96 euro e pari a 21.735.323,57 euro;
  10. di fissare i costi addizionali sostenuti dalla società Snam Rete Gas per l'acquisto del fuel gas negli anni termici 2007-2008 e 2008-2009 con successivi provvedimenti;
  11. di prevedere che le modalità di riconoscimento dei costi addizionali di cui ai punti 9 e 10 avvenga secondo i criteri che saranno determinati in esito al procedimento avviato con deliberazione ARG/gas 50/08;
  12. di notificare alle società Carbotrade S.p.A., con sede legale in Via Sottoripa n. 7 int. 10-12, 16124 Genova, Consorzio della Media Valtellina con sede legale in Via Nazario Sauro n. 33, 23100 Sondrio, Edison Stoccaggio S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte n. 31, 20121 Milano, Gas Plus Trasporto S.r.l., con sede legale in Viale Enrico Forlanini n. 17, 20134, Milano, Metanodotto Alpino S.r.l., con sede legale in Via Bardonecchia n. 5, 10139 Torino, Netenergy Service S.r.l., con sede legale in Zona Industriale, 86039 Termoli (CB), Retragas S.r.l., con sede legale in via Lamarmora n. 230, 25124 Brescia, SGI S.p.A., con sede legale in via del Lauro n. 7, 20121 Milano e Snam Rete Gas S.p.A., con sede legale in piazza Santa Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, il presente provvedimento, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
  13. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
  14. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

3 febbraio 2009
Il Presidente: Alessandro Ortis