Data pubblicazione: 28 novembre 2008
Delibera 26 novembre 2008
VIS 106/08
Avvio di un'indagine conoscitiva e del conseguente procedimento per la determinazione delle condizioni di fornitura di gas diversi da gas naturale nella località Toffia (RI) servita dalla società SILCA SRL per gli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 26 novembre 2008
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 173/04).
Considerato che:
- l'articolo 6, comma 1, della deliberazione n. 237/00 dispone che gli esercenti il servizio di distribuzione formulino e presentino annualmente una proposta tariffaria avente ad oggetto l'opzione tariffaria base e le eventuali opzioni tariffarie speciali, secondo uno schema definito dall'Autorità;
- l'articolo 13, commi 6 e 7, della deliberazione n. 237/00 prevede che qualora non sia stata presentata alcuna proposta, l'Autorità dia attuazione ad un'esplicita procedura per determinare le relative opzioni tariffarie;
- l'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione n. 173/04, prevede che, entro il 30 giugno di ogni anno, gli esercenti degli ambiti riforniti a gas di petrolio liquefatto (di seguito: GPL) trasmettono all'Autorità, anche con riferimento alle località in avviamento di cui all'articolo 2, commi 2.3 e 2.4, la proposta tariffaria dell'anno termico che decorre dall'ottobre successivo contenente il vincolo sui ricavi VRD;
- in continuità con quanto previsto all'articolo 13, commi 6 e 7, della deliberazione n. 237/00, l'articolo 12, comma 12.6, della deliberazione n. 173/04 prevede che nel caso in cui la proposta presentata non sia conforme ai criteri enunciati nella medesima deliberazione n. 173/04 o non sia stata presentata alcuna proposta, gli uffici dell'Autorità ne danno comunicazione all'esercente, che ha facoltà di presentare una seconda proposta modificata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione; e che l'articolo 12, comma 12.7, della deliberazione n. 173/04, prevede che, nel caso in cui le proposte tariffarie presentate non siano conformi con i criteri delle delibere medesime, ovvero qualora non sia stata presentata alcuna proposta, l'Autorità provvede con propria deliberazione alla determinazione delle tariffe;
- con nota del 6 maggio 2008, ricevuta in data 9 maggio 2008 - prot. Autorità n. 013560, del 9 maggio 2008, il comune di Toffia (RI) ha richiesto all'Autorità un parere in merito alla trasformazione dell'impianto di distribuzione, esistente nel comune medesimo, da GPL a metano, allegando copia della concessione dalla quale si evince che il servizio di distribuzione è stato affidato alla società SILCA S.r.l.;
- alcune clausole della concessione non risultano coerenti con la normativa tariffaria in vigore all'atto della stipula (art. 9 della concessione);
- la Direzione Tariffe dell'Autorità, dopo aver verificato che nei propri archivi non risultava registrata alcune attività di fornitura di GPL in capo alla società SILCA S.r.l., con nota del 10 giugno 2008 (prot. Autorità 016978) ha richiesto alla medesima società SILCA S.r.l. chiarimenti sul servizio svolto e le eventuali motivazioni per le quali non è stata comunicata l'esistenza di tale fornitura;
- la società SILCA S.r.l. non ha fornito alcun chiarimento in merito alle richieste contenute nella nota di cui al precedente alinea.
Ritenuto necessario:
- procedere all'acquisizione degli elementi che consentano di valutare in quali ambiti la società SILCA S.r.l. abbia operato in assenza delle comunicazioni previste rispettivamente ai sensi dell'articolo 6, comma 6.1, della deliberazione n. 237/00, e dell'articolo 12, comma 12.1, della deliberazione n. 173/04, e quali condizioni tariffarie per la fornitura di gas diversi dal naturale abbiano applicato nel periodo che va dall'anno termico 2001-2002, o dall'anno di prima fornitura, se successivo, all'anno termico 2007-2008;
- procedere successivamente alla determinazione delle condizioni che avrebbero dovuto essere applicate qualora l'impresa avesse adempiuto ai citati obblighi di comunicazione;
- procedere con separato procedimento all'accertamento delle violazioni delle disposizioni della normativa vigente in materia di distribuzione di gas diversi dal naturale da parte delle società, valutandone i profili di tipo sanzionatorio;
- chiarire i rapporti concessori tra il comune e la società SILCA S.r.l. anche al fine di poter esaurientemente rispondere ai quesiti posti dal comune di TOFFIA (RI)
DELIBERA
- di avviare un procedimento volto a:
- accertare in quali località la società SILCA SRL abbia svolto attività di fornitura di gas diversi dal naturale senza procedere alle comunicazioni di cui al comma 6.1 della deliberazione n. 237/00 e al comma 12.1 della deliberazione n. 173/04, nel periodo che va dall'anno termico 2001-2002, o dall'anno di prima fornitura, se successivo, all'anno termico 2007-2008;
- accertare quali condizioni tariffari siano state applicate in relazione alla fornitura di gas diversi dal naturale di cui al punto precedente;
- approfondire la portata giuridica e sostanziale delle clausole contenute nel contratto di concessione stipulato tra il Comune di Toffia e la società SILCA SRL;
- determinare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12 della deliberazione n. 173/04, le tariffe per gli anni termici dal 2001-2002 al 2007-2008, relative alla fornitura di gas diversi dal gas naturale nelle località di cui al primo capoverso del presente punto;
- di fissare in 120 (centoventi) giorni la durata del procedimento, decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
- di stabilire che i soggetti che possono partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR n. 244/01), possono accedere agli atti del procedimento presso i locali della Direzione Tariffe dell'Autorità;
- di rendere noto che i soggetti che partecipano al procedimento possono essere sentiti in audizione finale, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del dPR n. 244/01, qualora ne facciano domanda all'Autorità entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di comunicazione del presente provvedimento per i soggetti destinatari, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, dello stesso decreto, e di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento per gli altri soggetti legittimati ad intervenire nel procedimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del medesimo decreto;
- di dare mandato al Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, per i seguiti di competenza;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al comune di Toffia (RI) in persona del Sindaco pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
- di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società SILCA SRL;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it).
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
26 novembre 2008
Il Presidente: Alessandro Ortis