Data pubblicazione: 13 novembre 2009
Delibera 10 novembre 2009
VIS 118/09
Determinazione delle condizioni economiche di fornitura di gas diversi da gas naturale per le società SILCA S.r.l. per gli anni termici dal 2001/2002 al 2007/2008 a seguito procedimento avviato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas con deliberazione 28 novembre 2008, VIS 106/08
L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 10 novembre 2009
Visti:
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00);
- la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 173/04);
- la deliberazione dell'Autorità 28 novembre 2008, VIS 106/08 (di seguito: deliberazione VIS 106/08);
- la lettera della Direzione tariffe dell'Autorità in data 27 marzo 2009, protocollo Autorità n. 14389 (di seguito: lettera 27 marzo 2009);
- la deliberazione dell'Autorità 15 giugno 2009, VIS 58/09 (di seguito: deliberazione VIS 58/09).
Considerato che:
- con nota del 6 maggio 2008, ricevuta in data 9 maggio 2008 - prot. Autorità n. 013560, del 9 maggio 2008, il comune di Toffia (RI) ha richiesto all'Autorità un parere in merito alla trasformazione dell'impianto di distribuzione, esistente nel comune medesimo, da GPL a metano, allegando copia della concessione dalla quale si evince che il servizio di distribuzione è stato affidato alla società SILCA S.r.l. (di seguito: SILCA);
- con deliberazione VIS 106/08, l'Autorità ha avviato un'indagine conoscitiva e il conseguente procedimento volto a:
- accertare in quali località la società SILCA abbia svolto attività di fornitura di gas diversi dal naturale senza procedere alle comunicazioni di cui al comma 6.1 della deliberazione n. 237/00 e al comma 12.1 della deliberazione n. 173/04, nel periodo che va dall'anno termico 2001-2002, o dall'anno di prima fornitura, se successivo, all'anno termico 2007-2008;
- accertare quali condizioni tariffarie siano state applicate in relazione alla fornitura di gas diversi dal naturale di cui al punto precedente;
- approfondire la portata giuridica e sostanziale delle clausole contenute nel contratto di concessione stipulato tra il Comune di Toffia e la società SILCA;
- determinare, rispettivamente ai sensi dell'articolo 13 della deliberazione n. 237/00 e dell'articolo 12 della deliberazione n. 173/04, le tariffe per gli anni termici dal 2001-2002 al 2007-2008, relative alla fornitura di gas diversi dal gas naturale nelle località di cui al primo capoverso del presente punto;
- nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea la Direzione Tariffe con la lettera 27 marzo 2009, prot. Autorità 14389, ha trasmesso alla società SILCA una richiesta di informazioni e chiarimenti;
- alla richiesta di cui al precedente alinea la società SILCA non ha fornito alcuna risposta;
- con lettera della Direzione tariffe in data 15 maggio 2009, prot. Autorità 0026188 è stata effettuata la comunicazione delle risultanze istruttorie relative al procedimento avviato con la deliberazione VIS 106/08;
- con nota del 28 maggio 2009, prot. Autorità 30492, la società SILCA ha risposto alla comunicazione di cui al precedente alinea comunicando di essere ormai in procinto di concludere una serie di verifiche interne in esito alle quali la medesima società sarà in grado di fornire tutta la documentazione e i dati richiesti dalla Direzione Tariffe con la nota del 27 marzo 2009;
- con deliberazione VIS 58/09, l'Autorità ha fissato al 30 novembre 2009 il nuovo termine del procedimento avviato con deliberazione VIS 106/08 per consentire di acquisire tutti gli elementi e le informazioni disponibili, funzionali alla determinazione delle tariffe;
- la Direzione Tariffe con la lettera 31 luglio 2009, prot. Autorità 44329, ha comunicato alla società SILCA il nuovo termine previsto per la chiusura del procedimento sollecitando contestualmente l'invio della documentazione e dei dati già richiesti con la nota del 27 marzo 2009;
- alle richieste di cui al precedente alinea la società SILCA non ha fornito alcuna risposta;
- l'Autorità non dispone ad oggi di alcun dato relativo al numero di punti di prelievo serviti, alla quantità di gas distribuito e alla struttura dei costi del servizio;
- in assenza di elementi e informazioni funzionali alla determinazione delle tariffe e in conseguenza dell'assenza di una struttura tariffaria obbligatoria, l'Autorità si trova nell'impossibilità di definire d'ufficio un livello della componente tariffaria della distribuzione, di cui all'articolo 7 della deliberazione n. 173/04 che, in via cautelativa, consenta di evitare l'imposizione di oneri impropri a carico dei clienti finali.
Ritenuto che sia opportuno:
- ritenere validi, pur in assenza di comunicazioni, i valori tariffari applicati dalla società SILCA per gli anni termici che vanno dal 2001/2002 fino all'anno termico 2004/2005, che dalla copia della concessione agli atti della Direzione Tariffe risulterebbero coperti dal periodo di avviamento, stante il regime di libertà tariffaria;
- definire, in via transitoria, il valore dell'opzione tariffaria base per il servizio di fornitura di gas diversi dal naturale da applicare nell'ambito tariffario di Toffia, per gli anni termici che vanno dal 2005/2006 al 2007/2008, sulla base del livello minimo riscontrato in ciascun anno termico nella provincia in cui è situato l'ambito tariffario, attivando le sole componenti di cui alla lettera a) e alla lettera c) del comma 3.1 della deliberazione n. 173/04, rispettivamente a copertura dei:
- costi di approvvigionamento, delle accise, dei costi di trasporto e altri costi;
- costi di vendita al dettaglio del gas distribuito
DELIBERA
- di ritenere validi i valori tariffari applicati dalla società SILCA nell'ambito tariffario di Toffia (RI) per gli anni termici che vanno dal 2001/2002 fino all'anno termico 2004/2005, coperti dal periodo di avviamento, stante il regime di libertà tariffaria, sebbene tali valori non siano stati comunicati all'Autorità;
- di definire in via provvisoria per l'ambito tariffario di Toffia (RI) il valore dell'opzione tariffaria base per il servizio di fornitura di gas diversi dal naturale, per gli anni termici dal 2005/2006 al 2007/2008, secondo quanto indicato nella Tabella 1 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di intimare alla società SILCA di trasmettere elementi e informazioni funzionali alla determinazione delle opzioni di cui al precedente punto 2 entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del presente provvedimento;
- di ritenere definitive le opzioni tariffarie così come determinate al punto 2 in caso di mancata trasmissione degli elementi e delle informazioni richiamate al punto 3 entro la scadenza prevista;
- di trasmettere copia del presente provvedimento al comune di Toffia (RI) in persona del Sindaco pro tempore, ai fini dell'adozione degli atti e dei provvedimenti di competenza;
- il presente provvedimento entra in vigore dalla sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it);
- di comunicare il presente provvedimento mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento alla società SILCA.
10 novembre 2009
Il Presidente Alessandro Ortis