Seguici su:






Data pubblicazione: 09 settembre 2010

Delibera 06 settembre 2010

VIS 93/10

Chiusura dell’istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 3 febbraio 2009, VIS 8/09, sull’adeguatezza prestazionale e di manutenzione degli impianti di misura della rete di trasporto e l’impatto delle inadeguatezze sull’andamento dei quantitativi di gas non contabilizzato nel periodo 2004-2006

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 settembre 2010

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la legge 20 novembre 2009, n. 166, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (di seguito: legge n. 166/09) ed in particolare l'articolo 7;
  • il decreto del Ministro delle Attività Produttive 29 settembre 2005 (di seguito: DM 29 settembre 2005);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 aprile 2010 (di seguito: DM 26 aprile 2010);
  • il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 18 giugno 2010;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 30 maggio 1997, n. 61/97;
  • la deliberazione dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
  • il codice di rete dell'impresa maggiore di trasporto, la società Snam Rete Gas Spa, approvato con deliberazione dell'Autorità 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente modificato e integrato (di seguito: codice di rete);
  • la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04;
  • il codice di rete tipo per il servizio di distribuzione del gas naturale, adottato dall'Autorità con deliberazione 6 giugno 2006, n. 108/06, come successivamente modificato e integrato (di seguito: codice tipo di distribuzione);
  • la deliberazione dell'Autorità 15 aprile 2008, VIS 41/08 (di seguito: deliberazione VIS 41/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 3 febbraio 2009, VIS 8/09 (di seguito: deliberazione VIS 8/09), e in particolare la relazione conclusiva allegata;
  • la deliberazione dell'Autorità 7 ottobre 2009, VIS 96/09;
  • la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 184/09), e in particolare l'allegato B alla deliberazione (di seguito: RMTG);
  • la deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 2010, PAS 5/10 (di seguito: deliberazione PAS 5/10);
  • il resoconto tecnico trasmesso dall'Università di Cassino, Dipartimento di meccanica, strutture, ambiente e territorio (DIMSAT), con nota del 27 luglio 2010 (prot. Autorità A/27422 del 30 luglio 2010), recante "Determinazione del gas non contabilizzato nelle reti di trasporto: studi, analisi e verifiche inerenti gli impianti di misura", ed in particolare il documento conclusivo "Fase III - Analisi del gas non contabilizzato" (di seguito: Rapporto tecnico);
  • il documento recante "Relazione in merito ad anomalie riscontrate in esito all'istruttoria conoscitiva avviata con  deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 3 febbraio 2009, VIS 8/09" (di seguito: Relazione conclusiva).

Considerato che:

  • le analisi svolte nell'ambito dell'istruttoria avviata con la deliberazione VIS 41/08 evidenziano che le cause dell'andamento anomalo dei quantitativi di gas non contabilizzato sono riconducibili in misura preponderante all'inadeguatezza prestazionale e all'insufficiente manutenzione effettuata su una parte del parco misuratori, oltre che ad anomalie di tipo procedurale nella determinazione degli elementi che costituiscono l'equazione di bilanciamento della rete di trasporto;
  • con la deliberazione VIS 8/09, l'Autorità ha quindi avviato un'istruttoria conoscitiva in merito all'adeguatezza prestazionale e di manutenzione di una parte del parco impianti di misura della rete di trasporto, finalizzata:
    • all'acquisizione, presso le imprese di trasporto e i soggetti con ruoli di responsabilità coinvolti nelle attività relative alla misura del gas, di informazioni e dati utili ad una valutazione dell'impatto delle predette inadeguatezze sull'andamento dei quantitativi di gas non contabilizzato nel periodo 2004-2006;
    • all'accertamento di eventuali violazioni delle deliberazioni dell'Autorità da parte dei soggetti che garantiscono il servizio di misura;
  • ai fini dello svolgimento delle attività istruttorie, con particolare riferimento all'esigenza di approfondire gli aspetti tecnici che concorrono alla determinazione del gas non contabilizzato, l'Autorità ha conferito un incarico di consulenza al DIMSAT, struttura di esperti della materia di alta professionalità; gli esiti delle attività svolte dal DIMSAT, sotto il coordinamento del responsabile dell'istruttoria conoscitiva, sono riportati nel Rapporto tecnico;
  • l'istruttoria conoscitiva ha evidenziato alcune anomalie nella gestione degli impianti di misura da parte di alcuni soggetti coinvolti, la cui analisi è svolta nella Relazione conclusiva; in particolare tali anomalie riguardano impianti nella titolarità di soggetti diversi dall'impresa maggiore di trasporto, in particolare:
    1. impianti di clienti finali direttamente allacciati alla rete dell'impresa maggiore (c.d. clienti finali diretti);
    2. impianti di imprese di distribuzione del gas situati nei punti di riconsegna della predetta rete con le rispettive reti di distribuzione (c.d. city-gates);
    3. reti di trasporto gestite da imprese diverse dall'impresa maggiore;
    4. impianti di imprese di coltivazione presso campi di produzione nazionale connessi con la rete dell'impresa maggiore;
  • per quanto riguarda le anomalie di cui alla lettera (a), relative agli impianti di clienti finali diretti, sono emersi casi di incoerenze - in essere alla data del 28 febbraio 2010 - con le prescrizioni tecniche contenute nel codice di rete di Snam Rete Gas, che riguardano 27 punti di riconsegna;
  • il capitolo 10, paragrafo 5.1, del predetto codice di rete attribuisce all'utente, titolare della capacità di trasporto presso il punto di riconsegna di un cliente finale diretto, la responsabilità circa la veridicità e l'accuratezza del dato di misura;
  • quanto alle anomalie di cui alla precedente lettera (b), relative agli impianti di misura delle imprese di distribuzione nei city-gates, sono emersi casi di incoerenze - in essere alla data del 28 febbraio 2010 - con le prescrizioni tecniche contenute nel codice di rete di Snam Rete Gas, che riguardano 14 punti di riconsegna;
  • sebbene tali prescrizioni non siano direttamente applicabili alle imprese di distribuzione, tuttavia, ai sensi del § 11.2 del codice tipo di distribuzione, esse sono responsabili della misura su tali impianti e devono assicurare, secondo la diligenza specifica richiesta nello svolgimento di attività di pubblica utilità, la gestione e la manutenzione del sistema di misura, nonché l'accuratezza e correttezza dei dati;
  • inoltre, il Rapporto tecnico evidenzia che gli interventi necessari per rimuovere le predette anomalie non risultano particolarmente complessi o impegnativi, con la conseguenza che non vi sono ostacoli affinché le imprese di distribuzione interessate non vi provvedano;
  • quanto alle anomalie di cui alla lettera (c), è emerso che in alcuni punti di riconsegna di reti di trasporto gestite da imprese diverse dall'impresa maggiore, non erano presenti - alla data dell'agosto 2009 - impianti di misura, in apparente contrasto con l'articolo 2, comma 3, lettera d), del DM 29 settembre 2005; tuttavia, tali anomalie sembrerebbero in via di risoluzione;
  • quanto alle anomalie richiamate alla lettera (d), relative a impianti di misura presso punti di entrata nella rete di trasporto connessi con produzioni nazionali, è emerso che, per gli impianti nella titolarità della società Eni Spa, alla data del dicembre 2009, il dato di misura reso disponibile all'impresa maggiore di trasporto non si riferiva all'intervallo temporale compreso tra le ore 6.00 e le ore 6.00 del giorno successivo (c.d. Giorno Gas);
  • sebbene Eni Spa evidenzi dei problemi intercorsi con le sezioni territoriali del Ministro dello Sviluppo Economico al fine di ottenere l'autorizzazione ad assumere il Giorno Gas ai fini della misura, occorre precisare che la regolazione del Ministero e quella dell'Autorità perseguono finalità distinte e compatibili tra loro; peraltro, il DM 26 aprile 2010, prevede che la "rilevazione delle quantità di idrocarburi liquidi e gassosi ... è riferita al periodo di 24 ore che va dalle ore 6.00 alle ore 6.00 del giorno successivo";
  • inoltre, il Rapporto tecnico evidenzia che non esistono motivazioni tecniche a giustificare lo sfasamento temporale delle misure, con la conseguenza che non sussistono vincoli idonei a ostacolare o ritardare la soluzione da parte di Eni Spa alla predetta anomalia;
  • non risultano ad oggi evidenze che alcuna delle predette anomalie siano state risolte;
  • tutte le anomalie richiamate sarebbero di agevole soluzione, qualora l'assetto definito dalla RMTG fosse operativo, mediante l'approvazione - oltre al piano di adeguamento e manutenzione degli impianti di misura - anche del protocollo dei flussi informativi con i soggetti responsabili dell'attività di metering, nonché delle procedure di accesso agli impianti di misura; e che la RMTG non ha fissato un termine per la presentazione da parte di Snam Rete Gas delle proposte di cui al comma 3.5, lett. b) e c).

Ritenuto che sia opportuno:

  • acquisire il Rapporto tecnico e la Relazione conclusiva come atti conclusivi dell'istruttoria conoscitiva avviata con deliberazione VIS 8/09;
  • con riferimento alle anomalie descritte alla lettera (a), dare mandato al Direttore della Direzione Legislativa e Legale dell'Autorità per gli approfondimenti e le azioni di competenza;
  • con riferimento alle anomalie descritte alle lettere (b), (c) e (d), di dare mandato al Direttore della Direzione Legislativo e Legale di procedere per i seguiti di competenza, nei confronti delle imprese titolari degli impianti di misura di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 della Relazione conclusiva, nonché nei confronti di Eni Spa;
  • intimare, alle imprese di distribuzione del gas titolari degli impianti di misura oggetto delle anomalie richiamate alla precedente lettera (b), di porvi rimedio entro un termine congruo;
  • intimare ad Eni Spa di porre rimedio all'anomalia di cui alla precedente lettera (d), entro un termine adeguato;
  • comunicare la presente deliberazione, comprensiva degli allegati, al Ministero dello Sviluppo Economico per eventuali seguiti di competenza;
  • tenere conto degli elementi rappresentati nel Rapporto tecnico al fine della valutazione del Piano di adeguamento e manutenzione di cui all'articolo 8 della RMTG;
  • invitare Snam Rete Gas a presentare, entro tempi coerenti con l'approvazione del predetto piano di adeguamento, una proposta di protocollo dei flussi informativi con i soggetti responsabili dell'attività di metering, nonché di procedure di accesso agli impianti di misura, di cui al comma 3.5, lett. b) e c), della RMTG

DELIBERA

  1. di chiudere l'istruttoria conoscitiva avviata con la deliberazione VIS 8/09 mediante l'acquisizione del Rapporto tecnico e della Relazione conclusiva (rispettivamente Allegato A e Allegato B) allegati alla presente deliberazione e di cui formano parte integrante e sostanziale;
  2. di tenere conto delle risultanze della predetta istruttoria, e in particolare delle azioni di miglioramento proposte al capitolo 5 del Rapporto tecnico, al fine della valutazione del Piano di adeguamento e manutenzione di cui all'articolo 8 della RMTG;
  3. di ordinare a Snam Rete Gas Spa, nell'implementazione del Piano di adeguamento e manutenzione di cui all'articolo 8 della RMTG, di dare priorità alla risoluzione delle anomalie riscontrate nell'ambito dell'istruttoria;
  4. di ordinare a Snam Rete Gas Spa, di presentare all'Autorità, entro il 31 dicembre 2010, una proposta di protocollo dei flussi informativi con i soggetti responsabili dell'attività di metering, e delle procedure di accesso agli impianti di misura, di cui al comma 3.5, lett. b) e c), della RMTG;
  5. di dare mandato al Direttore della Direzione Legislativo e Legale di procedere ai necessari approfondimenti conoscitivi al fine di proporre all'Autorità l'eventuale avvio di procedimenti sanzionatori ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, nei confronti delle imprese di cui al paragrafo 3.2 della Relazione conclusiva;
  6. di dare mandato al Direttore della Direzione Legislativo e Legale di procedere per i seguiti di competenza, nei confronti delle imprese titolari degli impianti di misura di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 della Relazione conclusiva, nonché nei confronti di Eni Spa;
  7. di intimare alle imprese di distribuzione titolari degli impianti di misura elencati nel paragrafo 3.3 della Relazione conclusiva, di porre rimedio alle anomalie segnalate da Snam Rete Gas Spa presso gli impianti di misura entro il 31 dicembre 2010;
  8. di intimare alla società Eni Spa, di mettere a disposizione della società Snam Rete Gas Spa, entro il 31 dicembre 2010, le misure relative alle produzioni di gas naturale nella titolarità dell'impresa coerenti con il Giorno Gas;
  9. di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, comprensiva degli allegati;
  10. di notificare la presente deliberazione agli utenti del servizio di trasporto titolari della capacità di trasporto nei punti di riconsegna di cui al paragrafo 3.2 della Relazione conclusiva, alle imprese titolari degli impianti di misura nei punti di riconsegna di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 della Relazione conclusiva, nonché a Eni Spa;
  11. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento.

6 settembre 2010 
Il Presidente: Alessandro Ortis


Allegati:


Documenti collegati