Data pubblicazione: 29 dicembre 2008
Delibera 12 dicembre 2008
VIS 110/08
Avvio di istruttorie formali per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie in materia di pronto intervento nel servizio di distribuzione del gas naturale nei confronti della società Enel Rete Gas S.p.a., Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a., Società Italiana per il gas per Azioni - Italgas
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 12 dicembre 2008
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, n. ARG/com 144/08;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, n. ARG/gas 120/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 120/08);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 327/06;
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2006, n. 328/06.
Considerato che:
- con la deliberazione n. 168/04, l'Autorità ha approvato il Testo integrato delle disposizioni in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas, che, con effetto dal primo gennaio 2005, definisce la disciplina di riferimento in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas;
- l'art. 11 del Testo integrato elenca e definisce gli obblighi di servizio relativi alla sicurezza e, al comma 2, impone al distributore l'obbligo di arrivare sul luogo di intervento entro 60 minuti dalla chiamata di pronto intervento per almeno il 90% delle chiamate (di seguito: obbligo di servizio);
- l'art. 32 del Testo integrato stabilisce, fra l'altro, che il distributore comunichi all'Autorità, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero totale delle chiamate telefoniche per pronto intervento ricevute e quelle per le quali il distributore stesso non abbia rispettato il tempo massimo di 60 minuti, con riferimento all'anno precedente a quello di comunicazione;
- con la deliberazione ARG/gas 120/08, l'Autorità ha approvato la "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012" (RQDG);
- l'art. 10, comma 1, della RQDG definisce il tempo di arrivo sul luogo di chiamata per pronto intervento come il tempo intercorrente tra l'inizio della conversazione con l'operatore di centralino di pronto intervento o con l'operatore di pronto intervento (e non più genericamente "l'inizio della chiamata telefonica per pronto intervento" secondo la previsione dall'art. 9 del Testo integrato, approvato con deliberazione n. 168/04) e l'arrivo sul luogo di chiamata del personale incaricato dall'impresa distributrice per il pronto intervento;
- l'art. 12, comma 5, della RQDG introduce ai fini del rispetto dell'obbligo di servizio "la franchigia di una chiamata telefonica per la quale l'impresa distributrice non sia giunta sul luogo di chiamata entro 60 minuti" per cause ad essa imputabili;
- i dati riferiti all'anno 2007 che le imprese di distribuzione del gas hanno comunicato entro il 31 marzo 2008 all'Autorità sono stati analizzati nel corso del 2008 anche alla luce di quanto previsto dagli articoli 10, comma 1, e 12, comma 5, della RQDG;
- l'attività di analisi di tali dati, riferiti all'anno 2007, è stata quindi particolarmente approfondita proprio anche al fine di considerare gli elementi normativi nel frattempo sopravvenuti;
- infatti, una prima elaborazione dei dati riferiti al 2007 evidenziava alcune anomalie nel rispetto dell'obbligo di servizio per pronto intervento da parte delle seguenti società:
- Enel Rete Gas S.p.a.;
- Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.a.;
- Società Italiana per il Gas per Azioni - Italgas e Sicilianagas S.p.a. (fusa per incorporazione nella prima con decorrenza primo luglio 2008);
- in data 7 maggio 2008, la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità richiedeva alle predette società di spiegare le ragioni delle apparenti anomalie nel disimpegno dell'obbligo di servizio e di fornire un elenco contenente informazioni di dettaglio per ciascuna chiamata di pronto intervento;
- le risposte pervenute evidenziavano ancora possibili anomalie nel rispetto dell'obbligo di pronto intervento pur al netto della franchigia introdotta dall'art. 12, comma 5, della RQDG;
- in data 9 settembre 2008 la Direzione Consumatori e Qualità del Servizio dell'Autorità ha inviato, alle medesime società, un'ulteriore richiesta di chiarimenti sulle modalità utilizzate per calcolare il tempo di arrivo sul luogo di chiamata, al fine di fugare ogni possibile incertezza in ordine alla interpretazione dei dati comunicati ai sensi dell'art. 32 del Testo integrato, approvato con deliberazione n. 168/04;
- in seguito alle informazioni acquisite, nel periodo compreso tra il 2 ottobre e il 19 novembre 2008, e alle ultime verifiche effettuate anche alla luce di quanto previsto dalla RQDG, risulta che le società di cui all'Allegato A non hanno, in violazione dell'art. 11, comma 2, del Testo integrato approvato con deliberazione n. 168/04, rispettato l'obbligo di servizio con riferimento all'anno 2007 e agli impianti di distribuzione indicati nell'Allegato A
DELIBERA
- è avviata un'istruttoria formale nei confronti delle società di cui all'Allegato A, per accertare la violazione per l'anno 2007 dell'art. 11, comma 2, del Testo integrato, approvato con deliberazione n. 168/04 ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Legislativo e Legale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione n. 327/06 e del punto 8.2 della deliberazione n. 328/06;
- il termine di durata dell'istruttoria è di centoventi giorni, decorrenti dalla data di ricevimento del presente provvedimento;
- il provvedimento finale sarà adottato entro quarantacinque giorni dal termine dell'istruttoria, fissato ai sensi del precedente punto c);
- i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione legislativo e legale;
- coloro che partecipano al procedimento producendo documenti o memorie, qualora intendano salvaguardare la riservatezza o la segretezza delle informazioni ivi contenute, devono presentare, a pena di decadenza, la richiesta di cui all'articolo 14, comma 7, del d.P.R. n. 244/01, contestualmente alla produzione di tali documenti o memorie o, nel caso di dichiarazioni rese in sede di audizione, non oltre la chiusura della audizione stessa;
- chi ne ha titolo può chiedere di essere sentito in sede di audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.P.R. n. 244/01, qualora ne faccia domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni; tale termine decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento, per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 244/01, e dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire al procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 244/01;
- il presente provvedimento sarà comunicato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, alle società di cui all'Allegato A e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
12 dicembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis