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Data pubblicazione: 23 ottobre 2008

Delibera 16 ottobre 2008

ARG/com 151/08

Attivazione di un sistema di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 ottobre 2008

Visti:

  • la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
  • il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
  • il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
  • la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003;
  • la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003;
  • la legge 23 agosto 2004, n. 239;
  • il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
  • il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito con modificazioni con la legge 3 agosto 2007, n. 125;
  • la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 22 luglio 2004, n. 126/04 (di seguito: deliberazione n. 126/04);
  • la deliberazione dell'Autorità 30 maggio 2006, n. 105/06 (di seguito: deliberazione n. 105/06);
  • la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2007, n. 110/07(di seguito: deliberazione n. 110/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 11 gennaio 2007, n. 134/07(di seguito: deliberazione n. 134/07);
  • la deliberazione dell'Autorità 8 gennaio 2008, GOP 1/08(di seguito: deliberazione GOP 1/08);
  • la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2008, GOP 35/08 (di seguito: deliberazione GOP 35/08);
  • il documento per la consultazione 7 luglio 2008, DCO 25/08, "Attivazione di un sistema di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas" (di seguito: documento per la consultazione);
  • la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 29 giugno 2006 n. 26/06;
  • la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità 4 luglio 2008, n. 39/08;
  • il documento per la ricognizione 3 agosto 2007, "Ricognizione in tema di strumenti di confrontabilità dei prezzi per il servizio elettrico e del gas" (di seguito: documento per la ricognizione).

Considerato che:

