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Data pubblicazione: 15 aprile 2008

Delibera 15 aprile 2008

VIS 41/08

Avvio di istruttoria conoscitiva sulla corretta applicazione delle previsioni in materia di gas non contabilizzato delle reti di trasporto del gas naturale nel periodo 2004-2006

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 15 aprile 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481, e in particolare l'articolo 2, comma 22;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144(di seguito: decreto legislativo n. 164/00);
  • la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (che abroga la direttiva 98/30/CE);
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97, recante disposizioni generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione dei propri provvedimenti, e in particolare l'art. 3;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata, recante adozione di garanzie per il libero accesso al servizio di trasporto del gas naturale e di norme per la predisposizione dei codici di rete (di seguito: deliberazione n. 137/02);
  • la deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03 di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della società Snam Rete Gas S.p.A. (di seguito: Snam Rete Gas) e suoi successivi aggiornamenti;
  • la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2003, n. 144/03, di approvazione del codice di rete per il servizio di trasporto della società Società Gasdotti Italia S.p.A. (di seguito: SGI) e suoi successivi aggiornamenti;
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2005, n. 166/05 (di seguito: deliberazione n. 166/05), recante criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale;
  • la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2005, n. 234/05 (di seguito: deliberazione n. 234/05), recante avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'attività di trasporto di gas naturale ai sensi della deliberazione n. 166/05;
  • la deliberazione 2 agosto 2007, n. 205/07 (di seguito deliberazione n. 205/07) recante approvazione delle proposte tariffarie relative ai corrispettivi di trasporto e dispacciamento del gas naturale per l'anno termico 2007-2008, in attuazione della deliberazione n. 166/05;

Considerato che:

  • l'articolo 1, comma 1, della legge n. 481/95 affida all'Autorità la finalità di promuovere la concorrenza e l'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, promuovendo altresì la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
  • con la deliberazione n. 137/02 l'Autorità ha disciplinato le condizioni di accesso ed erogazione del servizio di trasporto del gas naturale; e che tale disciplina è stata dettagliata nei codici di rete di Snam Rete Gas e SGI approvati dall'Autorità con le deliberazioni n. 75/03 e n. 144/03;
  • nel paragrafo 9.3.1.1 del codice di rete di Snam Rete Gas il gas non contabilizzato (GNC) è definito come il "& termine che costituisce il risultato dell'equazione di bilancio di rete. Tale termine rappresenta l'energia non determinabile, dovuta ad incertezze di misura: è quindi un "aggiustamento" contabile che può avere un valore positivo o negativo in modo non sistematico e viene ripartito tra gli Utenti, comparendo nell'equazione di bilancio di ciascuno di essi.";
  • l'equazione di bilancio commerciale della rete di trasporto è calcolata su base giornaliera secondo la seguente equazione:

    I + S = P + C + PE + ΔLPC + GNC

    dove i rispettivi termini rappresentano le immissioni di gas nella rete di trasporto (I), il gas erogato o iniettato nel sistema di stoccaggio (S), i prelievi degli utenti dalla rete di trasporto (P), i prelievi effettuati dall'impresa di trasporto in relazione ai consumi delle centrali di compressione (C), le perdite di rete distribuite (PE) e il termine relativo alla variazione dell'invaso di rete (ΔLPC);
  • l'Autorità, con deliberazione n. 234/05, ha avviato un procedimento per la modifica dei criteri tariffari di cui alla deliberazione n. 166/05 al fine di prevedere meccanismi di aggiornamento della quota di ricavo riconducibile ai costi sostenuti per l'acquisto del gas destinato al funzionamento delle centrali di compressione ed all'integrazione delle perdite di rete, determinata ai sensi dell'articolo 3, comma 3.6 sulla base dei costi effettivamente sostenuti nell'esercizio 2004, che tenessero conto del sopravvenuto contesto congiunturale caratterizzato da una forte ed inattesa dinamica dei prezzi del petrolio e dei suoi derivati;
  • nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea, l'impresa maggiore di trasporto (con comunicazioni prot. Autorità n. 11016 del 3 maggio 2007, prot. Autorità n. 20166 del 31 luglio 2007, prot. Autorità n. 30585 del 14 novembre 2007 e protocollo generale A/0008274 del 21 marzo 2008) ha fornito documentazione in merito ai maggiori oneri sostenuti negli anni termici 2005-2006 e 2006-2007 per l'acquisto del gas destinato al funzionamento delle centrali di compressione ed all'integrazione delle perdite di rete, e dati e informazioni in merito ai consumi per l'esercizio della rete, alle perdite di rete distribuite e al gas non contabilizzato relativamente al periodo 2004-2006, in risposta alle richieste formulate dall'Autorità con comunicazioni prot. EF/M07/1640/lj del 5 aprile 2007, prot. AO/M07/3404 del 25 luglio 2007 e protocollo generale P/0007401 del 12 marzo 2008;
  • l'esame della suddetta documentazione ha evidenziato nel periodo 2004-2006 un andamento anomalo del gas non contabilizzato: in particolare, a fronte di una aspettativa di variazione casuale del gas non contabilizzato, si è assistito ad un incremento e ad una costanza di segno di valore positivo che ha determinato una disuguaglianza nell'equazione di bilanciamento costantemente a favore dei quantitativi immessi; e che le analisi presentate da Snam Rete Gas sulle cause che hanno determinato l'andamento suddetto non sono risultate sufficienti a spiegare tale fenomeno;
  • dall'esame della documentazione esaminata emerge anche l'evidenza che non sembrerebbe giustificato un trattamento differenziato di riconoscimento dei costi tra gas non contabilizzato e perdite fisiche della rete;
  • con deliberazione n. 205/07 l'Autorità ha previsto transitoriamente per l'anno termico 2007-2008 l'introduzione di un corrispettivo tariffario unitario CVF, addizionale al corrispettivo unitario variabile, al fine di tenere conto dell'eventuale riconoscimento dei costi addizionali sostenuti dall'impresa di trasporto in merito all'acquisto del gas per la compressione e le perdite di rete; e che la determinazione di tale corrispettivo, risulta possibile solamente a seguito di una corretta quantificazione dei costi corrispondenti;
  • secondo l'equazione di cui al quarto considerato, la quantificazione di cui al precedente considerato non è perseguibile se non sono correttamente e convincentemente identificati i valori di tutti i termini che intervengono nell'equazione di bilancio di rete; e che l'anomalo andamento riscontrato per il valore del gas non contabilizzato potrebbe far pensare all'esistenza di errori sistematici nei termini dell'equazione;
  • la conoscenza delle cause che hanno originato l'andamento descritto del gas non contabilizzato è necessaria anche al fine di prevedere nel prossimo periodo di regolazione tariffaria del trasporto gas, che avrà inizio dall'1 ottobre 2009, l'introduzione di meccanismi differenti da quelli fino ad oggi applicati che trattino in modo omogeneo le partite afferenti le perdite di rete e che incentivino la loro minimizzazione.

Ritenuto che sia opportuno:

  • avviare con urgenza un'istruttoria conoscitiva per accertare le cause che hanno determinato nel periodo 2004-2006 un andamento anomalo del gas non contabilizzato nelle reti di trasporto del gas naturale, finalizzata all'acquisizione, presso le imprese di trasporto e i soggetti con ruoli di responsabilità coinvolti nelle attività relative alla misura del gas, di informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza;
  • utilizzare le risultanze conoscitive anche ai fini di meglio caratterizzare la regolazione relativa al servizio di bilanciamento del gas naturale

DELIBERA

  1. di avviare un'istruttoria conoscitiva per accertare le cause che hanno determinato nel periodo 2004-2006 un andamento anomalo del gas non contabilizzato nelle reti di trasporto del gas naturale, finalizzata all'acquisizione, presso le imprese di trasporto e i soggetti con ruoli di responsabilità coinvolti nelle attività di misura del gas, di informazioni e dati utili alla predisposizione degli interventi di competenza;
  2. di conferire mandato al Direttore responsabile della Direzione Tariffe, con il supporto della Direzione Mercati, di condurre le attività di cui al precedente punto;
  3. di prevedere, qualora ciò sia opportuno, per alcuni aspetti della presente istruttoria conoscitiva, analisi e valutazioni da effettuare con il supporto di servizi di consulenza esterni;
  4. di prevedere che la presente istruttoria conoscitiva venga conclusa entro 3 (tre) mesi dal suo avvio, salvo tempi più lunghi che si rendano necessari per le analisi e valutazioni tecniche;
  5. di demandare a valle della conclusione dell'istruttoria di cui alla presente deliberazione la definizione del corrispettivo di cui al punto 1 della deliberazione n. 205/07
  6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
  7. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).

15 aprile 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis