Data pubblicazione: 25 maggio 2010
Delibera 21 maggio 2010
VIS 33/10
Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 nei confronti di Enel Rete Gas S.p.A.
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 21 maggio 2010
Visti:
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la deliberazione dell'Autorità 29 settembre 2004, n. 168/04, come successivamente modificata ed integrata, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas" (di seguito "Testo integrato");
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2008, VIS 110/08.
Fatto
- L'analisi dei dati riferiti al 2007 che le imprese di distribuzione di gas naturale hanno comunicato all'Autorità, ai sensi dell'art. 32 del Testo integrato, evidenziava anomalie da parte di alcune società, tra cui Enel Rete Gas S.p.a. (di seguito: Enel RG), nel rispetto dell'art. 11, comma 2, del Testo integrato, nella parte in cui impone alle imprese di distribuzione l'obbligo di arrivare sul luogo di intervento entro sessanta minuti dalla chiamata di pronto intervento per almeno il 90% delle chiamate.
- Pertanto, gli uffici dell'Autorità chiedevano alla suddetta società di spiegare le ragioni delle predette anomalie e di fornire informazioni di dettaglio per ciascuna chiamata di pronto intervento ricevuta.
- Le risposte pervenute evidenziavano ancora anomalie nel rispetto dell'obbligo di pronto intervento. Conseguentemente, gli uffici dell'Autorità inviavano, in data 9 settembre 2008 (prot. n. 27297), ad Enel RG un'ulteriore richiesta di chiarimenti sulle modalità utilizzate per calcolare il tempo di arrivo sul luogo di chiamata. I chiarimenti forniti in riscontro alla suddetta richiesta non apparivano tuttavia soddisfacenti.
- Pertanto, con deliberazione 12 dicembre 2008, VIS 110/08, l'Autorità ha avviato, nei confronti della società Enel RG, un procedimento per l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, per aver violato la citata disposizione, nell'anno solare 2007, per gli impianti di distribuzione di Casaleggio Boiro (AL) e di Fraconalto (AL). In particolare perché:
- con riferimento all'impianto di Casaleggio Boiro, nell'anno 2007, a fronte di un numero complessivo di 40 (quaranta) chiamate di pronto intervento, i tecnici della società in 8 (otto) casi hanno impiegato più di sessanta minuti a recarsi sul luogo dell'intervento;
- con riferimento all'impianto di Fraconalto, sempre nell'anno 2007, a fronte di un numero complessivo di 2 (due) chiamate di pronto intervento, i tecnici della società in entrambi i casi hanno impiegato più di sessanta minuti a recarsi sul luogo dell'intervento.
- Enel RG ha prodotto memoria difensiva con nota acquisita in data 22 maggio 2009 (prot. n. 28937/A).
- Con nota del 1 febbraio 2010 (prot. 4845), il responsabile del procedimento ha comunicato a Enel RG le risultanze istruttorie ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01.
- In data 10 marzo 2010 si è svolta l'audizione finale dinanzi al Collegio dell'Autorità. Successivamente Enel RG ha prodotto una ulteriore memoria difensiva acquisita in data 22 marzo 2010 (prot. n. 12247)
Valutazione giuridica
Argomentazioni di Enel RG
- Nelle memorie difensive l'esercente ha sostenuto, con riferimento all'impianto di Casaleggio Boiro, che la violazione dell'obbligo di cui all'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 168/04 sarebbe dovuto ad un errore di classificazione di una chiamata di pronto intervento, nonché a cause di forza maggiore legate alla viabilità delle zone ove è ubicato l'impianto.
- Con riferimento all'impianto di Fraconalto, Enel RG ha genericamente richiamato la forza maggiore quale causa di esclusione della responsabilità.
- In secondo luogo, Enel RG ha sostenuto che, nel valutare gli inadempimenti agli obblighi di pronto intervento, l'Autorità avrebbe dovuto tenere conto delle modalità applicative del sistema di penali previsto dall'art. 23, comma 3, della deliberazione n. 168/04, come definite dalla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (di seguito: CCSE).
- In particolare, secondo Enel RG, l'Autorità avrebbe dovuto considerare che la CCSE ha escluso dall'applicazione di qualsiasi penale gli impianti di piccole dimensioni, in relazione ai quali si registra un basso numero di chiamate annue.
Valutazione delle argomentazioni di Enel RG
- Con nota 9 giugno 2008 (prot. n.16808) Enel RG ha riconosciuto, con riferimento agli impianti di Casaleggio Boiro e di Fraconalto, che la percentuale di chiamate con arrivo entro sessanta minuti non raggiungeva la soglia del 90% delle chiamate di pronto intervento.
- Pertanto, la valutazione deve focalizzarsi sull'eventuale sussistenza di cause di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 4 della legge n. 689/81, il quale prevede che non risponde delle violazioni chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere, nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
- In conformità con tale previsione generale, l'art. 11, comma 5, della deliberazione n. 168/04 stabilisce che, ai fini del rispetto dell'obbligo di servizio di cui all'art. 11, comma 2, della medesima deliberazione n. 168/04, non si tiene conto delle chiamate telefoniche per pronto intervento per le quali il distributore non abbia rispettato il tempo massimo per cause di forza maggiore e per cause imputabili al cliente o a terzi, così come definite nell'art. 52, comma 1, della medesima deliberazione. Tale disposizione individua, fra le cause di forza maggiore, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente e fra quelli imputabili a terzi, o comunque fuori dalla sfera di controllo dell'esercente, danni o impedimenti da essi provocati.
- E' evidente che il combinato disposto dei citati artt. 11, comma 5 e 52, attribuisce rilevanza a cause, siano esse di forza maggiore o imputabili al cliente o a terzi, che, essendo fuori dal controllo dell'esercente, impediscono l'adempimento dell'obbligo di servizio (nella specie l'intervento sul luogo di chiamata entro sessanta minuti per il 90% delle chiamate).
- Le ragioni richiamate dall'esercente, con riferimento agli impianti di Casaleggio Boiro e di Fraconalto, non rientrano in questa categoria in quanto le condizioni critiche di viabilità, quand'anche dimostrate, e la peculiare posizione geografica degli impianti in questione non costituiscono né circostanze eccezionali e imprevedibili né cause di forza maggiore o impedimenti tali da rendere oggettivamente impossibile il rispetto dell'obbligo. Si tratta invece di circostanze che oltre ad essere conosciute o comunque prevedibili dall'esercente ben potevano essere fronteggiate con adeguati e tempestivi provvedimenti organizzativi all'interno dell'azienda.
- Contrariamente a quanto affermato dall'esercente nella memoria del 22 marzo 2010, il mancato adempimento dell'obbligo di pronto intervento in relazione alle chiamate del 9 giugno 2007, del 24 luglio 2007 e del 29 settembre 2007, relative all'impianto di Casaleggio Boiro, non è dovuto a "impedimenti provocati da terzi" (art. 52 del Testo integrato). Tale esimente si riferisce, infatti, ad eventi non prevedibili né controllabili dall'esercente tra i quali non rientrano comuni problemi di viabilità. Anche la sentenza richiamata da Enel RG (Tar Lombardia, sez. III, n. 4731/09) ha riconosciuto che imprevedibilità e non controllabilità dell'evento sono elementi caratterizzanti le esimenti previste dall'art.52 del Testo integrato. In particolare, il giudice amministrativo ha precisato che l'esimente previste da questo articolo sono riconducibili "alle generali categorie della forza maggiore o del caso fortuito...i quali ...comprendono ogni evento che non sia prevedibile o controllabile dall'agente in base ad un giudizio basato sull'applicazione al caso concreto del parametro della diligenza". Peraltro, con riferimento alla chiamata del 24 luglio 2007, l'articolo di stampa allegato alla memoria del 22 marzo 2010, evidenzia come il problema dei passaggi a livello fosse noto da tempo quale causa di frequenti e lunghe code nella zona in cui è ubicato l'impianto. Trattasi, dunque, di accadimenti prevedibili secondo un parametro di diligenza esigibile da operatori professionali, quale Enel RG.
- Per quanto riguarda la chiamata del 31 luglio 2007, relativa all'impianto di Casaleggio Boiro, si tratta di una chiamata di pronto intervento rivolta dal cliente al numero di pronto intervento di Enel RG e come tale gestita dall'esercente. Infatti la chiamata del 31 luglio 2007 da parte del cliente finale al numero telefonico di pronto intervento ne impone la classificazione quale richiesta di pronto intervento, vincolando pertanto l'esercente al rispetto dell'obbligo di servizio. In senso contrario non vale riqualificarla ex post, dopo l'intervento dei tecnici sul luogo di chiamata, come "richiesta di intervento tecnico" per eludere il rispetto dell'obbligo in parola.
- Con riferimento alla chiamata del 15 luglio 2007, relativa all'impianto di Fraconalto, l'argomentazione di Enel RG non è rilevante in quanto l'esercente si limita a richiamare generici problemi di viabilità che non rientrano nelle cause di esclusione della responsabilità previste dall'art. 52 del Testo integrato. Peraltro l'esercente, nell'anno 2007, non ha rispettato l'obbligo di servizio per entrambe le chiamate ricevute in relazione all'impianto di Fraconalto.
- In ogni caso, non rileva la natura occasionale dei mancati adempimenti dell'obbligo di pronto intervento, stante la necessità di tutelare l'interesse pubblico all'incolumità delle persone e delle cose che può essere messo a repentaglio anche da circoscritti inadempimenti dell'obbligo di pronto intervento.
- Pertanto, sussiste la violazione dell'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 168/04 e la relativa responsabilità di Enel RG.