  • la legge n. 481/95 include tra le funzioni di cui all'articolo 2, comma 12, assegnate all'Autorità per il perseguimento delle finalità della legge medesima, la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;
  • la completa liberalizzazione dell'attività di vendita di energia elettrica e di gas ha comportato per i clienti finali l'insorgere di nuove esigenze informative, relative all'individuazione dei potenziali fornitori alternativi e alla valutazione delle caratteristiche delle offerte commerciali disponibili, ai fini di una scelta informata e consapevole;
  • il Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali approvato con deliberazione n. 126/04, e il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali approvato con deliberazione n. 105/06 (di seguito: Codici di condotta) stabiliscono, tra l'altro:
    • le informazioni minime circa le caratteristiche delle condizioni di fornitura previste dalle offerte commerciali, e la relativa documentazione, che le imprese di vendita devono fornire ai clienti prima che sia concluso un nuovo contratto di fornitura;
    • i criteri che devono essere seguiti dalle imprese di vendita di energia elettrica e di gas per la comunicazione dei corrispettivi previsti dalle proprie offerte commerciali;
    • regole uniformi per il calcolo della stima della spesa annua complessiva associata all'esecuzione del contratto oggetto dell'offerta, in relazione al consumo annuo;
  • il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali approvato con deliberazione n. 105/06 prevede che prima della conclusione del contratto o comunque entro dieci giorni dalla conclusione, se questa è avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, l'esercente consegna o trasmette al cliente in forma cartacea o, a scelta del cliente, su altro supporto durevole una scheda riepilogativa dei corrispettivi conforme allo schema definito con deliberazione n. 110/07, e che tale schema include, nella versione destinata all'informazione dei clienti domestici, l'indicazione per determinati livelli di consumo annuo della stima della spesa annua complessiva associata all'esecuzione del contratto oggetto dell'offerta, di quella associata all'applicazione delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela e l'indicazione della differenza in valore assoluto e percentuale tra i valori delle due stime, nonché informazioni riguardo altri oneri o servizi accessori previsti dal contratto, modalità di indicizzazione e variazione nel tempo del prezzo, descrizione di eventuali sconti e bonus e altri dettagli rilevanti dell'offerta;
  • con deliberazione n. 134/07 l'Autorità ha avviato la pubblicazione nel proprio sito internet di un elenco delle società qualificate per la vendita di energia elettrica ai clienti domestici e alle piccole imprese, con lo scopo di rendere a questi clienti più agevole, consapevole e ponderata la scelta del proprio fornitore;
  • con deliberazione GOP 35/08 l'Autorità ha stabilito obblighi di natura informativa per gli esercenti servizi di pubblica utilità nel settore energetico, e ha definito un protocollo informatico unificato per la trasmissione all'Autorità medesima di dati e documenti;
  • il Piano strategico triennale 2008-2010 dell'Autorità, approvato con la deliberazione GOP 1/08, include tra gli obiettivi operativi quello di adottare iniziative finalizzate a garantire la scelta consapevole del fornitore da parte dei clienti finali, da realizzare anche attraverso la predisposizione di strumenti informativi evoluti per la valutazione delle offerte;
  • con il documento per la ricognizione, l'Autorità ha descritto e analizzato gli strumenti per la ricerca e il confronto delle offerte di energia elettrica e gas a disposizione dei clienti finali in diversi Paesi europei, enucleando le esigenze e le criticità connesse all'eventuale implementazione in Italia di analoghi strumenti per la ricerca e il confronto delle offerte;
  • l'Autorità ha acquisito, a titolo gratuito, dall'Autorità austriaca di regolazione dei servizi elettrico e gas la disponibilità del software sul quale si basa il sistema di ricerca delle offerte attivato nel sito internet della medesima Autorità austriaca, con la possibilità di operare le modifiche necessarie per un suo adattamento alle caratteristiche del mercato italiano;
  • le caratteristiche e le funzionalità del sistema di ricerca di cui al punto precedente sono state illustrate e analizzate dal Gruppo di lavoro sulla confrontabilità delle offerte di cui alla deliberazione n. 105/06;
  • con il documento per la consultazione, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito alle modalità di attivazione nel proprio sito internet di un sistema telematico per la ricerca e la comparazione delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas, alle caratteristiche e funzionalità del sistema e alle regole necessarie ad assicurare il corretto funzionamento del sistema stesso, e che in relazione a tale documento sono pervenute osservazioni e suggerimenti da parte di tre associazioni di consumatori, otto imprese di vendita e tre associazioni di imprese di vendita;
  • le osservazioni e i suggerimenti ricevuti in esito alla ricognizione e alla consultazione di cui ai punti precedenti possono essere così sintetizzate:
    • riguardo le modalità di implementazione di un sistema evoluto di ricerca delle offerte, i soggetti interessati hanno manifestato in termini generali il loro apprezzamento per le iniziative dell'Autorità, volte ad accrescere la trasparenza nel mercato della vendita al dettaglio nei settori regolati; le associazioni rappresentative di clienti finali (consumatori e imprese), ritengono positiva l'implementazione di un servizio da parte dell'Autorità anche con l'eventuale coesistenza di ulteriori servizi gestiti da soggetti privati, sottoposti a forme di controllo da parte dell'Autorità stessa, mentre le imprese di vendita e le loro associazioni propendono in linea di principio per una soluzione che affidi l'implementazione del servizio alla libera iniziativa di soggetti privati pur non avversando, nella grande maggioranza dei casi, l'ipotesi di un servizio gestito dall'Autorità;
    • per quanto riguarda la definizione del campo di ricerca del sistema, la maggior parte delle imprese e le relative associazioni rappresentative ritiene necessario che sia limitato alle sole offerte standardizzate rivolte ai clienti domestici, mentre tra le associazioni di consumatori emerge una sostanziale condivisione delle proposte formulate nel documento per la consultazione;
    • con riferimento alle modalità di partecipazione al sistema da parte delle imprese, ad eccezione di un'associazione di consumatori che ne propone l'obbligatorietà, risulta condiviso il criterio della partecipazione su base volontaria indicato nel documento per la consultazione;
    • per quanto riguarda l'inserimento e aggiornamento dei dati di competenza delle imprese di vendita, risulta condiviso quanto proposto nel documento per la consultazione circa l'affidamento di tale compito alle imprese partecipanti sotto la propria responsabilità, ad eccezione di due imprese che suggeriscono che tale inserimento sia effettuato direttamente dall'Autorità o da un soggetto terzo;
    • è sostanzialmente condivisa l'esigenza di garantire l'omogeneità dei diversi strumenti a disposizione del cliente per la valutazione e il confronto delle offerte commerciali introdotti dall'Autorità; a tale proposito numerose imprese sottolineano tuttavia l'esigenza che tale obiettivo debba essere perseguito mediante soluzioni che escludano o minimizzino i possibili oneri derivanti per le imprese;
    • tutti i soggetti riconoscono l'opportunità di prevedere che in fase di avvio e in via transitoria il campo di ricerca del sistema sia limitato alle sole offerte relative al servizio elettrico, e condividono le conseguenti proposte formulate nel documento di consultazione circa la segnalazione delle eventuali offerte per la fornitura congiunta di energia elettrica e gas;
    • in relazione alle potenziali criticità derivanti dall'esigenza di dare adeguata evidenza alle differenze strutturali tra offerte commerciali in base alle modalità di determinazione delle componenti di prezzo di competenza delle imprese in relazione al tempo, la maggior parte dei soggetti condivide la proposta formulata nel documento per la consultazione, secondo la quale in fase di interrogazione del sistema di ricerca al cliente è richiesto di indicare una o più categorie di offerte commerciali da includere nella ricerca, scegliendo tra offerte a prezzo predeterminato e invariabile per almeno un anno, offerte a sconto su corrispettivi determinati dall'Autorità e offerte il cui prezzo è indicizzato secondo criteri diversi da quelli adottati dall'Autorità; due sole imprese suggeriscono di restringere tale scelta alle prime due categorie di offerte commerciali mentre un'associazione di imprese esclude tale soluzione; due soggetti propongono infine che la scelta sia proposta al cliente solo in seguito alla presentazione del risultato della ricerca di tutte le offerte disponibili;
    • con riferimento alle criticità di cui all'alinea precedente, alcune imprese ritengono necessaria la pubblicazione nel sistema di scenari energetici sul presupposto che tale soluzione faciliti ai clienti la comprensione del possibile andamento futuro dei prezzi sottoposti a indicizzazione, mentre un'impresa sottolinea invece come questa soluzione produrrebbe effetti fuorvianti per i clienti medesimi;
    • in relazione alle funzionalità offerte dal sistema per consentire al cliente, in fase di interrogazione, un affinamento della ricerca tramite l'indicazione di particolari caratteristiche delle offerte commerciali, non sono emerse valutazioni critiche delle proposte formulate nel documento per la consultazione; alcuni soggetti hanno invece suggerito quali elementi ulteriori per l'affinamento della ricerca la frequenza delle letture, la presenza nelle offerte di eventuali forme di finanziamento o di servizi opzionali, la possibilità di ricevere le fatture in formato elettronico, la possibilità di ottenere fatture di importo costante;
    • in relazione alle potenziali criticità derivanti dall'esigenza di garantire una corretta informazione in merito all'incidenza di sconti e bonus nel calcolo della stima della spesa annua complessiva associata all'esecuzione del contratto oggetto dell'offerta, non si riscontrano posizioni contrarie alla proposta formulata nel documento per la consultazione, secondo la quale il sistema di ricerca presenta quale risultato dell'elaborazione una lista delle offerte inizialmente ordinata per valori crescenti della stima della spesa annua calcolata includendo il valore degli sconti e al netto dei soli bonus, con la possibilità per il cliente di modificare tale criterio sia nel senso di includere nel calcolo della spesa annua anche i bonus sia nel senso di escludere anche gli sconti, ad eccezione di due soggetti che suggeriscono che la lista delle offerte sia inizialmente ordinata per valori crescenti della stima della spesa annua al netto di sconti e bonus;
    • con riferimento agli elementi informativi riguardo le condizioni di fornitura previste dalle offerte commerciali la cui disponibilità deve essere considerata obbligatoria ai fini della pubblicazione delle offerte medesime nel sistema di ricerca, emerge un sostanziale consenso verso le proposte formulate nel documento per la consultazione; vengono inoltre suggeriti quali ulteriori elementi informativi obbligatori la frequenza di lettura, il termine di validità dell'offerta, le garanzie finanziarie eventualmente richieste ai clienti, eventuali penalità previste a carico dei clienti;
    • in relazione alla permanenza delle imprese nel sistema di ricerca, alcune imprese e associazioni esponenziali hanno espresso la loro contrarietà alla previsione di un vincolo di permanenza per la durata minima di due anni, prospettata nel documento per la consultazione, sostenendo che tale vincolo costituirebbe un disincentivo alla partecipazione;
    • diverse imprese e loro associazioni esponenziali esprimono perplessità sulla possibilità per l'Autorità di intervenire sugli elementi informativi di competenza delle imprese archiviati nel sistema di ricerca e suggeriscono, in alternativa, la disponibilità nel sistema di funzionalità che consentono attività di verifica, eventuale correzione e validazione dei dati gestite dalle imprese stesse associate a una funzione di controllo dell'Autorità;
    • diverse imprese e loro associazioni esponenziali non condividono la proposta formulata nel documento per la consultazione secondo la quale la pubblicazione nel sistema di un'offerta commerciale rende tale offerta vincolante con le caratteristiche e alle condizioni di fornitura oggetto di pubblicazione; un'impresa suggerisce che tale vincolo si applichi solo dopo un congruo periodo dall'avvio della pubblicazione del sistema;
    • alcune imprese e associazioni di consumatori ritengono necessario che le regole per l'ammissione e la partecipazione al sistema di ricerca prevedano forme di controllo e sanzioni in caso di uso opportunistico o fraudolento del sistema medesimo;
    • alcune imprese ritengono necessario che l'attivazione del sistema di ricerca sia associata ad adeguate garanzie in merito alla sicurezza informatica e alla correttezza dei risultati dell'elaborazione degli elementi informativi, con particolare riferimento al risultato del calcolo della stima della spesa annua associata all'esecuzione del contratto oggetto dell'offerta;
    • numerose imprese e le loro associazioni rappresentative segnalano la necessità di prevedere un congruo periodo di sperimentazione del sistema prima della sua pubblicazione, suggerendo in alcuni casi la costituzione di un gruppo di lavoro tecnico per la verifica condivisa delle sue funzionalità e la formazione del personale incaricato dell'inserimento e dell'aggiornamento dei dati.

Ritenuto che:

  • la pubblicazione di un sistema evoluto di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas, che consenta ai clienti finali di conoscere e valutare le caratteristiche delle offerte commerciali relative a tali servizi, costituisca uno strumento in grado di favorire la trasparenza, la concorrenzialità dell'offerta e la possibilità di migliori scelte da parte dei clienti, coerentemente alle funzioni istituzionali dell'Autorità;
  • il software acquisito dall'Autorità, in esito ad opportuni interventi di sviluppo, presenti caratteristiche e funzionalità tali da garantire che il servizio offerto ai clienti finali risponda ai requisiti di facilità di accesso e semplicità di utilizzo, chiarezza e fruibilità delle informazioni, flessibilità, neutralità, affidabilità ed efficacia, e da garantire un adeguato livello di sicurezza informatica;
  • con riferimento alle osservazioni e ai suggerimenti pervenuti in esito alla ricognizione e alla consultazione, sia opportuno confermare le proposte formulate nel documento per la consultazione o rivederne alcuni aspetti, come di seguito specificato:
    • per quanto riguarda la partecipazione al sistema, confermarne la natura volontaria per le imprese interessate, in possesso dei requisiti che ne garantiscano l'affidabilità, e l'affidamento alla responsabilità delle imprese medesime del compito di provvedere autonomamente alla definizione degli elementi informativi di competenza relativi alle proprie offerte commerciali e alla pubblicazione nel sistema delle relative offerte commerciali;
    • in relazione al campo di ricerca, prevedere che in sede di prima pubblicazione il sistema possa accogliere le offerte standardizzate rivolte ai clienti domestici, in virtù dell'esigenza di rispondere alle maggiori esigenze informative che tuttora caratterizzano tali tipologie di clienti, fermo restando che, anche in base ad analisi e valutazioni sviluppate nell'ambito delle attività affidate al Gruppo di lavoro sulla confrontabilità delle offerte di cui alla deliberazione n. 105/06, il campo di ricerca potrà essere successivamente esteso;
    • confermare le caratteristiche e funzionalità del sistema finalizzate a garantire adeguata evidenza delle differenze strutturali tra le offerte commerciali in relazione alle modalità di determinazione delle componenti di prezzo di competenza delle imprese in relazione al tempo, inclusa la funzione che richiede al cliente di indicare le categorie di offerte commerciali da includere nella ricerca scegliendo tra offerte a prezzo predeterminato e invariabile per almeno un anno, offerte a sconto su corrispettivi determinati dall'Autorità e offerte il cui prezzo è indicizzato secondo criteri diversi da quelli adottati dall'Autorità;
    • con riferimento alle proposte formulate da alcune imprese in merito alla pubblicazione nel sistema di ricerca di informazioni relative a previsioni sul possibile andamento futuro dei mercati energetici, sia opportuno subordinare tale eventuale iniziativa a un approfondita analisi delle problematiche connesse e delle possibili soluzioni, da sviluppare nell'ambito delle attività affidate al Gruppo di lavoro sulla confrontabilità delle offerte di cui alla deliberazione n. 105/06;
    • confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione riguardo le funzionalità del sistema che consentono al cliente un affinamento della ricerca, includendo inoltre tra i possibili criteri di affinamento anche la frequenza di lettura del contatore;
    • confermare le funzionalità del sistema di ricerca in relazione alle modalità di presentazione dell'incidenza sulla stima della spesa annua di sconti e bonus, in ragione della diversa natura di tali elementi e della particolare funzione svolta dagli sconti nel caratterizzare le offerte basate sulle condizioni economiche definite dall'Autorità per le forniture in regime di tutela;
    • con riferimento alle informazioni la cui definizione da parte delle imprese partecipanti deve essere considerata obbligatoria ai fini della pubblicazione delle relative offerte commerciali nel sistema di ricerca, sia opportuno confermare gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione, includendo inoltre tra tali informazioni quelle relative alle eventuali condizioni limitative dell'offerta, al termine di validità dell'offerta e quelle relative a eventuali ulteriori oneri a carico del cliente, diversi dai corrispettivi per il servizio principale, eventualmente previsti dal contratto;
    • in relazione al vincolo di permanenza, confermare la previsione di un obbligo in tal senso per le imprese partecipanti, prevedendo tuttavia che tale vincolo sussista per un periodo di un anno in luogo del periodo di due anni proposto nel documento per la consultazione, in modo tale da contemperare le esigenze di stabilità e qualificazione del sistema medesimo e l'obiettivo di promuovere la più ampia partecipazione delle imprese;
    • con riferimento agli effetti della pubblicazione nel sistema delle informazioni relative alle condizioni di fornitura e alle caratteristiche delle offerte, confermare la previsione secondo la quale la pubblicazione rende l'offerta vincolante per l'impresa, in ragione del fatto che tale misura, finalizzata a prevenire possibili comportamenti opportunistici, costituisce un elemento di garanzia tanto per i clienti finali quanto per le stesse imprese partecipanti al sistema; tale misura risulta inoltre coerente e consequenziale alla disponibilità nel sistema di funzionalità che consentono alle imprese la verifica preventiva e l'eventuale modifica degli elementi informativi di propria competenza, nonché di apposite procedure di validazione, che garantiscono alle imprese medesime il pieno controllo della pubblicazione;
    • in relazione alle proposte formulate nel documento per la consultazione relativamente alle possibili forme di controllo e intervento riservate agli uffici dell'Autorità, confermare che la possibilità di intervenire su elementi informativi oggetto di pubblicazione sia prevista esclusivamente nel caso in cui l'impresa interessata segnali difficoltà operative nell'aggiornamento o modifica di tali elementi informativi, considerando tali previsioni necessarie per garantire il corretto funzionamento del sistema;
    • accogliere la proposta formulata in sede di consultazione da numerosi operatori circa la previsione di un periodo di sperimentazione del sistema, anteriore alla sua pubblicazione, da parte delle imprese partecipanti;
  • sia necessario definire le norme che regolano l'ammissione e la partecipazione al sistema delle imprese interessate mediante un apposito Regolamento, e disporre la pubblicazione nel sito internet dell'Autorità delle Istruzioni tecniche per l'accesso e l'utilizzo dell'interfaccia operativa del sistema di ricerca da parte delle imprese ammesse;
  • sia opportuno prevedere che, in fase di prima pubblicazione del sistema e in via transitoria, la funzionalità di ricerca del sistema sia limitata alle sole offerte commerciali relative alla fornitura di energia elettrica, dando evidenza della loro eventuale associazione a un'offerta per la fornitura congiunta di gas, e che l'estensione di tale funzionalità alle offerte commerciali relative alla fornitura di gas naturale sia attivata in seguito all'entrata in vigore del nuovo periodo regolatorio delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas naturale;
  • sia opportuno, in vista del possibile sviluppo di caratteristiche o funzionalità del sistema di ricerca con la finalità di garantirne migliori prestazioni o di assicurarne la coerenza con la dinamica del quadro regolatorio, prevedere adeguate garanzie per le imprese partecipanti, in termini di informazione preventiva

DELIBERA

  1. di approvare il Regolamento per la partecipazione al sistema di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas, allegato alla presente deliberazione (Allegato A) di cui forma parte integrante e sostanziale;
  2. di prevedere che il Regolamento di cui al precedente punto 1 si applichi a tutte le imprese partecipanti al sistema di ricerca per tutta la durata della partecipazione secondo le modalità stabilite nel Regolamento medesimo;
  3. di attivare entro il 31 ottobre 2008, in un'apposita partizione del sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) accessibile mediante abilitazione all'utilizzo del protocollo informatico di comunicazione di cui all'articolo 8 della deliberazione GOP 35/08, o in via provvisoria e temporanea mediante un sistema di abilitazione alternativo, il sistema di ricerca delle offerte commerciali delle imprese di vendita di energia elettrica e di gas, limitatamente alle funzionalità necessarie alla sua sperimentazione da parte delle imprese interessate;
  4. di prevedere che la pubblicazione del sistema di ricerca nel sito internet dell'Autorità avvenga in seguito all'esito positivo della sperimentazione con le seguenti caratteristiche principali:
    1. ricerca personalizzata delle offerte commerciali standardizzate, intese come offerte per le quali è esclusa la negoziazione individuale delle condizioni generali e particolari di fornitura, per la fornitura di energia elettrica, di gas, o per la fornitura congiunta di energia elettrica e di gas, rivolte alla generalità dei clienti domestici;
    2. possibilità di selezionare, ai fini della ricerca, una o più categorie di offerte commerciali caratterizzate dalle modalità variazione nel tempo delle componenti di prezzo di competenza delle imprese, classificate come offerte a prezzo predeterminato e invariabile per almeno un anno, offerte a sconto su corrispettivi per i servizi in regime di tutela e offerte il cui prezzo è indicizzato secondo criteri diversi da quelli adottati per i corrispettivi dei servizi in regime di tutela;
    3. possibilità di affinare la ricerca delle offerte indicando uno o più criteri di inclusione, relativi a frequenza di pagamento, metodo di pagamento, frequenza di lettura, durata del contratto;
    4. per le sole offerte relative al servizio elettrico, possibilità di restringere la ricerca alle sole offerte che non prevedono un'articolazione delle componenti di prezzo di competenza delle imprese secondo diverse fasce orarie;
    5. presentazione del risultato della ricerca in forma di elenco delle offerte commerciali disponibili, recante per ciascuna offerta informazioni relative a:
      1. denominazione commerciale;
      2. impresa di vendita a cui l'offerta fa capo e, con implementazione subordinata all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, la legge 3 agosto 2007, n. 125, per le sole offerte relative alla fornitura del servizio elettrico, informazioni sulla composizione del mix energetico utilizzato per la produzione dell'energia elettrica;
      3. classificazione dell'offerta in relazione alle possibili variazioni nel tempo dei corrispettivi di competenza delle imprese;
      4. indicazione della stima della spesa annua complessiva, esclusi eventuali sconti e bonus, associata all'offerta in relazione al consumo annuo indicato in sede di interrogazione del sistema, calcolata secondo i criteri indicati all'articolo 7, commi 7.1 e 7.3, del Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali approvato con deliberazione n. 126/04 e all'articolo 7, commi 7.1 e 7.3, del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali approvato con deliberazione n. 105/06, nonché, nell'articolo 4 della deliberazione n. 110/07;
      5. valorizzazione di eventuali sconti e bonus su base annua in relazione al consumo annuo o altri elementi rilevanti indicati in sede di interrogazione del sistema;
      6. indicazione della stima della spesa annua complessiva di cui al precedente punto iv), comprensiva della valorizzazione degli eventuali sconti di cui al precedente punto v);
      7. durata del contratto e termine di validità dell'offerta;
    6. ordinamento dell'elenco di cui alla precedente lettera e) per valori crescenti della stima della spesa annua complessiva di cui al punto vi), con possibilità di ottenere due ordinamenti alternativi dell'elenco medesimo, dei quali uno basato sull'inclusione di sconti e bonus nel calcolo della stima della spesa annua e l'altro basato sull'esclusione di sconti e bonus dal medesimo calcolo;
    7. presentazione delle caratteristiche e delle condizioni di fornitura dei servizi erogati in regime di tutela, recanti le informazioni elencate alla precedente lettera e);
    8. presentazione, per ciascuna offerta inclusa nell'elenco di cui alla precedente lettera e), di contenuti informativi e di approfondimento, relativi:
      1. all'impresa titolare dell'offerta;
      2. ai corrispettivi di competenza dell'impresa e, con riferimento alla classificazione di cui alla precedente lettera b), ai criteri e alle modalità previste per la loro determinazione in relazione al tempo;
      3. all'illustrazione dettagliata delle componenti di spesa che concorrono alla determinazione della stima della spesa annua complessiva e delle principali condizioni contrattuali di fornitura;
      4. a eventuali ulteriori informazioni sintetiche relative all'offerta, ad altre offerte facenti capo alla medesima impresa, ad eventuali iniziative promozionali, o all'attività dell'impresa medesima;
  5. di prevedere che possono essere ammesse al sistema di ricerca le imprese che svolgono attività di vendita di energia elettrica a clienti finali iscritte nell'elenco di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 134/07 e le imprese autorizzate alla vendita di gas a clienti finali e che nell'elenco di cui alla deliberazione n. 134/07 sia data specifica evidenza delle imprese partecipanti al sistema di ricerca;
  6. di prevedere che per un periodo transitorio correlato all'avvio del nuovo periodo regolatorio delle tariffe per l'attività di distribuzione del gas naturale, la ricerca personalizzata di cui al precedente punto 2., lettera a), sia limitata alle sole offerte per la fornitura di energia elettrica dando evidenza della loro eventuale associazione a un'offerta per la fornitura congiunta di gas;
  7. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità affinché provveda, previa informativa all'Autorità:
    1. alla pubblicazione del sistema di ricerca sul sito internet dell'Autorità di cui al punto 4;
    2. alla realizzazione degli eventuali sviluppi o modifiche delle caratteristiche e delle funzionalità del sistema volti a migliorarne le prestazioni o la fruibilità o resi necessari dall'evoluzione del quadro normativo o regolatorio, nonché a darne comunicazione alle imprese partecipanti secondo le modalità definite nel Regolamento di cui al precedente punto 1;
    3. alla pubblicazione sul sito internet dell'Autorità delle Istruzioni tecniche per l'accesso e l'utilizzo dell'interfaccia operativa del sistema di ricerca da parte delle imprese ammesse, nonché ai successivi aggiornamenti delle medesime Istruzioni tecniche necessari in relazione allo sviluppo delle caratteristiche e funzionalità del sistema;
  8. di prevedere che la mancata ottemperanza agli obblighi previsti dal Regolamento di cui al precedente punto 1, salvo che il fatto costituisca reato, può costituire presupposto per l'emanazione di provvedimenti formali ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere a), b) e c) della legge n. 481/95;
  9. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

16 ottobre 2008
Il Presidente:Alessandro Ortis


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