Data pubblicazione: 25 maggio 2010
Delibera 21 maggio 2010
VIS 32/10
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti di Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 maggio 2010
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata ed integrata, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas" (di seguito "Testo integrato");
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2008, VIS 110/08.
Fatto
- L'analisi dei dati riferiti al 2007 che le imprese di distribuzione di gas naturale hanno comunicato all'Autorità, ai sensi dell'art. 32 del Testo integrato, evidenziava anomalie da parte di alcune società, tra cui Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A (di seguito: Napoletanagas), nel rispetto dell'art. 11, comma 2, del Testo integrato, nella parte in cui impone alle imprese di distribuzione l'obbligo di arrivare sul luogo di intervento entro sessanta minuti dalla chiamata di pronto intervento per almeno il 90% delle chiamate.
- Pertanto, gli uffici dell'Autorità chiedevano alla suddetta società di spiegare le ragioni delle predette anomalie e di fornire informazioni di dettaglio per ciascuna chiamata di pronto intervento ricevuta.
- Le risposte pervenute evidenziavano ancora anomalie nel rispetto dell'obbligo di pronto intervento. Conseguentemente, gli uffici dell'Autorità, in data 9 settembre 2008 (prot. n. 27289), inviavano a Napoletanagas un'ulteriore richiesta di chiarimenti sulle modalità utilizzate per calcolare il tempo di arrivo sul luogo di chiamata. I chiarimenti forniti in riscontro alla suddetta richiesta non apparivano tuttavia soddisfacenti.
- Pertanto, con deliberazione VIS 110/08, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Napoletanagas, un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per aver violato l'art. 11, comma 2, del Testo integrato, nell'anno solare 2007, per gli impianti di distribuzione di Calabritto (AV) e Greci (AV). In particolare perché:
- con riferimento all'impianto di Calabritto, nell'anno 2007, a fronte di un numero complessivo di 7 (sette) chiamate di pronto intervento, i tecnici della società in 4 (quattro) casi hanno impiegato più di sessanta minuti a recarsi sul luogo dell'intervento;
- con riferimento all'impianto di Greci, sempre nell'anno 2007, a fronte di un numero complessivo di 6 (sei) chiamate di pronto intervento, i tecnici della società in 3 (tre) casi hanno impiegato più di sessanta minuti a recarsi sul luogo dell'intervento.
- Con nota del 1 febbraio 2010 (prot. 4845), il responsabile del procedimento ha comunicato a Napoletanagas le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01. Napoletanagas ha prodotto memoria difensiva con nota acquisita in data 23 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 8495/A).
- In data 10 marzo 2010 si è svolta l'audizione finale dinanzi al Collegio dell'Autorità.
Valutazione giuridica
- Con nota 6 giugno 2008 (prot.n. 17620), e quindi prima dell'avvio del presente procedimento, Napoletanagas ha riconosciuto di aver violato la disposizione di cui all'art. 11, comma 2, del Testo integrato, nei termini contestati dall'Autorità, adducendo tuttavia che ciò era dovuto a condizioni critiche di viabilità e alla peculiare posizione geografica dei Comuni ove sono ubicati gli impianti interessati. Inoltre, l'esercente affermava che, dato l'esiguo numero di clienti allacciati e di chiamate di pronto intervento pervenute, un solo evento "fuori standard" è sufficiente a compromettere il raggiungimento dell'obbligo di pronto intervento.
- Con nota 19 novembre 2008 (prot.n. 35794) Napoletanagas ha comunicato le modalità utilizzate per calcolare il tempo di arrivo sul luogo di chiamata.
- A fronte di una esplicita ammissione di aver posto in essere la condotta illecita, la valutazione deve focalizzarsi sull'eventuale sussistenza di cause di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 4 della legge n.689/81, il quale prevede che non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere, nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
- In conformità con tale previsione generale, l'art. 11, comma 5, del Testo integrato stabilisce che, ai fini del rispetto dell'obbligo di servizio di cui all'art. 11, comma 2, del Testo integrato, non si tiene conto delle chiamate telefoniche per pronto intervento per le quali il distributore non abbia rispettato il tempo massimo per cause di forza maggiore e per cause imputabili al cliente o a terzi, così come definite nell'art. 52, comma 1, del medesimo Testo integrato. Tale disposizione individua, fra le cause di forza maggiore, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente e fra quelli imputabili a terzi, o comunque fuori dalla sfera di controllo dell'esercente, danni o impedimenti da essi provocati.
- E' evidente che il combinato disposto dei citati artt. 11, comma 5 e 52, attribuisce rilevanza a cause, siano esse di forza maggiore o imputabili al cliente o a terzi, che, essendo fuori dal controllo dell'esercente, impediscono l'adempimento dell'obbligo di servizio (nella specie l'intervento sul luogo di chiamata entro sessanta minuti per il 90% delle chiamate).
- Le ragioni richiamate dall'esercente, nella nota 6 giugno 2008 (prot. n.17620) e nella memoria difensiva (prot. n. 8495/A), non rientrano in questa categoria in quanto le condizioni critiche di viabilità, quand'anche dimostrate, e la peculiare posizione geografica degli impianti in questione non costituiscono né circostanze eccezionali e imprevedibili né cause di forza maggiore o impedimenti tali da rendere oggettivamente impossibile il rispetto dell'obbligo. Si tratta invece di circostanze che oltre ad essere conosciute o comunque prevedibili dall'esercente ben potevano essere fronteggiate con adeguati e tempestivi provvedimenti organizzativi all'interno dell'azienda.
- Ai fini della sussistenza dell'illecito è irrilevante l'esiguo numero di clienti allacciati e di chiamate ricevute, in quanto l'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 168/04, nel prevedere l'obbligo di pronto intervento prescinde dal numero dei clienti, imponendo all'esercente di rispettare il suddetto obbligo per almeno il 90% delle chiamate.
- Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dall'esercente, un solo evento "fuori standard" non è sufficiente per violare l'obbligo di pronto intervento, poiché l'art. 12, comma 5, della deliberazione ARG/gas 120/08 ha introdotto la franchigia di una chiamata telefonica per la quale l'impresa distributrice non sia giunta sul luogo di chiamata entro 60 minuti per cause ad essa imputabili. Pur applicando la franchigia di un evento, le violazioni commesse da Napoletanagas sono in numero tale da comportare la violazione dell'obbligo di servizio.
- Pertanto, sussiste la violazione dell'art. 11, comma 2, del Testo integrato e la relativa responsabilità di Napoletanagas.
Quantificazione della sanzione
- L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
- opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità dell'agente;
- condizioni economiche dell'agente.
- Con deliberazione ARG/com 144/08 l'Autorità ha adottato "Linee guida per l'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".
- Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta di Napoletanagas contrasta con disposizioni volte ad assicurare la sicurezza del servizio di distribuzione, anche attraverso l'imposizione agli esercenti di obblighi strumentali quali la tempestività e la diffusione delle risposte alle chiamate di pronto intervento di cui all'art. 11, comma 2, del Testo integrato. Pertanto, la gravità della violazione deriva direttamente dalla particolare rilevanza del bene giuridico tutelato dalla deliberazione violata costituito dall'incolumità delle persone e delle cose. Trattandosi di un illecito di mera condotta è irrilevante l'assenza di concreti danni a carico dei clienti finali, ricordata dalla società. Tuttavia, la gravità della violazione risulta circoscritta dal fatto che le condotte illecite hanno riguardato il solo anno 2007 e solo due impianti, quindi un numero limitato rispetto al totale degli impianti gestiti dall'impresa nello stesso anno. Inoltre, in entrambi gli impianti di Calabritto e Greci, lo scarto tra il livello generale di pronto intervento conseguito dall'impresa rispetto al livello standard del 90% nonché lo scostamento del tempo medio di arrivo sul luogo di chiamata rispetto al tempo massimo di 60 minuti non risultano particolarmente significativi.
- Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante. Non rilevano al riguardo le iniziative intraprese per assicurare sugli impianti in esame livelli di sicurezza adeguati allo standard richiesto in quanto esse non comportano l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze dell'illecito e potranno, tutt'al più, evitare il ripetersi in futuro della violazione; esse, tuttavia, assumono rilevanza sotto il profilo considerato nel seguente paragrafo.
- Quanto al criterio della personalità dell'agente, occorre considerare che Napoletanagas ha ammesso la violazione sin da data anteriore all'avvio del procedimento e non si è resa responsabile di analoghe violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Inoltre ha illustrato e documentato le iniziative intraprese per migliorare il servizio di pronto intervento, consistenti in una riorganizzazione territoriale del servizio in termini di ridefinizione delle aree di reperibilità e aumento del personale impegnato nel servizio in questione. Tali iniziative appaiono meritevoli di considerazione in quanto contribuiscono al miglioramento del servizio di pronto intervento e sono indicative di una personalità incline ad adottare gli accorgimenti necessari per evitare il ripetersi della condotta illecita.
- In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rileva che il fatturato di Napoletanagas è pari ad euro 74.540.139.
DELIBERA
- si accerta la violazione, da parte di Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A., dell'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 168/04, nei termini di cui in motivazione;
- è irrogata nei confronti di Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 350.000 (trecentocinquantamila);
- si ordina a Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
- decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
- si ordina a Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
- il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas S.p.A, con sede legale in via Galileo Ferraris, n. 66/F, 80142 Napoli, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
21 maggio 2010
Il Presidente: Alessandro Ortis