- Con riguardo alla seconda argomentazione, si rileva che le modalità applicative delle penali di cui all'art. 23, comma 3, della deliberazione n.168/04 non possono essere, in alcun modo, utilizzate per valutare la condotta dell'esercente.
- A tale proposito, si osserva che l'art. 23 della deliberazione n. 168/04 prevede un istituto del tutto diverso da quello disciplinato dall'art. 11 della stessa delibera: il primo individua un livello generale del servizio (attestato al 95 % della chiamate di pronto intervento), il secondo un livello specifico, un "obbligo di servizio" (90% della chiamate). I due istituti sono inoltre presidiati da differenti strumenti di reazione: nel primo caso sanzioni amministrative da irrogare al termine di un procedimento, nel secondo penali, che configurano una sorta di indennizzo automatico corrisposte al sistema per il tramite della CCSE ed imputate a prescindere da valutazioni sull'elemento soggettivo (dolo o colpa).
- Risulta pertanto evidente che dalle modalità definite dalla CCSE per l'applicazione delle penali automatiche di cui al citato art. 23 non può trarsi alcune elemento di valutazione della condotta di Enel RG sul diverso piano delle sue responsabilità da accertare nel corso del presente procedimento per la violazione dell'obbligo di servizio in discussione (art. 11 cit.).
- Peraltro, diversamente da quanto sostenuto dall'esercente, un solo evento "fuori standard" non è sufficiente per violare l'obbligo di pronto intervento, neppure per impianti di piccole dimensioni con un ridotto numero di chiamate, poiché l'art. 12, comma 5, della deliberazione ARG/gas 120/08 ha introdotto la franchigia di una chiamata telefonica per la quale l'impresa distributrice non sia giunta sul luogo di chiamata entro 60 minuti per cause ad essa imputabili. Pur applicando la franchigia di un evento, le violazioni commesse da Enel RG sono in numero tale da comportare la violazione dell'obbligo di servizio.
Quantificazione della sanzione
- L'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- gravità della violazione;
- opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
- personalità dell'agente;
- condizioni economiche dell'agente.
- Con deliberazione ARG/com 144/08 l'Autorità ha adottato "Linee guida per l'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c), della legge 14 novembre 1995, n. 481".
- Sotto il profilo della gravità della violazione, la condotta di Enel RG contrasta con disposizioni volte ad assicurare la sicurezza del servizio di distribuzione, anche attraverso l'imposizione agli esercenti di obblighi strumentali quali la tempestività e la diffusione delle risposte alle chiamate di pronto intervento di cui all'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 168/04. Pertanto, la gravità della violazione deriva direttamente dalla particolare rilevanza del bene giuridico tutelato dalla deliberazione violata e costituito dall'incolumità delle persone e delle cose. Tuttavia,la gravità della violazione risulta circoscritta dal fatto che le condotte illecite hanno riguardato il solo anno 2007e solo due impianti, quindi un numero molto limitato rispetto al totale degli impianti gestiti dall'impresa nello stesso anno. Inoltre, con riferimento ad entrambi gli impianti di Casaleggio Boiro e Fraconalto, lo scarto tra il livello generale di pronto intervento conseguito dall'impresa rispetto allo standard del 90% nonché lo scostamento del tempo medio di arrivo sul luogo di chiamata rispetto al tempo massimo di 60 minuti non risultano particolarmente significativi.
- Per quanto riguarda l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione, la società non ha addotto alcun elemento.
- Quanto al criterio della personalità dell'agente, occorre considerare che Enel RG non si è resa responsabile di violazioni dello stesso tipo. Inoltre ha illustrato e documentato le iniziative intraprese per migliorare il servizio di pronto intervento, consistenti nella generale riorganizzazione del servizio e nella predisposizione di un numero verde unico a livello nazionale. Tali iniziative appaiono meritevoli di considerazione, in quanto contribuiscono al miglioramento del servizio di pronto intervento e sono indicative di una personalità incline ad adottare gli accorgimenti necessari per evitare il ripetersi della condotta illecita.
- In merito al criterio delle condizioni economiche dell'agente, si rileva che la società ha un fatturato rilevante pari ad euro 296.672.601.
DELIBERA
- si accerta la violazione, da parte di Enel Rete Gas S.p.A., dell'art. 11, comma 2, della deliberazione n. 168/04, nei termini di cui in motivazione;
- è irrogata nei confronti di Enel Rete Gas S.p.A., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 450.000 (quattrocentocinquantamila);
- si ordina a Enel Rete Gas S.p.A. di pagare la suddetta sanzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A., presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;
- decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo "789T");
- si ordina a Enel Rete Gas S.p.A. di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
- il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Enel Rete Gas S.p.A., con sede legale in via San Giovanni sul Muro, n. 9, 20121 Milano, e pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale competente, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso.
21 maggio 2010 Il Presidente: Alessandro Ortis
Allegati: